Multe non notificate, il ricorso entro 30 giorni

Redazione 27/09/17
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Importantissima sentenza della Corte di Cassazione: il contribuente che si oppone alla cartella di pagamento per violazione del codice della strada perché il verbale non gli era stato notificato ha solo 30 giorni di tempo per presentare opposizione. Le opposizioni di tale tipo devono infatti essere considerate come normali ricorsi contro sanzioni amministrative: il titolo esecutivo in esame non cessa di esistere per la sola mancanza di notifica. Questo quanto deciso pochi giorni fa dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, con la sentenza n. 22080/2017.

 

Multa stradale, come ci si può opporre?

Gli automobilisti che ricevono una cartella di pagamento per infrazione al codice della strada di cui non erano a conoscenza perché il verbale non era stato loro notificato devono quindi presentare ricorso contro l’amministrazione. Non è possibile in questi casi contestare il merito della pretesa tributaria, ma solo evidenziare come il titolo esecutivo sia viziato formalmente: si hanno quindi a disposizione, come accennato, 30 giorni di tempo dal momento della notifica della cartella.

Questo perché il ricorso va qualificato come opposizione “recuperatoria” ai sensi dell’art. 7 del d.lgs. n. 150/2011 (e precedentemente, come indicato nella sentenza, ai sensi dell’art. 22 della Legge n. 689/1981), e non come opposizione all’esecuzione ex art. 615 del codice di procedura civile.

 

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Opposizione recuperatoria e opposizione all’esecuzione

La differenza tra i due tipi di ricorso è fondamentale.

Nel caso di contestazione dell’inesistenza del titolo esecutivo posto a base della cartella esattoriale, e quindi di opposizione ex art. 615 cpc., non ci sarebbero infatti specifici limiti di tempo all’azione del contribuente. È proprio questo che sosteneva il ricorrente in Cassazione: l’opposizione sarebbe esperibile in via autonoma e senza limitazioni perché a essere contestata sarebbe la stessa iscrizione a ruolo.

Nel caso invece di normale ricorso contro la sanzione amministrativa ai sensi del d.lgs. 150/2011, si tratterebbe di contestare il semplice diritto a riscuotere dell’amministrazione. Si recupera quindi il diritto alla difesa che era stato perso per la mancata notifica del verbale, ma non si può entrare nel merito della pretesa ed è necessario agire entro 30 giorni. A quel punto, è l’amministrazione che deve dimostrare che la notifica è stata invece tempestivamente effettuata: se non ci riesce, la multa viene annullata.

Il titolo esecutivo permette la riscossione coattiva

Le Sezioni Unite affermano che l’art. 203 del codice della strada deve essere interpretato nel senso che il titolo esecutivo che si viene a formare per infrazione alle regole e sanzione amministrativa, se non viene impugnato entro il termine previsto dinanzi al Prefetto o al Giudice di pace e se non viene pagato, dà la possibilità all’ente creditore di iniziare la procedura di riscossione coattiva. Le somme possono quindi essere iscritte a ruolo a prescindere dalla mancata notifica del verbale all’automobilista: come visto, quest’ultimo non può opporsi alla pretesa in sé.

La decisione della Cassazione

Prima della sentenza di pochi giorni fa, esistevano fondamentalmente due orientamenti in seno alla Corte di Cassazione. Il primo, comune soprattutto alle ultime sentenze della seconda sezione civile, sosteneva che l’opposizione alla cartella per multa stradale in caso di mancata notifica del verbale dovesse essere considerato opposizione all’esecuzione ex art. 615 cpc.; il secondo, evidente soprattutto nei provvedimenti della terza sezione civile, sosteneva invece che tale tipo di ricorso dovesse essere necessariamente riqualificato come opposizione recuperatoria con limite temporale di 30 giorni.

In accordo con il giudizio di primo e secondo grado, le Sezioni Unite si sono dunque uniformate a quest’ultimo giudizio: per fare annullare la multa è necessario opporsi al verbale stesso per vizio di forma dell’atto, specificando che si è venuti a conoscenza della sanzione irrogata solo con la ricezione della cartella di pagamento.

Sentenza collegata

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