Cassazione: i vaccini non provocano autismo

Redazione 25/10/17
Scarica PDF Stampa
La Corte di Cassazione lo conferma ancora una volta: non c’è correlazione tra vaccini e autismo. Per ottenere l’indennizzo da parte dello Stato previsto dalla Legge 210/1992 sarebbe necessario dimostrare un nesso causale tra la vaccinazione del bambino e l’insorgere dell’autismo, nesso che almeno allo stato attuale delle conoscenze non rientra nella ragionevole probabilità scientifica. Questo quanto confermato dalla recentissima ordinanza n. 24959 della Suprema Corte pubblicata il 23 ottobre 2017.

 

Vaccini e autismo, non è dimostrato il nesso

Ennesimo capitolo, dunque, del dibattito sulla possibile pericolosità dei vaccini, ed ennesima sentenza che rigetta come improbabile e non dimostrata ogni correlazione tra la vaccinazione e l’autismo.

Nel caso di specie, i genitori di un bambino autistico si erano rivolti al Tribunale di Pesaro per il riconoscimento dell’indennizzo previsto dalla Legge 210/1992 in seguito alle vaccinazioni con antipolio di tipo Sabm, DTP e MPR. Vaccinazioni che, a detta dei genitori, avevano causato l’insorgere dell’autismo nel bambino. Il Tribunale di primo grado aveva accolto le motivazioni della coppia, ma la Corte d’Appello di Ancona aveva rovesciato il verdetto in base alle analisi del CTU, che avevano escluso la sussistenza del nesso di causalità tra vaccinazioni e autismo.

Per la Cassazione, il CTU di secondo grado ha sollevato puntuali argomentazioni “che si sono avvalse anche della letteratura scientifica”. In altre parole, nonostante l’acceso dibattito che da tempo si registra sulla questione, la mera possibilità di una correlazione eziologica tra vaccini e autismo non possiede un rilevante grado di probabilità scientifica.

 

Volume consigliato:

L’affidamento del minore

Con taglio pratico e utili formule, l’opera è un’analisi delle criticità legate all’affidamento del minore.Attraverso il supporto degli orientamenti giurisprudenziali e di consigli operativi, si offrono le soluzioni ai principali quesiti relativi al diritto alla bigenitorialità, all’affidamento in caso di disgregazione del nucleo familiare, all’assegnazione della casa coniugale e all’utilizzo di questa quale forma di tutela della prole.Si affrontano altresì le questioni del mantenimento e dei criteri per la sua determinazione, dell’ascolto del minore e dell’alienazione parentale.Damiano MarinelliAvvocato cassazionista (marinelli@areaconsulenze.it), arbitro e mediatore, docente di diritto privato e di diritto della mediazione e dell’arbitrato presso l’università eCampus e presso corsi attivati dalle università di Padova, Firenze e Siena. È anche formatore accreditato dal ministero della giustizia. È presidente dell’Associazione Legali Italiani (www.associazionelegaliitaliani.it)Luciano Natale VinciAvvocato del Foro di Matera, svolge la professione forense dall’anno 2005, dividendosi tra i due studi di cui è titolare, in Roma e in Policoro (MT). Impegnato nel diritto di famiglia e nella tutela dei minori sin dall’inizio dell’attività professionale, dall’anno 2011 è cultore di Diritto Privato presso l’Università eCampus.Dall’aprile 2016 è Presidente della Camera Minorile Distrettuale della Lucania e vanta la partecipazione, in qualità di relatore, a numerosi convegni in materia giuridica familiare e minorile.

Damiano Marinelli, Vinci Natale Luciano | 2017 Maggioli Editore

16.00 €  15.20 €

 

Vaccini, quando il ricorso è inammissibile

Per la verità, l’ordinanza della Cassazione si è limitata a ribadire le motivazioni della Corte d’Appello rigettando il ricorso dei genitori perché inammissibile: l’uomo e la donna chiedevano infatti, sostanzialmente, una diversa valutazione della sentenza di merito già pronunciata dal Tribunale di secondo grado.

La Suprema Corte ha però ribadito un fatto molto importante: nel caso di richiesta di indennizzo per danni alla salute provocati dai vaccini, è necessario provare che la Corte d’Appello abbia agito in palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va indicata, o avendo omesso degli accertamenti strumentali dai quali non si può prescindere per la formulazione di una corretta diagnosi. In tutti gli altri casi, i ricorrenti finirebbero per chiedere una terza valutazione dei fatti di merito già stabiliti definitivamente dal Tribunale di secondo grado. E il loro ricorso sarebbe di conseguenza inammissibile.

Vaccinazione obbligatoria negli asili

Ricordiamo che da quest’anno sono obbligatorie per tutti i minori di età compresa tra 0 e 16 anni dieci vaccinazioni: anti-poliomielite, anti-difterite, anti-tetanica, anti-epatite B, anti-pertosse, anti-emofilo B, anti-morbillo, anti-parotite, anti-rosolia e anti-varicella. Nel caso di bambini iscritti agli asili e agli asili nido, le vaccinazioni sono un requisito necessario per la frequentazione: la data di scadenza per la presentazione di tutti i documenti era fissata all’11 settembre. È possibile presentare anche solo un’autocertificazione, ma in questo caso i documenti veri e propri andranno comunque consegnati entro il 10 marzo.

Per quanto riguarda le scuole dell’obbligo, c’è ancora una settimana di tempo per la scadenza: i documenti andranno consegnati entro il 31 ottobre. In questo caso, però, la frequentazione della scuola sarà garantita anche ai bambini i cui genitori non rispetteranno la legge.

Sentenza collegata

53359-1.pdf 306kB

Iscriviti alla newsletter per poter scaricare gli allegati

Grazie per esserti iscritto alla newsletter. Ora puoi scaricare il tuo contenuto.

Redazione

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento