Quale motivazione è richiesta per procedere al sequestro probatorio?

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Il decreto di sequestro (così come il decreto di convalida di sequestro) probatorio, anche ove abbia ad oggetto cose costituenti corpo di reato, deve contenere una specifica motivazione sulla finalità perseguita per l’accertamento dei fatti.

(Ricorso rigettato)

(Normativa di riferimento: C.p.p. artt. 253, 262, 354)

Il fatto e i motivi addotti nel ricorso per Cassazione

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Nuoro proponeva ricorso per cassazione avverso l’ordinanza con cui lo stesso Tribunale, in accoglimento della richiesta di riesame del decreto di convalida del sequestro probatorio del 27 aprile 2017, avente ad oggetto beni immobili tra cui magazzini ed appartamenti, in relazione ai reati di cui agli artt. 110, cod. pen. e 44 del d.P.R. n. 380 del 2001 (capo a); artt. 110 e 481 cod. pen. (capo b); artt. 110 e 483 cod. pen. (capo c), commessi in epoca anteriore e prossima all’8 marzo 2017, annullava il decreto stesso disponendo la restituzione degli immobili agli aventi diritto.

Il ricorrente lamentava, con un primo motivo, violazione e falsa applicazione dell’art. 253 cod. proc. pen., avendo il Tribunale annullato il provvedimento di convalida del sequestro probatorio ritenendo “obiettivamente insussistente” la motivazione in ordine alle esigenze probatorie a fondamento del sequestro.

Il ricorrente dava atto in premessa dell’esistenza di due orientamenti contrapposti della Corte di cassazione (da un lato, quello da ultimo espresso da Sez. 2, n. 52259 del 28/10/2016, omissis, Rv. 268734, secondo cui il decreto di sequestro probatorio delle cose che costituiscono corpo del reato deve essere sorretto, a pena di nullità, da idonea motivazione in ordine alla sussistenza della relazione di immediatezza tra la res sequestrata ed il reato oggetto di indagine, ma non anche in ordine alla necessità di esso in funzione dell’accertamento dei fatti, poiché l’esigenza probatoria del corpo del reato è in re ipsa, e, dall’altro, quello formulato da Sez. 3, n. 1145 del 27/04/2016, omissis, Rv. 268736, secondo cui il decreto di sequestro probatorio del corpo di reato deve essere necessariamente sorretto, a pena di nullità, da idonea motivazione in ordine al presupposto della finalità perseguita, in concreto, per l’accertamento dei fatti); si osservava quindi che, anche a seguire, come apparentemente fatto dall’ordinanza impugnata, il secondo dei due indirizzi, non si sarebbe tenuto conto della possibilità, comunque affermata, del ricorso, in sede di motivazione, ad una formula sintetica ove la funzione probatoria del corpo del reato sia connotato ontologico ed immanente del compendio sequestrato, di immediata evidenza, desumibile dalla peculiare natura delle cose che lo compongono (Sez. 2, n. 11325 del 18/03/2015, omissis, Rv. 263130); e, nella specie, sarebbe stata evidente l’esigenza probatoria in re ipsa posto che nei reati edilizi il bene immobile è il corpo del reato avente, quale connotato immanente di immediata percezione, la finalizzazione probatoria, non potendo l’attività investigativa passare se non attraverso una puntuale verifica delle difformità prima facie riscontrate nella fase iniziale dell’indagine.

Con un secondo motivo si deduceva il vizio di violazione di legge per motivazione apodittica ed apparente contestando l’ordinanza laddove la stessa parrebbe avere ritenuto mancante ogni motivazione del decreto di convalida in ordine al fumus dei reati per i quali si procede.

Infatti, da un lato, l’ordinanza impugnata sarebbe sembrata, nell’ultima parte, fare esclusivo riferimento a presunte carenze motivazionali riguardanti le “esigenze probatorie” non ritenendo esercitabile il potere di integrazione da parte del tribunale del riesame per la mancata specificazione delle stesse come poste a fondamento del decreto di convalida, e, dall’altro, i giudici del riesame non avrebbero tenuto conto della più recente giurisprudenza di legittimità secondo cui l’onere di motivazione del decreto di convalida in ordine al reato da accertare deve essere modulato in ragione della “progressione processuale“, sicché, in particolare nella fase iniziale delle indagini, caratterizzata dalla fluidità della contestazione, sarebbe legittimo il decreto di convalida apposto in calce al verbale della polizia giudiziaria che si limiti ad indicare gli articoli di legge per cui si intende procedere, richiamandone per relationem il contenuto, sempre che i fatti risultino compiutamente descritti nel verbale di sequestro, risultando l’onere motivazionale proporzionalmente più intenso qualora l’atto da convalidare non sia sufficientemente chiaro (Sez. 2, n. 2787 del 03/12/2015, omissis, Rv. 265776).

