Il giudice deve motivare la liquidazione di bassi compensi

Scarica PDF Stampa
Ha l’onere di dare adeguata motivazione dell’eliminazione e della riduzione di voci da lui operata, allo scopo di consentire, attraverso il sindacato di legittimità,  l’accertamento della conformità della liquidazione a quanto risulta dagli atti ed alle tariffe.

Ti potrebbe interessare il seguente corso accreditato per Avvocati:
Il nuovo contenzioso in materia di appalti e contratti pubblici
Bologna, 11 luglio 2017
Roma, 21 luglio 2017

 

Il fatto.

Un avvocato ricorreva in Cassazione contro una sentenza di appello del Tribunale che aveva liquidato i suoi compensi al di sotto dei minimi.

La decisione

Il Collegio premette che i nuovi parametri devono applicarsi ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto e si riferisca al compenso spettante ad un professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale, ancorché tale prestazione abbia  avuto inizio e si sia in parte svolta quando ancora erano in vigore le  tariffe abrogate, evocando l’accezione omnicomprensiva di  “compenso” (principio già affermato con arresti Civ. Sez. III 21 giugno 2016 n. 12741; Cass. Civ. Sez.  Unite 12 ottobre 2012 n. 17405 e 17406).

Ribadisce ulteriore principio risalente, secondo il quale il giudice non può liquidare compensi in misura inferiore a quelli indicati dalla legge, ma ha l’onere di dare adeguata motivazione dell’eliminazione e della riduzione di voci da lui operata,  allo scopo di consentire, attraverso il sindacato di legittimità,  l’accertamento della conformità della liquidazione a quanto risulta dagli  atti ed alle tariffe.

D’altro canto, l’onere dell’appellante è quello di fornire al giudice d’appello gli elementi essenziali per la rideterminazione del  compenso dovuto al professionista, indicando specificamente importi  e singole voci riportate nella nota spese prodotta in primo grado, che può  essere assolto anche con nota spese ( n. 21791/2015 e Cass. n. 2339/2017).

Riassumendo, ed in estrema sintesi, anche tenendo conto i precedenti arresti giurisprudenziali, il giudice ha l’onere di indicare dettagliatamente le singole voci che riduce, perché chieste in misura eccessiva, o elimina, perché non dovute ( Civ. Sez. VI 6 giugno 2017 n. 14038; Cass. Civ. Sez. 10 novembre 2015 n. 22883; Cass. Civ. Sez. I 17 settembre 2015 n. 18238, Cass. Civ. Sez. Lav. 24 febbraio 2009 n. 4404; Cass. Civ. Sez. III 08 febbraio 2007 n. 2748), al contrario, per i parametri medi, il giudice non incontra particolari obblighi di motivazione (Cass. Civ. Sez. II 30 giugno 2015 n. 13400; Cass. Civ. Sez. Lav. 23 giugno 1997 n. 5607; Cass. Civ. Sez. I 19 ottobre 1993 n. 10350) che invece sussistono allorquando liquida parametri diversi (Cass. Civ. Sez. 10 novembre 2015 n. 22883; Cass. Civ. Sez. I 17 settembre 2015 n. 18238; Cass. Pen. Sez. V 8 luglio 2014 n. 29934).

Comune denominatore per l’interprete è quello di attenersi ai criteri medi: non sarà un caso che il legislatore abbia ripetuto nel dm 55/2014 ben venticinque volte il termine “di regola” nel dm 55/2014: 2, comma II; art. 4 comma I (tre volte); art. 4 comma II; art. 4 comma III; art. 4 comma IV; art. 4 comma VI; art. 5 comma I (viene usato il termine “di norma”); art. 5 comma VI; art. 6 comma I; art. 8 comma II; art. 9 comma I; art. 10 comma I; art. 10 comma II; art. 11 comma I; art. 12 comma I, art. 12 comma II, art. 15 comma I; art. 17 comma I; art. 19 comma I; art. 21 comma VII; art. 22 comma I; art. 24 comma I; art. 26 comma I.

 

Volume consigliato:

Sentenza collegata

50558-1.pdf 61kB

Iscriviti alla newsletter per poter scaricare gli allegati

Grazie per esserti iscritto alla newsletter. Ora puoi scaricare il tuo contenuto.

Lattarulo Carmine

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento