Cosa configura la falsità commessa su un assegno bancario munito della clausola di non trasferibilità?

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La falsità commessa su un assegno bancario munito della clausola di non trasferibilità configura la fattispecie di cui all‘art. 485 cod. pen, abrogato dall’art. 1, comma 1, lett. a), del d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7 e trasformato in illecito civile.

(Annullamento senza rinvio)

(Normativa di riferimento: D.lgs., 15 gennaio 2016, n. 7, art. 1, c. 1, lett. a))

Il fatto e i motivi addotti nel ricorso per Cassazione

Con sentenza in data 6 luglio 2016, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Avezzano applicava ex art. 444 cod. proc. pen. a F. S. la pena concordata tra le parti di mesi tre di reclusione ed euro trecento di multa per i reati di ricettazione (capo a) e falsificazione di assegno bancario non trasferibile (capo b).
L’imputato, tramite il proprio difensore, proponeva ricorso per Cassazione articolando un unico motivo con il quale si lamentava come il giudice avrebbe dovuto rigettare la richiesta di applicazione della pena, perché il falso contestato al capo b) ai sensi degli artt. 485 e 491 cod. pen.) era stato, alla data della pronuncia, abrogato dal d.lgs. n. 7 del 2016.
Con ordinanza del 7 marzo 2016, la Seconda Sezione penale aveva a sua volta rimesso il ricorso alle Sezioni unite, rilevando l’esistenza di un contrasto interpretativo sulla questione relativa alla depenalizzazione della falsità in assegno bancario contenente la clausola di non trasferibilità, la cui risoluzione era determinante per la decisione.
In conseguenza di ciò, con decreto in data 16 maggio 2018 il Primo Presidente assegnava il ricorso alle Sezioni Unite, fissando per la trattazione l’odierna udienza camerale.

Le valutazioni giuridiche formulate dalle Sezioni Unite

Prima di entrare nel merito della questione, le Sezioni Unite evidenziavano come il tema sottoposto al loro scrutinio giudiziale fosse riassumibile nei seguenti termini: “Se la falsità commessa sull’assegno bancario, munito della clausola di non trasferibilità, rientri nella fattispecie di cui all’art. 485 cod. pen., abrogato dall’art. 1, comma 1, lett. a) del d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7 e trasformato in illecito civile, ovvero configuri il reato di falsità in testamento olografo, cambiale o titoli di credito previsto dall’art. 491 cod. pen., come riformulato dal medesimo d.lgs. n. 7 del 2016”.
Posto ciò, si evidenziava come su tale problematica fosse rinvenibili due diversi orientamenti nomofilattici.
Secondo il primo approdo ermeneutico, fatto proprio dalla Quinta Sezione penale, in tema di falso in scrittura privata, a seguito dell’abrogazione dell’art. 485 cod. pen. e della nuova formulazione dell’art. 491 cod. pen., la condotta di falsificazione di un assegno bancario munito di clausola di “non trasferibilità” non è più sottoposta a sanzione penale, applicandosi l’art. 491 cod. pen. soltanto alle falsità commesse su titoli di credito “trasmissibili per girata”, tra i quali non possono includersi gli assegni bancari non trasferibili (Sez. 5, n. 32972 del 04/04/2017, omissis, Rv. 270677; Sez. 5, n. 11999 del 17/01/2017, omissis, Rv. 269710; Sez. 5, n. 3422 del 22/11/2016 (dep.2017), omissis) e tale soluzione era stata adottata alla luce della risalente pronuncia delle Sez. U, n.4 del 20/02/2007 la quale aveva affermato che la falsità commessa in assegno bancario munito della clausola di non trasferibilità non fosse punibile a norma dell’art. 491 cod. pen., ma dell’art. 485 cod. pen..