Nella specie, deduceva il ricorrente, ciascuno dei sequestri operati dalla polizia giudiziaria ed oggetto della convalida recherebbe, nel relativo verbale, autonoma e chiara descrizione delle difformità riscontrate con riferimento alle singole porzioni immobiliari, cosicché ciascun sequestro risulterebbe accompagnato da una compiuta indicazione, compatibilmente con la fase procedimentale in atto, delle ragioni che hanno indotto, gli operanti prima ed il pubblico ministero poi, a ritenere sussistente il fumus del reato edilizio.

Il Tribunale, pertanto, non avrebbe tenuto in alcuna considerazione i contenuti dei predetti verbali, integranti, come tali, il decreto di convalida nella misura in cui, descrivevano compiutamente, compatibilmente con la fase procedimentale in atto, i fatti per cui si procede.

Le argomentazioni prospettate dalle parti  dinnanzi alla Suprema Corte

Con successiva memoria la difesa degli indagati, nel confutare le argomentazioni del pubblico ministero ricorrente, chiedeva il rigetto del ricorso.

Le questioni prospettate nell’ordinanza di rimessione

Con ordinanza in data 1 dicembre 2017 la Terza Sezione penale della Corte di Cassazione, rilevata l’esistenza di difformità di orientamenti interpretativi sul punto relativo alla sussistenza e al grado, in caso di sequestro probatorio del corpo di reato, dell’onere di specifica motivazione circa le esigenze probatorie, rimetteva il ricorso alle Sezioni Unite.

Difatti, pur dandosi atto del maggioritario orientamento della giurisprudenza della Cassazione, anche a Sezioni Unite, in ordine alla necessità di una specifica motivazione nel caso di sequestro probatorio del “corpo del reato” (da ultimo, Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, omissis, Rv. 226711), l’ordinanza, nell’ambito di un diffuso excursus volto ad elencare numerose sentenze discostatesi nel tempo da tale indirizzo, aveva valorizzato in particolare la sentenza di Sez. 3, n. 1145 del 27/04/2016, omissis, Rv. 268736, ove, pur stabilendosi che il decreto di sequestro probatorio del corpo di reato deve essere necessariamente sorretto, a pena di nullità, da idonea motivazione in ordine al presupposto della finalità perseguita, in concreto, per l’accertamento dei fatti, si è tuttavia precisato che «è legittimo fare ricorso ad una formula sintetica nel solo caso in cui la funzione probatoria del corpo del reato sia connotato ontologico ed immanente del compendio sequestrato, di immediata evidenza, desumibile dalla peculiare natura delle cose che lo compongono».

Era stata poi richiamata la sentenza di Sez. U, n. 2 del 11/02/1994, omissis, Rv.196261, ove si era ritenuto che la finalità probatoria del corpo del reato fosse in re ipsa essendo, pertanto, nel caso di sequestro probatorio che abbia ad oggetto il corpus delicti, sufficiente, a tal fine, un richiamo alla qualificazione della cosa come corpo del reato.

Questa interpretazione, a detta del giudice remittente, avrebbe trovato conferma nel dato letterale dell’art. 253 cod. proc. pen., ove l’aggettivo “necessarie” (declinato al plurale femminile) è connesso alle sole “cose pertinenti al reato“, e non invece al sostantivo “corpo di reato” (singolare maschile).

L’ordinanza de qya aveva anche precisato come non dovesse esserci dubbio non solo sul fatto che i beni immobili costituiscano corpo del reato in tutti i casi in cui, come nella specie, si proceda per reati edilizi, ma anche sul fatto che i beni immobili sequestrati in seno ad un procedimento penale per detti reati presentino appunto, quale connotato ontologico e immanente di immediata evidenza, la loro finalizzazione probatoria, dal momento che l’attività investigativa non può che passare attraverso una puntuale verifica delle difformità prima facie riscontrate nella fase iniziale dell’indagine.

Il Primo Presidente, preso atto dell’esistenza del contrasto, con decreto del 28 febbraio 2018, aveva assegnato, ai sensi dell’art. 610, comma 3, cod. proc. pen., il ricorso alle Sezioni Unite, fissando per la trattazione del medesimo in udienza camerale la data odierna.

Le valutazioni giuridiche formulate dalle Sezioni Unite

Le Sezioni Unite circoscrivevano prima di tutto la questione sottoposta al loro scrutinio giurisdizionale nei seguenti termini: “Se, anche per le cose che costituiscono corpo di reato, il decreto di sequestro (o di convalida di sequestro) probatorio debba essere comunque motivato quanto alla finalità in concreto perseguita per l’accertamento dei fatti”.

Premesso questo, appariva prioritario, ad avviso della Corte, ripercorrere, sia pure sinteticamente, il tracciato giurisprudenziale formatosi proprio sulla generale questione appena rammentata.

