Avvocato neomamma, niente Irap se si avvale di un collaboratore

Redazione 19/07/17
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L’avvocatessa neomamma che si avvale della collaborazione di un collega per lo svolgimento di alcune pratiche non è tenuta a pagare l’Irap. Lo ha stabilito con la recentissima sentenza n. 17463 del 14 luglio 2017 la Corte di Cassazione, che ha accolto il ricorso di una professionista che si era vista richiedere il versamento dell’imposta dall’Agenzia delle Entrate nonostante avesse sottolineato che la collaborazione del collega fosse di carattere eccezionale e limitata nel tempo.

Vediamo allora nel dettaglio in quali casi l’avvocato è costretto a pagare l’Irap.

 

Nascita di un figlio e collaborazione occasionale

Può capitare, come nel caso di specie, che un’avvocatessa che ha appena avuto un bambino decida di avvalersi nel suo lavoro della collaborazione di un altro professionista nei mesi immediatamente successivi alla nascita del figlio. Questo perché, come è evidente, la professionista neomamma ha bisogno di dedicare alcune ore della giornata al rapporto con il bambino e non può svolgere tutte le attività di cui si occupava in precedenza.

Se però la collaborazione del secondo avvocato avviene in via del tutto eccezionale e per un periodo limitato nel tempo, e a maggior ragione se tale prestazione è esterna e saltuaria, la professionista neomamma non è tenuta a pagare l’Irap.

 

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Per la Cassazione l’Irap non è dovuta

Di diverso parere era stata l’Agenzia delle Entrate e poi la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, che avevano imposto all’avvocatessa di versare l’Irap. La Commissione, in particolare, aveva ritenuto l’imposta dovuta sulla base sia della collaborazione del collega per un’attività prettamente professionale, sia dell’utilizzo di beni strumentali ammortizzabili.

La Corte di Cassazione ha invece ribaltato la decisione di secondo grado sottolineando che la Commissione Tributaria non aveva considerato nel suo giudizio le necessarie conseguenze della nascita del bambino. Tale circostanza, infatti, secondo la Suprema Corte incide in maniera decisiva “sulla individuazione della natura e finalità dell’attività svolta dalla collaboratrice” e sulla sua qualifica come prestazione occasionale priva del carattere dell’autonoma organizzazione necessario al pagamento dell’Irap.

In quali casi il professionista deve pagare l’Irap?

Quali sono, dunque, le condizioni che obbligano il professionista al versamento dell’Irap, l’imposta regionale sulle attività produttive?

Come disciplinato dall’art. 2 del D.Lgs. n. 446/1997, presupposto fondamentale per l’applicazione dell’Irap è l’esercizio abituale di un’attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni e servizi. Il contestato requisito dell’autonoma organizzazione, in particolare, ricorre solo quando il contribuente sia responsabile di un’organizzazione oppure impieghi beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività. In tutti gli altri casi, e dunque anche quando ci si avvalga della collaborazione più o meno saltuaria di un professionista esterno, non si è tenuti al versamento dell’imposta.

Sentenza collegata

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