Più in particolare, secondo la citata sentenza, la ragione della più rigorosa tutela accordata dall‘art. 491 cod. pen. a titoli di credito al portatore o trasmissibili per girata, nella equiparazione quoad poenam di tali titoli agli “atti pubblici”, non risiede nella loro natura giuridica né nella loro attitudine alla circolazione illimitata, comuni a tutti i titoli di credito, ma è determinata dal maggior pericolo di falsificazione insito nel regime di circolazione proprio del titolo al portatore o trasmissibile per girata rispetto al regime di circolazione dei titoli nominativi e pertanto da ciò se ne faceva derivare, secondo le Sezioni Unite Guarracino, che la circolabilità propria dei titoli di credito presi in considerazione dalla norma citata dovesse esistere in concreto, come requisito essenziale ai fini dell’inquadramento dell’illecito nell’art. 491 cod. pen. e che non si potesse prescindere dalle clausole che in concreto ostacolino la circolazione dei titoli anzidetti e dal momento che la clausola di non trasferibilità apponibile all’assegno bancario o all’assegno circolare (artt. 43 e 86 r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736) immobilizza il titolo nelle mani del prenditore.
Inoltre, se ne faceva discendere, come ulteriore conseguenza, come dovesse escludersi la trasmissibilità per girata, tale non potendo considerarsi la girata ad un banchiere per l’incasso, che ha natura di mandato a riscuotere ed è priva di effetti traslativi del diritto inerente al titolo.
Invece, secondo un secondo indirizzo interpretativo, fatta proprio dalla Seconda Sezione, la falsità commessa su un assegno bancario munito della clausola di non trasferibilità risulta ancora oggi penalmente rilevante, nonostante l’abrogazione dell’art. 485 cod. pen., rientrando nel raggio applicativo del reato di falsità in testamento olografo, cambiale o titoli di credito (Sez. 2, n.13086 del 01/03/2018, omissis, Rv. 272540; Sez. 2, n. 36670 del 22/06/2017, omissis, Rv. 271111; Sez. 2, n. 12599 del 24/11/2017, omissis, Rv. 272368) dandosi a tal proposito rilievo al fatto che la nuova disposizione dell’art. 491 cod. pen., per effetto del d.lgs. n. 7 del 2016, non distingue le varie tipologie di girate rilevanti, sicché anche l’assegno bancario non trasferibile – trasmissibile mediante girata per l’incasso – rientrerebbe nella fattispecie di cui all’art. 491 cod. pen..
Nel dettaglio, tale conclusione si fondava sul rilievo che la “girata” in senso tecnico è anche quella effettuata al banchiere per l’incasso posto che l’assegno contraffatto, anche se non trasferibile, è girabile per l’incasso (cd. girata impropria) ed in tale momento è ancora possibile che esso eserciti una funzione dissimulatoria, almeno nei confronti dell’impiegato di banca e dell’istituto di credito.
Tra le altre argomentazioni poste a sostegno di questa tesi giuridica, venivano tra l’altro enunciate pure le seguenti: a) non si rinviene alcuna traccia nei lavori preparatori del d.lgs. n. 7/2016 della volontà del legislatore di depenalizzare la maggior parte dei più gravi falsi in assegni dato che gli assegni di importo pari o superiore a mille euro devono essere dotati anche della clausola di non trasferibilità, dopo l’entrata in vigore del di. 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (il cui articolo 12 ha modificato l’art. 49, comma 5, del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231); b) come trapela dalla motivazione della sentenza n.13086 del 2018, ove si seguisse la contraria interpretazione, si avrebbe la paradossale conseguenza, censurabile anche sotto il profilo della illegittimità costituzionale, che il falso in titolo di credito sarebbe ancora reato solo qualora lo stesso sia privo di detta clausola (il che è possibile, per la citata disposizione normativa, per un titolo di credito di importo inferiore a mille euro), vale a dire per condotte espressione di un minore disvalore e con più limitati effetti pregiudizievoli; c) nessun valido argomento (di segno avverso) può trarsi della sentenza delle Sezioni unite Guarracino in quanto la decisione si riferiva ad un assetto normativo nel quale tutte le falsificazioni su assegni erano penalmente rilevanti.
Detto questo, le Sezioni Unite ritenevano di aderire al primo orientamento interpretativo alla stregua delle seguenti considerazioni.
Prima di spiegare le ragioni di questa scelta giuridica, gli ermellini richiamavano in via preliminare il quadro normativo di riferimento nei seguenti termini.