Si osservava al riguardo che il necessario riferimento normativo era costituito dall’art. 253, comma 1, cod. proc. pen., secondo cui «l’autorità giudiziaria dispone con decreto motivato il sequestro del corpo del reato e delle cose pertinenti al reato necessarie per l’accertamento dei fatti».

Posto ciò, si osservava come la disamina dovesse muoversi dalla pronuncia delle Sez. U, n. 10 del 18/06/1991, omissis, Rv. 187861 in cui, dopo essersi precisato che il dato testuale dell’art. 253 cit., per il solo fatto dell’utilizzo dell’aggettivo “necessarie“, di genere femminile, non può giustificare la conclusione che in caso di sequestro del corpo del reato non occorra la indicazione delle esigenze probatorie (atteso che, per ragioni di immediata contiguità sintattica, ben sarebbe possibile la concordanza dell’aggettivo con l’ultimo nome femminile, quando questo è plurale, anche se preceduto da nomi maschili), si asseriva come «decisiva la considerazione che in ogni caso il decreto deve essere motivato e che, potendo il sequestro (anche quello del corpo del reato) avvenire sia per finalità probatorie, sia per finalità preventive, soggette a regole diverse, l’autorità che lo dispone non può non indicare le finalità che con il provvedimento intende perseguire, così come il giudice del riesame non può non controllare queste finalità per verificare, anche sotto l’aspetto procedimentale, la legittimità del decreto» ritenendosi al contempo erronea l’affermazione della connaturata necessità per l’accertamento dei fatti insita nel corpo del reato: da un lato, un tale assioma sarebbe stato sconfessato dalla realtà e, dall’altro, lo stesso legislatore avrebbe ritenuto imprescindibile il nesso tra la misura e le esigenze probatorie imponendo, ai sensi dell’art. 262, comma 1, cod. proc. pen., la restituzione delle cose «quando non è necessario mantenere il sequestro ai fini di prova», in tale locuzione indifferenziata dovendosi ricomprendere anche il corpo del reato e da ciò se ne faceva discendere l’insostenibilità logica di un sequestro del corpo del reato senza accertamento della sua necessità ai fini probatori, atteso che, se questa necessità mancasse, si dovrebbe restituire immediatamente la cosa sequestrata.

Preso atto di tale approdo ermeneutico, si osservava come, all’assunto appena ricordato, avesse fatto seguito il diverso indirizzo espresso da Sez. U, n. 2 del 11/02/1994, omissis, Rv. 196261 (confermata da Sez. U, n. 20 del 11/11/1994, omissis, Rv. 199172), che aveva fondato invece la non necessità, per le cose aventi qualifica di “corpo di reato“, di una specifica motivazione del sequestro in funzione dell’accertamento dei fatti sulla esigenza probatoria in re ipsa del corpus delicti, essendo invece necessaria e sufficiente a tal fine unicamente la giustificazione di una tale qualificazione.

Ad una prima ragione, di ordine letterale (l’indicazione nell’art. 253 cod. proc. pen. dell’aggettivo “necessarie“, in quanto declinato al plurale femminile, dovrebbe riferirsi solo alle cose pertinenti al reato e non anche al corpo di reato), si sarebbe dovuta aggiungere la considerazione sostanziale incentrata sul concetto di “corpo di reato” implicante, in linea di principio, un vincolo necessario con la prova del reato e postulante l’esistenza di un rapporto di immediatezza tra la cosa e l’illecito penale, con conseguente necessaria efficacia probatoria diretta in ordine all’avvenuta commissione di un reato ed alla sua attribuibilità ad un soggetto determinato.

Pertanto, proprio la previsione della restituzione “all’avente diritto” contenuta nell’art. 262 cit., valorizzata dall’indirizzo volto a richiedere sempre la motivazione sulle finalità probatorie, ciò renderebbe poi logico il sostenere che il sequestro del corpo di reato non necessiti dell’individuazione di detta finalità.

Inoltre, portata ancora una volta al vaglio delle Sezioni Unite, la questione era stata nuovamente decisa da Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, omissis, Rv. 226711 che avevano affermato, nel solco inaugurato da Sez. U, n. 10 del 18/06/1991, omissis, cit. come, anche per le cose costituenti corpo di reato, il decreto di sequestro a fini di prova dovesse essere sorretto, a pena di nullità, da idonea motivazione in ordine al presupposto della finalità perseguita, in concreto, per l’accertamento dei fatti.

