Stalking, i caratteri della minaccia

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Cassazione penale, sez. V, 18/01/2018, (ud. 18/01/2018, dep.06/02/2018),  n. 5454.

La minaccia penalmente rilevante a norma dell’art. 612 c.p. deve essere idonea a cagionare effetti intimidatori sul soggetto passivo, ancorchè il turbamento psichico non si verifichi in concreto.

(Ricorso accolto mediante annullamento con rinvio)

Orientamento confermato.

(Normativa di riferimento: c.p. art. 612).

Il fatto

Il Giudice di Pace di Eboli assolveva gli imputati, in relazione al reato di cui all’art. 594 c.p., perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato e, in relazione al reato di cui all’art. 612 c.p., perchè il fatto non sussiste.

 I motivi addotti nel ricorso per Cassazione

 Avverso questa decisione ricorreva il P.G. presso la Corte di Appello di Salerno, affidando la sua impugnativa a due motivi di doglianza.

In particolare, l’autorità requirente con il primo motivo, lamentava la violazione della legge penale in riferimento all’art. 612 c.p. osservando che il reato di minaccia è reato di pericolo per la cui integrazione è sufficiente la mera esposizione a pericolo del bene giuridico, senza che si verifichi la effettiva lesione del bene e, perché avvenga ciò, occorre, cioè, che il male prospettato possa incutere timore nel destinatario, secondo un criterio di medianità riecheggiante le reazioni della donna e dell’uomo comune e la lesione della sfera di libertà morale.

Invece, rilevava la Procura generale di Salerno, nella sentenza impugnata, non era stato applicato questo criterio ermeneutico essendo stati assolti gli imputati per il solo fatto che la persona offesa aveva dichiarato che la minaccia proferita non l’aveva intimorita.

Invece, con il secondo motivo, si declinava vizio argomentativo sul medesimo punto dedotto nella prima doglianza, evidenziando, peraltro, che la stessa giurisprudenza richiamata nella sentenza impugnata portava a concludere nel senso opposto alla declaratoria di assoluzione per il reato di cui all’art. 612 c.p..

Le valutazioni giuridiche formulate dalla Corte di Cassazione

 La Corte di Cassazione ha accolto il suddetto ricorso alla stregua delle seguenti considerazioni.

Prima di tutto i giudici di Piazza Cavour, partendo dal presupposto ermeneutico secondo il quale, come dedotto da giurisprudenza costante, nel reato di minaccia elemento essenziale è la limitazione della libertà psichica mediante la prospettazione del pericolo che un male ingiusto possa essere cagionato dall’autore alla vittima, senza che sia necessario che uno stato di intimidazione si verifichi concretamente in quest’ultima, essendo sufficiente la sola attitudine della condotta ad intimorire e irrilevante l’indeterminatezza del male minacciato purchè questo sia ingiusto e possa essere dedotto dalla situazione contingente (cfr. anche: Sez. 5, n. 31693 del 07/06/2001 – dep. 24/08/2001, Tretter, Rv. 21985101; Sez. 5, Sentenza n. 21601 del 12/05/2010 Itag. (dep. 07/06/2010) Rv. 247762), è giunta alla conclusione alla stregua del quale può affermarsi con sicurezza che costituisce principio consolidato quello secondo cui ai fini dell’integrazione del delitto di cui all’art. 612 c.p. – che ha natura di reato di pericolo – è necessario che la minaccia – da valutarsi con criterio medio ed in relazione alle concrete circostanze del fatto – sia idonea a cagionare effetti intimidatori sul soggetto passivo, ancorchè il turbamento psichico non si verifichi in concreto (così, Sez. 5, Sentenza n. 644 del 06/11/2013 Ud. (dep. 10/01/2014) Rv. 257951; cfr. anche, nello stesso, senso: Sez. 5, Sentenza n. 45502 del 22/04/2014 Ud. (dep. 04/11/2014) Rv. 261678).

Tal che, alla luce di questa duplice considerazione interpretativa, gli ermellini hanno rilevato, come logico corollario, che, ai fini dell’integrazione del reato di minaccia, non è necessario che il soggetto passivo si sia sentito effettivamente intimidito, essendo richiesto che la condotta posta in essere dall’agente sia potenzialmente idonea ad incidere sulla libertà morale del soggetto passivo (così: Sez. 1, Sentenza n. 44128 del 03/05/2016 Ud. (dep. 18/10/2016) Rv. 268289).

Chiarite le coordinate giuridiche che delimitano il margine di applicabilità dell’art. 612 c.p., la Corte riteneva come il giudice di merito avesse erroneamente esclusa la sussistenza di questa norma incriminatrice in quanto se, da un lato, la declaratoria liberatoria qui impugnata nel caso di specie si fonda sulla riferita circostanza che la persona offesa, escussa in dibattimento, aveva affermato che, dopo la minaccia, aveva detto agli imputati “non mi fate paura“, dall’altro, l’affermazione – sulla cui base si è statuita l’assoluzione degli imputati – non teneva conto, a detta dei giudici di legittimità ordinaria, che il reato di minaccia è reato di pericolo per la cui integrazione è sufficiente la mera esposizione a pericolo del bene giuridico, senza che si verifichi la effettiva lesione del bene: occorre, cioè, che il male prospettato possa incutere timore nel destinatario, secondo un criterio di medianità riecheggiante le reazioni della donna e dell’uomo comune con la conseguente lesione della sfera di libertà morale.

Da ciò si è giunti a ritenere il provvedimento impugnabile censurabile in sede di legittimità e, come tale, da doversi annullare affinchè il giudice del rinvio riesamini la vicenda secondo i principi di diritto sopra ricordati.

Conclusioni

La sentenza impugnata è giuridicamente ineccepibile in quanto si pone lungo il solco di un consolidato orientamento nomofilattico.

Come puntualmente osservato in questa pronuncia attraverso il richiamo a molteplici decisione emesse sempre dalla Cassazione sull’argomento, se è vero che è essenziale per la configurazione del reato di minaccia la limitazione della libertà psichica mediante la prospettazione del pericolo che un male ingiusto possa essere cagionato dal colpevole alla parte offesa, è altrettanto vero però che non è richiesto, ai fini della sussistenza del reato de quo, che lo stato di intimidazione si verifichi concretamente nella vittima, bastando sola attitudine ad intimorire, quanto il male ingiusto può essere dedotto dalla situazione contingente essendo difatti sufficiente la mera attitudine della condotta ad intimorire e irrilevante l’indeterminatezza del male minacciato, purchè questo sia ingiusto e possa essere desunto dalla situazione contingente.

Sotto il profilo più prettamente pratico, nel caso in cui un legale dovesse imbattersi in un’accusa di questo tipo, si dovrà dunque esaminare attentamente quali espressioni siano state adoperate dall’imputato.

Ove le parole impiegate non abbiano valenza intimidatoria (esempio: “stai attenta non sai chi sono io”), deve escludersi la sussistenza di questo illecito penale  (e ciò per le ragioni enucleate nella stessa decisione in commento) e quindi si potrà ad esempio scegliere di intraprendere il normale rito ordinario.

Se viceversa le parole proferite dispiegano una evidente valenza intimidatoria, si porrà l’opportunità di valutare strategie processuali volte a contenere le conseguenze penali che un’azione di questo genere potrebbe comportare per l’assistito come potrebbe essere per esempio il caso di estinguere il reato attraverso condotte riparatorie ove ciò sia possibile (ossia qualora il reato di minaccia sia procedibile a querela di parte).

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Sentenza collegata

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Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

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