Si evidenziava prima di tutto come l’art. 2, comma 3, lettera a), della legge 28 aprile 2014, n. 67, avesse conferito delega al Governo per procedere all’abrogazione dei reati previsti da specifiche disposizioni del codice penale e, specificamente, al numero I) all’abrogazione dei delitti in materia di falsità in atti, “limitatamente alle condotte private, ad esclusione delle fattispecie previste dall’art. 491”; la successiva lettera c) della disposizione, “fermo il diritto al risarcimento del danno”, aveva dato mandato al Governo di “istituire adeguate sanzioni pecuniarie civili in relazione ai reati di cui alla lettera a)”.
Gli artt. 1 e 2 del d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, a loro volta, individuano l’ambito operativo dell’intervento di abrogazione e apportano i necessari adattamenti per adeguare il codice penale alle modifiche introdotte posto che l’ingresso nell’ordinamento dei nuovi illeciti civili sia stato strutturato dal decreto in esame in due fasi.
Alla prima fase, di carattere demolitorio, concretizzantesi in una abolitio criminis totale (articolo 1) o parziale (articolo 2) di una serie di reati, si faceva presente come fosse seguita l’introduzione di corrispondenti fattispecie di illecito civile (articolo 4) e, con particolare riferimento all’articolo 1, erano stati abrogati cinque reati, perseguibili a querela, di competenza del tribunale in composizione monocratica (i primi tre sotto elencati) o del giudice di pace (le ulteriori due fattispecie): 1) art. 485 cod. pen. (Falsità in scrittura privata); 2) art. 486 cod. pen. (Falsità in foglio firmato in bianco. Atto privato); 3) art. 594 cod. pen. (Ingiuria); 4) art. 627 cod. pen. (Sottrazione di cose comuni); 5) art. 647 cod. pen. (Appropriazione di cose smarrite).
Per ragioni di coordinamento formale e di rispetto del principio di tassatività e determinatezza, il legislatore delegato aveva inoltre riscritto numerose norme del codice penale che facevano riferimento o presupponevano i reati abrogati, con l’obiettivo di espungere definitivamente il richiamo alle disposizioni abrogate e di consentire l’operatività (esattamente come nel regime previgente) dei reati non toccati dall’intervento, come esplicitato nella relazione governativa di accompagnamento al decreto ove si fa riferimento agli adattamenti resisi necessari dall’abrogazione di cui all’art. 1 del decreto e, in conseguenza della soppressione degli artt. 485 e 486, alcune modifiche espungono semplicemente il riferimento ai predetti reati negli artt. 488 (Altre falsità in foglio firmato in bianco), 489 (Uso di atto falso), 490 (Soppressione, distruzione o occultamento di atti veri), 491-bis (Documenti informatici), 493- bis (Casi di perseguibilità a querela) fermo restando come si fosse provveduto altresì a riscrivere l’art. 491 cod. pen. (la cui originaria rubrica “Documenti equiparati agli atti pubblici agli effetti della pena” è stata modificata in “Falsità in testamento, olografo, cambiale o titolo di credito”), lasciando inalterato il rilievo penale delle condotte di falsificazione “del testamento olografo ovvero una cambiale o un altro titolo di credito trasmissibile per girata o al portatore”.
Oltre a ciò, si rammentava come questa disposizione attuasse quanto disposto dall’art. 2, comma 3, lettera a), n. 1) della legge delega che, nel prescrivere l’abrogazione dei delitti di cui al libro secondo, titolo VII, capo III, limitatamente alle condotte relative a scritture private, disponeva che dalla depenalizzazione fossero escluse le scritture di cui all’art. 491 cod. pen., ossia i documenti privati equiparati agli atti pubblici agli effetti della pena osservandosi al contempo che, come posto in rilievo dalla stessa relazione di accompagnamento al decreto, fosse mutata la natura giuridica della fattispecie di cui all’art. 491, comma 1, cod. pen. in quanto, se prima costituiva una circostanza aggravante applicabile all’art. 485 cod. pen., in seguito all’abrogazione della ipotesi base era divenuta una nuova fattispecie autonoma.