La Corte rilevava al riguardo come il ragionamento svolto dalla sentenza si fosse mosso su diversi piani, e segnatamente: a) sotto un primo profilo la decisione aveva rilevato come il codice di rito non prevedesse affatto, accanto alle tre forme tipiche di sequestro (probatorio, preventivo e conservativo), la figura autonoma del sequestro del corpo di reato come ‘quartum genus’ suscettibile di automatica e obbligatoria applicazione in virtù della sola qualità della cosa, essendo invece necessario che ogni provvedimento diretto all’apprensione della res ed alla conseguente imposizione del vincolo temporaneo di indisponibilità su di essa rientri, per le specifiche finalità di volta in volta perseguite, in uno dei tre menzionati modelli legali; b) sotto un secondo versante avesse poi affermato come, anche con riguardo al sequestro del corpo del reato disposto a fini di prova, debbano essere comunque esplicitate, così come per le cose pertinenti al reato, le ragioni giustificanti in concreto la necessità dell’acquisizione interinale del bene “per l’accertamento dei fatti” inerenti al thema decidendum del processo, secondo il catalogo enunciato dall’art. 187 cod. proc. pen., ovvero in funzione dell’assicurazione della prova del reato per cui si procede o della responsabilità dell’autore.

Si evidenziava altresì in questa pronuncia come, ribadendo il ragionamento già svolto dalle Sez. U, n. 10 del 18/06/1991, omissis, cit., la sentenza appena citata avesse nuovamente valorizzato la lettura coordinata della norma del primo comma dell’art. 253 con quella del primo comma dell’art. 262, la quale, senza operare alcuna differenziazione tra corpo di reato e cose pertinenti al reato, prevede la restituzione delle “cose sequestrate” a chi ne abbia diritto, anche prima della sentenza, “quando non è necessario mantenere il sequestro a fini di prova“, in tal modo riconoscendosi, per evidenti ragioni di economia processuale, che, «perché trovi legittima giustificazione l’esercizio del potere coercitivo anche in sede di controllo da parte del giudice del riesame, tali fini, almeno inizialmente, devono in ogni caso sussistere ed essere esplicitati nella motivazione del provvedimento con cui il potere si manifesta, ben potendo le esigenze attinenti al thema probandum essere altrimenti soddisfatte senza creare un vincolo superfluo di indisponibilità sul bene».

Si osservava poi che le norme codicistiche (segnatamente gli artt. 103, comma 2, 235 e 240 cod. pen.) che sembrano imporre il sequestro del corpo di reato ex lege anche in assenza di un onere argomentativo per l’accusa, riguardano ipotesi speciali dettate dalla necessità di non disperdere peculiari mezzi di prova, dalle quali non appare lecito inferire la sussistenza di una regola generale circa la rilevanza probatoria tout court del corpo del reato.

Infine, la sentenza de qua aveva chiarito come l’assunto in ordine alla necessità di una motivazione del decreto, quanto alla finalità perseguita per l’accertamento dei fatti, dovesse considerarsi come l’unica compatibile con i limiti correlati al diritto alla “protezione della proprietà” riconosciuto dall’art. 42 Cost. e dall’art. 1 del primo Protocollo addizionale alla Convenzione Edu: il giusto equilibrio tra i motivi di interesse generale e il sacrificio del diritto del singolo al rispetto dei suoi beni, che il canone costituzionale e quello convenzionale pretendono, sarebbe infatti messo in irrimediabile crisi dall’opposta regola, di legittimità tout court del sequestro probatorio del corpo del reato, indipendentemente da ogni riferimento alla concreta finalità probatoria perseguita; si autorizzerebbe infatti, in tal modo, un vincolo di temporanea indisponibilità della cosa che, al di fuori dell’indicazione dei motivi di interesse pubblico collegati all’accertamento dei fatti di reato, verrebbe arbitrariamente e irragionevolmente ancorato alla circostanza del tutto accidentale di essere questa cosa oggetto sul quale o mediante il quale il reato è stato commesso ovvero prodotto, profitto o prezzo dello stesso.

Si metteva in evidenza tuttavia come la divergenza di questi orientamenti fosse, tuttavia, proseguita, anche successivamente alla pronuncia da ultimo ricordata, negli arresti delle sezioni semplici.