Si metteva infine in risalto che se il nuovo articolo, al primo comma, richiede che il fatto sia commesso “al fine di recare a sé o ad altri un vantaggio o di recare al altri un danno”, richiamando il dolo specifico quale elemento soggettivo della condotta, come già previsto dall’art. 485 cod. pen., tuttavia, contrariamente a quanto previsto prima della riforma, il primo comma della norma vigente punisce la sola falsificazione (intesa nelle sue tradizionali forme della alterazione o della contraffazione) a prescindere dall’uso del documento non genuino che ormai rileva solo nel secondo comma, in riferimento alla diversa condotta di colui che non ha partecipato alla falsità (v., in tal senso, Sez. 5, n. 12599 del 20/12/2016 (dep. 2017), omissis, Rv. 269708).
Una volta terminato questo excursus normativo, e venendo a trattare nel merito il tema sottoposto al suo vaglio giudiziario, i giudici di Piazza Cavour facevano prima di tutto presente come la clausola di non trasferibilità dell’assegno bancario, circolare, postale, nel corso del tempo avesse cambiato la propria posizione a seguito di una serie di specifici interventi normativi sulla cd. Disciplina antiriciclaggio, a cominciare dal d.l. 3 maggio 1991, n.143 convertito dalla legge 5 luglio 1991, n.197, aventi ad oggetto assegni di importi via via minori e, nell’attuale contesto normativo, dal 4 luglio 2017 (entrata in vigore del d.lgs. 25 maggio 2017, n. 90, di attuazione della IV direttiva antiriciclaggio) era stato confermato il divieto di utilizzo di denaro contante (o di titoli al portatore) per gli importi pari o superiori ad euro 3.000,00 (art. 1, comma 898, legge 28 dicembre 2015, n. 208) restando il limite di 999,99 per l’emissione di assegni senza causa di non trasferibilità.
Si rilevava a questo proposito che, per effetto di questo novum legislativo, la clausola risulta ora imposta dalla legge in via automatica per gli assegni di importi pari o superiore a 1.000,00 euro, posto il dovere delle banche di confezionare e rilasciare solamente assegni già muniti della clausola in prestampato il che lo è in pratica anche per gli assegni destinati a recepire importi inferiori, dati i termini dell’alternativa lasciata aperta dalla legge stante il fatto che il rilascio di assegni “puliti” della clausola (in forma libera) segue ad un’apposita richiesta del cliente, nonché al previo versamento di una somma misurata su ciascuno dei moduli che vengono nel concreto consegnati al cliente (imposta di bollo).
Tal che se ne faceva conseguire come, in base alla ratio delle modifiche introdotte e al dato testuale, il reato continuasse a punire le falsità aventi ad oggetto i medesimi documenti indicati nel testo previgente, ovvero “un testamento olografo ovvero una cambiale o un altro titolo di credito trasmissibile per girata o al portatore”.
Si evidenziava infine che, con riferimento alla falsificazione di titoli di credito che “non sono trasmissibili per girata” ovvero “non trasferibili”, l’art. 43 del r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736, prevede che l’assegno bancario emesso con la clausola di non trasferibilità può essere pagato solo al prenditore ovvero, su richiesta del medesimo, essere accreditato sul conto corrente; è prevista, inoltre, la possibilità che lo stesso assegno venga girato ad un banchiere per l’incasso, il quale non è abilitato a girarlo ulteriormente.
Orbene, alla luce delle considerazioni giuridiche sin qui esposte, i giudici di legittimità ordinaria ne facevano conseguire il fatto come la clausola di non trasferibilità risultasse essere, ad oggi, un elemento inevitabile degli assegni che posseggano sostanziale riscontro economico, ma quasi inevitabile anche per gli altri in ragione della richiesta espressa necessaria al fine di ottenere assegni cd. Liberi e quindi non fosse più possibile affermare che lo scopo della clausola sia quello di dare un’assoluta sicurezza del pagamento al prenditore evitandogli i pericoli dello smarrimento e della distruzione del titolo giacchè lo scopo di questa è piuttosto quella di impedire la libera circolazione dell’assegno nel quadro di riferimento delineato dalla normativa sulla prevenzione del riciclaggio.