Se difatti da un lato l’impostazione affermata da Sez. U, n. 10 del 18/06/1991, omissis, cit. e rafforzata dalla pronuncia di Sez. U., n. 5876 del 28/01/2004, omissis, cit., era stata ripresa da una serie di pronunce che avevano ribadito l’assunto di un onere indifferenziato di motivazione del decreto indipendentemente dalla tipologia dell’oggetto appreso (Sez. 2, n. 32941 del 13/07/2012, omissis, Rv. 253658; Sez. 3, n. 19615 del 11/03/2014, omissis, Rv. 259647; Sez. 3, n. 37187 del 06/05/2014, omissis, Rv. 260241; Sez. 3, n. 11817 del 26/01/2017, omissis, Rv. 269664; Sez. 2, n. 33943 del 15/03/2017, omissis, Rv. 270520; Sez. 6, n. 21122 del 29/03/2017, omissis, Rv. 270785; Sez. 6, n. 23046 del 04/04/2017, omissis, Rv. 270487) anche, e soprattutto, facendo leva sull’esigenza di rispettare l’equilibrio tra i motivi di interesse generale e il sacrificio del diritto del singolo al rispetto dei beni di sua proprietà (Sez. 5, n. 46788 del 15/03/2013, omissis, Rv. 257537; Sez. 3, n. 13044 del 06/03/2013, omissis, Rv. 255116; Sez. 3, n. 45034 del 24/09/2015, omissis, Rv. 265391; Sez. 3, n. 11935/17 del 10/10/2016, omissis, Rv. 270698), dall’altro non erano mancate affermazioni di segno opposto e, in tale secondo ambito, si evidenziava come fosse necessario, però, distinguere tra quelle che, in contrapposizione diretta con l’indirizzo appena ricordato, e sostanzialmente riprendendo gli assunti di Sez. U, n. 2 del 11/02/1994, omissis, cit., avevano escluso l’esigenza di dimostrare la necessità del sequestro del corpo del reato in funzione dell’accertamento dei fatti, attesa la connotazione probatoria in re ipsa (Sez. 4, n. 8662 del 15/01/2010, omissis, Rv. 246850; Sez. 4, n. 8662 del 15/01/2010, omissis, Rv. 247039; Sez. 2, n. 31950 del 03/07/2013, omissis, Rv. 255556; Sez. 2, n. 52259 del 28/10/2016, omissis, Rv. 268734) e quelle che, invece, avevano collegato la non necessità della motivazione ai casi nei quali, come già ricordato in premessa, la funzione probatoria fosse di immediata evidenza quale connotato ontologico ed immanente del peculiare tipo di bene o compendio sequestrato (Sez. 2, n. 11325 del 11/02/2015, omissis, Rv. 263130; Sez. 3, n. 1145/17 del 27/04/2016, omissis, Rv. 268736) e, quanto al più radicale orientamento, andava solo precisato che, oltre a ribadirsi gli assunti della sentenza di Sez. U, n. 2 del 11/02/1994, omissis, cit., veniva sottolineato come, proprio in ragione della immediatezza del rapporto del bene con il reato, il sequestro delle cose sulle quali o mediante le quali il reato sia stato commesso, nonché le cose costituenti prodotto, profitto o prezzo fosse obbligatorio mentre il sequestro delle cose pertinenti al reato sia facoltativo, anche da qui dunque dovendosi discendere differenti conseguenze sul piano dell’onere motivazionale.

Quanto invece all’indirizzo, per così dire, “attenuato“, si faceva presente come fosse stato in particolare sottolineato che la motivazione del provvedimento impositivo del vincolo reale deve essere modulata in relazione al caso concreto sì da dovere, in particolare, essere rafforzata ogni qual volta il nesso tra il bene e il reato per cui si procede sia indiretto, potendo invece farsi ricorso ad una formula sintetica nei casi in cui la funzione probatoria del sequestro sia di immediata evidenza, desumibile dalla peculiare natura delle cose componenti il compendio sequestrato, anche tenendosi conto della necessaria modulazione dell’onere motivazionale in ragione della progressione processuale, tale da condurre a consentire un grado esplicativo di contenuto tanto più ridotto in quanto il procedimento si trovi nella fase iniziale delle indagini (Sez. 2, n. 44416 del 16/09/2016, omissis, Rv. 268724) fermo restando come non fossero neppure mancate pronunce che, pur in tale ambito di non necessità motivazionale ricollegata alla “vocazione probatoriain re ipsa del corpo di reato, avevano però sottolineato, proprio al fine di dare conto della qualifica come tale del bene appreso, la esigenza di una spiegazione quanto alla relazione di immediatezza tra la res sequestrata ed il reato oggetto di indagine, non essendo dunque sufficiente la mera indicazione delle norme violate ma occorrendo anche la descrizione degli estremi essenziali di tempo, luogo e azione del fatto (Sez. 2, n. 43444 del 02/07/2013, omissis, Rv. 257302; Sez. 2, n. 50175 del 25/11/2015, omissis, Rv. 265525; Sez. 2, n. 6149 del 09/02/2016, omissis, Rv. 266072; Sez. 2, n. 46357 del 20/07/2016, omissis, Rv. 268510).

Orbene, una volta completato questo excursus giurisprudenziale, le Sezioni Unite ritenevano come una corretta lettura dell’art. 253, comma 1, cod. proc. pen. non potesse consentire, nell’ambito dell’onere motivazionale chiaramente espresso dalla norma, differenziazioni di sorta tra corpo del reato da una parte e cose pertinenti al reato dall’altra dato che è il dato normativo, del tutto sottovalutato nelle impostazioni giurisprudenziali che esentano il provvedimento di sequestro del corpo del reato da un onere motivazionale, ad indicare che il decreto di sequestro deve essere “motivato” essendo tale connotato, la cui necessità si collega alla previsione generale di cui all’art. 125, comma 1, cod. proc. pen., espresso in termini assoluti nell’incipit della disposizione e, dunque, indipendentemente dalla natura delle cose da apprendere a fini di prova, solo successivamente indicate dalla disposizione anche perché non poteva trascurarsi, ad avviso della Corte, in senso convergente verso tale primo punto, la mancanza (già considerata da Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, omissis, cit.) di una regolamentazione autonoma, all’interno del codice di rito (contemplante le sole generali figure del sequestro preventivo, del sequestro probatorio e del sequestro conservativo), del sequestro del corpo del reato con conseguente impossibilità di trattamenti differenziati.

Del resto, proseguono le Sezioni Unite nel loro ragionamento decisorio, il fatto che il decreto di sequestro del corpo del reato debba essere motivato, non sembrava essere posto in discussione neppure dall’indirizzo discendente dalla pronuncia delle Sez. U, n.2 del 11/02/1994, omissis, cit., atteso che il dato qualificante di tale orientamento riposa nell’esclusione di un onere motivazionale non già in assoluto (nessuna delle pronunce ricordate sopra è giunta infatti ad affermare l’inesistenza assoluta di un onere motivazionale), ma solo in relazione alla funzione probatoria del corpo del reato, ovvero alla necessità che il decreto dia conto del nesso funzionale tra bene appreso e accertamento del fatto, necessità fondamentalmente esclusa per la connotazione probatoria in re ipsa del corpo del reato anche perchè ciò è tanto vero che, come già evidenziato prima, alcune pronunce, evidentemente sul tacito presupposto che, escludendosi del tutto la motivazione del decreto, si sarebbe in definitiva giunti a trasgredire proprio il dettato dell’art. 253, comma 1, cit., avevano specificamente “ritagliato” un onere motivazionale circoscrivendolo ad aspetti appunto diversi, quali la relazione di immediatezza tra la res sequestrata ed il reato oggetto di indagine (sì che, come visto, non sarebbe sufficiente la mera indicazione delle norme violate, ma sarebbe necessaria anche la descrizione degli estremi essenziali di tempo, luogo ed azione del fatto).

Sennonché, ad avviso dei giudici di legittimità ordinaria, già sotto un primo profilo essenzialmente logico, una volta ritenuto che anche il decreto di sequestro del corpo di reato debba essere motivato, ci si dovrebbe chiedere, attesa la tipologia del sequestro in oggetto, che cosa è sequestro vocato per legge ad apprendere cose “necessarie per l’accertamento dei fatti“, su quale aspetto, se non sulla finalizzazione probatoria, precipuamente caratterizzante l’atto, distinto così dalle altre tipologie di apprensione di beni, la motivazione dovrebbe intervenire dovendosi al riguardo aggiungere che anche l’aspetto di relazione di immediatezza tra bene sequestrato e reato per il quale si procede, sul quale, per alcune decisioni già riassunte sopra (tra cui Sez. 2, n. 43444 del 02/07/2013, omissis, cit.; Sez. 2, n. 50175 del 25/11/2015, omissis, cit.; Sez. 2, n. 6149 del 09/02/2016, omissis, cit. e Sez. 2, n. 46357 del 20/07/2016, omissis, cit.), residuerebbe, come visto prima, lo spazio motivazionale del decreto, null’altro è, in realtà, che la descrizione, effettuata in termini differenti, del necessario requisito di finalizzazione probatoria del bene appreso; in altri termini: esigere che il decreto dia conto del reato per cui si procede, sia pure attraverso estremi essenziali di tempo, luogo e fatto, è evidentemente elemento-presupposto richiesto proprio in funzione della valutazione del collegamento tra bene e accertamento del fatto stesso sì che la artificiosa distinzione in oggetto appare in realtà confermativa proprio dell’esigenza che la motivazione del decreto non può non investire la funzione probatoria del bene da apprendere.