Chiarita questa problematica giuridica, ne veniva affrontata subito dopo anche un’altra ossia se tale diversa considerazione normativa della clausola di non trasferibilità, divenuta parte integrante dell’assegno, con dichiarata finalità antiriciclaggio, e non più apposta nell’interesse del traente o del girante, abbia apportato indirettamente un mutamento del significato da attribuire al termine “girata” di cui al citato art. 43 r.d. n. 1736/33 ed alla locuzione “titoli di credito trasmissibili per girata” di cui all’art. 491 cod. pen. nonché al concetto di “concreta circolazione” enunciato dalle Sezioni Unite Guarracino e dalla recente giurisprudenza della Sez. 5 sempre della Cassazione che ne mutua le argomentazioni.
Ebbene, la Cassazione ne dava una risposta negativa poiché, anche nella diversa prospettiva antiriciclaggio, gli effetti della clausola di non trasferibilità sono sempre gli stessi: preclusione alla circolazione dell’assegno, con l’eccezionale previsione della girata per l’incasso a favore di un banchiere, spiegabile con la necessità di non imporre al portatore l’onere di una riscossione diretta e di conseguenza permane la validità del principio espresso dalle Sezioni Unite Guarracino, secondo cui l’apposizione della clausola di non trasferibilità immobilizza il titolo nelle mani del prenditore, tale non potendo considerarsi la girata ad un banchiere per l’incasso, che ha natura di semplice mandato a riscuotere ed è priva di effetti traslativi del diritto inerente al titolo.
Da ciò si giungeva a ritenere come non potesse essere posto in dubbio che anche oggi la clausola di non trasferibilità modifica “in concreto” il regime della circolazione del titolo, così facendo venire meno il requisito della maggiore esposizione al pericolo della falsificazione che giustifica la più rigorosa tutela penale ed è proprio la non trasferibilità del titolo che impone di ricondurne l’uso nell’ambito della ipotesi di cui all’art. 485 cod. pen., fattispecie ormai abrogata.
Difatti, sostiene la Corte in questo arresto giurisprudenziale, se la ratio della tutela dell’art. 491 cod. pen. è rimasta invariata rispetto alla sentenza Guarracino, essendo strettamente connessa al maggior pericolo di falsificazione insito nel regime di circolazione dei titoli trasmissibili in proprietà mediante girata, trattandosi di un meccanismo circolatorio particolarmente esposto per le sue caratteristiche a condotte insidiose ed idonee a pregiudicare l’affidamento di una pluralità di soggetti sulla correttezza degli elementi indicati nel titolo, non vi sono viceversa elementi di segno contrario suscettibili di portare ad una rilettura critica del principio espresso dalle Sezioni Unite Guarracino.
Al riguardo si osservava che, a fronte della considerazione secondo la quale tale orientamento (ossia quello sostenute dalle Sezioni Unite in questa decisione) porterebbe al risultato irragionevole, censurabile evidentemente anche sotto il profilo della legittimità costituzionale, di ricondurre nell’ambito della tutela penalistica la falsità in assegni solo qualora il titolo di credito sia privo di detta clausola (il che è possibile, per la citata disposizione normativa, per importi inferiori a 1.000 euro), vale a dire per condotte espressione di un minore disvalore e con più limitati effetti pregiudizievoli mentre, al contrario, sarebbero da ricondurre nell’ambito dell’illiceità solo civile la falsità in assegni per importi a quella soglia superiore con un rovesciamento dello stesso principio di offensività, si contrapponeva il dato oggettivo, già in precedenza evidenziato in questa stessa pronuncia, ossia che, alla luce della recente disciplina antiriciclaggio, la clausola di non trasferibilità risulta essere un elemento inevitabile degli assegni che posseggano sostanziale riscontro economico, ma quasi inevitabile anche per gli altri in ragione della richiesta espressa, necessaria al fine di ottenere assegni c.d. liberi e, in questa prospettiva, la regola dell’apposizione indifferenziata della clausola di non trasferibilità agli assegni, se perseguita stabilmente dagli istituti di credito, consentirebbe di trasformare tutti i falsi in assegni bancari in illeciti civili.