Ad opinione della Corte, un tale dato logico trova poi conferma in ulteriori elementi, tutti convergenti nel senso appena indicato, e precipuamente delle ragioni già indicate dalla decisione di Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, omissis, cit., fondamentalmente discendenti da aspetti di ordine normativo e sistematico e, segnatamente: a) un primo profilo attiene alla norma dell’art. 262, comma 1, cod. proc. pen. secondo cui «quando non è necessario mantenere il sequestro a fini di prova, le cose sequestrate sono restituite a chi ne abbia diritto prima della sentenza»: la valenza generale della disposizione, certamente applicabile anche al corpo del reato, consente di ribadirne la inconciliabilità con l’assunto secondo cui il fine probatorio sarebbe automaticamente e connaturalmente insito al corpo del reato giacché, se così fosse, nessuna possibile restituzione potrebbe prospettarsi; e se la non necessità di mantenimento in sequestro della cosa a fini di prova vale a sequestro già operato, a maggior ragione la stessa non necessità dovrebbe potere essere apprezzata al momento di iniziale assoggettamento del vincolo, se non altro per ragioni di economia processuale anche perché ciò, a ben vedere, trova conferma nella norma dell’art. 354, comma 2, cit. la quale, proprio facendo riferimento al momento genetico, attribuisce alla polizia giudiziaria il potere di procedere, “se del caso“, al sequestro del corpo del reato e delle cose a questo pertinenti, locuzione, questa, che nessun senso logico avrebbe ove il corpo del reato, recando in sé la matrice probatoria, dovesse, come conseguenza dell’impostazione di esenzione dall’obbligo motivazionale, sempre ed automaticamente essere sequestrato; tal che se ne consegue che, pure per le cose rientranti nella nozione di corpo del reato, così come per le cose pertinenti al reato, è dunque ben possibile ragionare in termini di “facoltatività” del sequestro, in tal modo dovendosi dissentire da quelle decisioni che, invece, hanno privilegiato una lettura dello strumento come di natura “obbligatoria“; b) un  secondo profilo è poi significativamente rinvenibile nella ineludibile necessità di un’interpretazione della norma che tenga conto del requisito della proporzionalità della misura adottata rispetto all’esigenza perseguita, in un corretto bilanciamento dei diversi interessi coinvolti anche perché già le Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, omissis, cit., avevano sottolineato come la soluzione nel senso dell’onere motivazionale del sequestro del corpo di reato sarebbe «l’unica compatibile con i limiti dettati all’intervento penale sul terreno delle libertà fondamentali e dei diritti costituzionalmente garantiti dell’individuo», tra cui certamente il diritto alla “protezione della proprietà” riconosciuto dall’art. 42 Cost. e dall’art. 1 del primo Protocollo addizionale alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo, aggiungendo che il giusto equilibrio tra i motivi di interesse generale e il sacrificio del diritto del singolo al rispetto dei suoi beni, richiesto dal canone costituzionale e da quello convenzionale, sarebbe altrimenti messo in crisi dall’opposta regola, di legittimità tout court del sequestro probatorio del corpo di reato indipendentemente da ogni riferimento alla concreta finalità probatoria perseguita; pertanto, operando in tal guisa, si autorizzerebbe un vincolo di temporanea indisponibilità della cosa che, al di fuori dell’indicazione dei motivi di interesse pubblico collegati all’accertamento dei fatti di reato, sarebbe arbitrariamente e irragionevolmente ancorato alla circostanza, del tutto accidentale, di essere questa cosa oggetto sul quale o mediante il quale il reato è stato commesso o prodotto profitto o prezzo dello stesso; invero: tanto più grave poi sarebbe la lesione del principio di ragionevolezza e proporzionalità della misura in ipotesi di cose configurabili come corpo del reato, ma di proprietà della vittima o di terzi estranei alla condotta criminosa.

Tali ragioni, limpidamente tratte dai parametri normativi specificamente invocati e seguite da successive pronunce delle sezioni semplici, venivano ribadite dalle Sezioni Unite in tale pronuncia nei seguenti termini: la portata precettiva degli artt. 42 Cost. e 1 del primo Protocollo addizionale della Convenzione Edu richiede che le ragioni probatorie del vincolo di temporanea indisponibilità della cosa, anche quando la stessa si identifichi nel corpo del reato, siano esplicitate nel provvedimento giudiziario con adeguata motivazione, allo scopo di garantire che la misura, a fronte delle contestazioni difensive, sia soggetta al permanente controllo di legalità – anche sotto il profilo procedimentale – e di concreta idoneità in ordine all’an e alla sua durata, in particolare per l’aspetto del giusto equilibrio o del ragionevole rapporto di proporzionalità tra il mezzo impiegato, ovvero lo spossessamento del bene, e il fine endoprocessuale perseguito, ovvero l’accertamento del fatto di reato (Corte Edu, 24 ottobre 1986, Agosi c. U.K.) ed ogni misura, per dirsi proporzionata all’obiettivo da perseguire, dovrebbe richiedere che ogni interferenza con il pacifico godimento dei beni trovi un giusto equilibrio tra i divergenti interessi in gioco (Corte Edu 13 ottobre 2015, Unsped Paket Servisi SaN. Ve TIC. A. S. c. Bulgaria).