Si faceva inoltre presente che la ratio di maggior tutela dell’art. 491 cod. pen. non risiede nel maggiore o minore importo dell’assegno, ma, come già evidenziato nella sentenza Guarracino, va rinvenuta in quegli aspetti del regime di circolazione propri dei titoli al portatore o trasmissibili per girata che, per certe caratteristiche comuni di libera trasferibilità a più soggetti, determinano, rispetto al regime di circolazione dei titoli nominativi, un più frequente pericolo di falsificazione.
Si riteneva inoltre come dovesse essere disattesa l’affermazione secondo cui i principi espressi dalle Sezioni Unite Guarracino non dovrebbero continuare a valere anche nell’attuale assetto normativo in quanto la decisione si riferiva ad una situazione in cui tutte le falsificazioni su assegni erano comunque penalmente rilevanti atteso che in tale pronuncia si era presa posizione su elementi costitutivi dell’ipotesi di cui all’art. 491 cod. pen. e sul fondamento giustificativo della tutela offerta da siffatta previsione, i quali risultano a tutt’oggi immutati.
Né, a favore della tesi non recepita in questo arresto giurisprudenziale, poteva militare, come sostenuto dall’altro orientamento, l’argomentazione secondo la quale il tenore letterale dell’art. 491 cod. pen., come sostituito dall’art. 2, comma 1, lett. d) del d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, non distinguerebbe tra le varie tipologie di girata rilevanti atteso che la girata, cui fa riferimento l’art. 491 cod. pen., alla luce di una imprescindibile lettura teleologica della norma – la tutela dei titoli che per il regime di circolazione sono esposti a più frequenti rischi di falsificazione – va necessariamente riferita al negozio giuridico che determini una “concreta circolazione” del titolo.
Del resto, osserva sempre la Cassazione nella decisione qui in esame, la soluzione proposta (ossia quella recepita) è, del resto, coerente con una lettura civilistica degli effetti della girata atteso che, dal momento che, ai sensi dell’art. 2011 cod. civ. “la girata trasferisce tutti i diritti inerenti al titolo”, ciò comporta che, da un lato, la girata al banchiere per l’incasso, che implica un semplice mandato a riscuotere, non trasferisce, invece, al giratario né la proprietà del titolo né una legittimazione propria, ma solo una legittimazione nell’interesse altrui quale effetto del mandato, dall’altro, la girata per l’incasso al banchiere è evidentemente una eccezione alla regola della esclusione della circolazione del titolo non trasferibile, ma tale eccezione, come sottolineato dalla dottrina, è finalizzata esclusivamente a rapportare la disciplina dell’assegno non trasferibile all’interesse concreto del portatore di svincolarsi dall’onere di una riscossione diretta, ed eventualmente ad incassare il titolo anche presso una banca diversa dalla trattaria, deroga ammissibile in considerazione della responsabilità professionale e della tendenziale funzione di pubblico interesse degli istituti di credito.
Per di più, non si stimava atta a inficiare la tesi sostenuta nel primo orientamento neanche la considerazione giuridica secondo la quale non sarebbe possibile individuare tra gli scopi di tutela dell’art. 491 cod. pen. anche la mera circolazione intra-bancaria del titolo, unica forma di “transito” legale ipotizzabile per gli assegni non trasferibili ritenendosi tale soluzione non conciliabile con la finalità perseguita con la mantenuta punizione penale del reato di falsità in testamenti olografi, cambiali e altri titoli di credito dato che, per un verso, il bene tutelato dalla norma è in primo luogo quello della fede pubblica, richiedendosi la messa in pericolo della fiducia di un numero indeterminato di persone sulla genuinità del documento, per altro verso, come correttamente rilevato già dalle Sezioni Unite Guarracino, la ratio di tutela dell’art. 491 cod. pen. è strettamente connessa al maggior pericolo di falsificazione insito nel regime di circolazione dei titoli trasmissibili in proprietà mediante girata, trattandosi di un meccanismo circolatorio particolarmente esposto (per le sue stesse caratteristiche) a condotte insidiose e idonee a pregiudicare l’affidamento di una pluralità di soggetti sulla correttezza degli elementi indicati nel titolo.
Di talchè se ne faceva discendere come la libera trasferibilità in proprietà del titolo, mediante semplice trasmissione del possesso dello stesso o apposizione di girata sull’assegno, si configura come elemento essenziale del reato ex art. 491 cod. pen. e, per converso, la clausola, che limiti la circolazione del titolo, esclude la rilevanza penale del fatto.
Infine, si rilevava come una diversa conclusione non sarebbe stata consentita dalla rigorosa applicazione del principio di legalità giacchè, con l’entrata in vigore del d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, la politica di decriminalizzazione aveva intrapreso una nuova strada di arretramento del diritto penale che aveva comportato la trasformazione di taluni reati (a tutela della fede pubblica, dell’onore e de patrimonio) in illeciti civili a cui applicare sanzioni pecuniarie punitive irrogate dal giudice civile che si aggiungono alla sanzione riparatoria del risarcimento del danno e, più in particolare, come emerge dalla relazione al disegno di legge AS n.110, presentato nel corso della XVII Legislatura, che aveva rappresentato la base per l’adozione dell’art. 2, comma 3, della legge delega n. 67 del 2014, le “sanzioni pecuniarie civili” erano state ricondotte al concetto di pena privata nel senso che, “mentre il risarcimento ha una funzione riparatoria, la pena privata ha una funzione sanzionatoria e preventiva e si giustifica allorquando l’illecito, oltre a determinare un danno patrimoniale, consente di ottenere un arricchimento ingiustificato. In tali casi se il legislatore si limitasse alla eliminazione della illiceità penale, gli autori – a prescindere dal risarcimento dovuto alla persona danneggiata – si gioverebbero del vantaggio patrimoniale provocato dal fatto illecito” e, proprio in questo senso, la sanzione pecuniaria civile, osserva la Corte, assume le veci della sanzione penale in precedenza comminata ed è, al pari di questa, di carattere punitivo, volta cioè alla prevenzione generale di comportamenti lesivi di determinati interessi e alla repressione conseguente alla inosservanza del relativo precetto.
Pertanto, alla luce di quanto sin qui esposte, le Sezioni Unite giungevano a formulare il seguente principio di diritto: “La falsità commessa su un assegno bancario munito della clausola di non trasferibilità configura la fattispecie di cui all’art. 485 cod. pen, abrogato dall’art. 1, comma 1, lett. a), del d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7 e trasformato in illecito civile”.

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Conclusioni

La sentenza in commento si palesa condivisibile.
Le argomentazioni sostenute (e già esaminate) sono il frutto di una corretta lettura della normativa introdotta per effetto del d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7 che ha trasformato in illecito civile la fattispecie originariamente prevista come reato dall’art. 485 c.p..
Difatti, se, in base alla ratio delle modifiche introdotte ed al dato testuale, rimane la penale rilevanza delle falsità aventi ad oggetto un titolo di credito trasmissibile per girata o al portatore, invece, con riferimento alla falsificazione di titoli di credito che “non sono trasmissibili per girata” ovvero “non trasferibili”, l’art. 43 del r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736 stabilisce che l’assegno bancario, emesso con la clausola di non trasferibilità, può essere pagato solo al prenditore ovvero, su richiesta del medesimo, essere accreditato sul conto corrente fermo restando che è prevista la possibilità che lo stesso assegno venga girato ad un banchiere per l’incasso, il quale non è abilitato a girarlo ulteriormente.
Ma se così è, è chiaro come la falsità commessa su un assegno bancario munito della clausola di non trasferibilità non possa che configurare unicamente la fattispecie di cui all’art. 485 cod. pen, abrogato dall’art. 1, comma 1, lett. a), del d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7 e trasformato in illecito civile proprio perché detto assegno non è annoverabile tra quelli che ancora possono assurgere al rango di fatti penalmente rilevanti.
Questa argomentazione, a parere di chi scrive, riveste, tra quelle addotte in questa pronuncia, un rilievo dirimente ai fini della soluzione del quesito proposto e dell’enunciazione del principio di diritto avvenuto in questa sede, e ciò proprio perché rende evidente l’impossibilità, di ordine prettamente giuridico, che l’assegno bancario munito della clausola di non trasferibilità possa essere annoverato tra quelli non “circolabili” e quindi non annoverabile, stante quanto attualmente previsto dall’art. 491 c.p., tra quelle ipotesi di falsità ancora punibili penalmente.

Sentenza collegata

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Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

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