Alla luce di quanto appena esposto, si giungeva a postulare che, solo valorizzando l’onere motivazionale fosse possibile, come sottolineato dalla più attenta dottrina, tenere “sotto controllo” l’intervento penale quanto al rapporto con le libertà fondamentali ed i beni costituzionalmente protetti quali la proprietà e la libera iniziativa economica privata, riconosciuti dall’art. 42 Cost. e dall’art.1 del Primo protocollo addizionale alla Convenzione Edu, come interpretato dalla Corte Edu; in tale ottica, la motivazione in ordine alla strumentalità della res rispetto all’accertamento penale diventa, allora, requisito indispensabile affinché il decreto di sequestro, per sua vocazione inteso a comprimere il diritto della persona a disporre liberamente dei propri beni, si mantenga appunto nei limiti costituzionalmente e convenzionalmente prefissati e resti assoggettato al controllo di legalità.

Si aggiungeva oltre a ciò l’ulteriore considerazione alla stregua della quale il requisito della proporzionalità della misura, che, nell’ambito dei valori costituzionali, è espressione del principio di ragionevolezza, contiene in sé, inoltre, quello della “residualità” della misura : proprio la necessaria componente della misura di “incisione” sul diritto della persona di disporre liberamente dei propri beni senza limitazioni che non derivino da interessi di altro segno maggiormente meritevoli di tutela (come quelli pubblici, connessi al processo penale, di accertamento dei fatti) contiene necessariamente in sé l’esigenza che al sequestro possa farsi ricorso solo quando allo stesso risultato (nella specie l’accertamento dei fatti appunto) non possa pervenirsi con modalità “meno afflittive” posto che la stessa Cassazione aveva avuto modo di stimare applicabili, in più pronunce, anche alle misure cautelari reali i principi di proporzionalità, adeguatezza e gradualità, dettati dall’art. 275 cod. proc. pen. per le misure cautelari personali, i quali devono costituire oggetto di valutazione preventiva e non eludibile da parte del giudice nell’applicazione delle cautele reali, al fine di evitare un’esasperata compressione del diritto di proprietà e di libera iniziativa economica privata (Sez. 5, n. 8152 del 21/10/2010, omissis, Rv. 246103; Sez. 5, n. 8382 del 16/01/2013, omissis, 254712; Sez. 3, n. 21271 del 07/05/2014, omissis, Rv. 261509); e, su tale linea, si era dunque affermata la necessità di evitare che il sequestro preventivo assumesse le caratteristiche di misura inutilmente vessatoria sì che, con riguardo ad esempio all’apprensione di beni immobili, lo stesso deve essere limitato alla cosa o alla parte della cosa effettivamente pertinente al reato ipotizzato e deve essere disposto nei limiti in cui il vincolo imposto serve a garantire la confisca del bene o ad evitare la perpetuazione del reato (Sez. 3, n. 15717 del 11/02/2009, omissis, Rv. 243250; più in generale, Sez. 4, n. 18603 del 21/03/2013, Rv. 256068).

Ed anche nella giurisprudenza europea si era non dissimilmente affermato che il bilanciamento tra i diversi interessi in gioco non potrebbe dirsi soddisfatto se la persona interessata abbia subito un sacrificio “eccessivo” nel suo diritto di proprietà (Corte Edu, 13 ottobre 2015, Unsped Paket Servisi, cit.; Corte Edu 13 dicembre 2016, S.C. Fiercolect Impex S.R.L. c. Romania).

Non vi era ragione, ad avviso delle Sezioni Unite, che una analoga affermazione, formulata con riferimento, come detto, alle “misure” cautelari reali, non potesse valere anche con riguardo al sequestro probatorio quale mezzo, invece, di ricerca della prova: infatti, la ragione posta a fondamento di un tale principio (essenzialmente rapportabile alla necessità di evitare limitazioni alla proprietà privata che non siano strettamente conseguenti alla finalità istituzionalmente perseguita dalla misura) deve valere indipendentemente dai fini cui il sequestro è diretto (se cioè impeditivi, come da tali pronunce o, invece, come nella specie, probatori) essendo strettamente collegato all’elemento, comune a tutte tali ipotesi, della componente invasiva nell’altrui sfera personale attinente al diritto di disporre liberamente dei propri beni, e da ciò si giungeva alla conclusione secondo la quale la particolare connotazione della motivazione del provvedimento deve essere funzionale a garantire che le esigenze di accertamento del fatto non possano essere perseguite in altro modo, non limitativo del diritto di disporre del bene ed eventualmente idoneo financo ad esonerare dalla necessità di procedere al sequestro.

A questo punto, sulla base degli assunti sin qui proposti, la Cassazione riteneva risultare essere delineate anche, specularmente, le ragioni per le quali l’orientamento che esclude un onere motivazionale a corredo del sequestro probatorio del corpo di reato, in punto di finalizzazione dello stesso all’accertamento dei fatti, non possa apparire fondato.

Restava da osservare, a detta della Corte, come non apparisse correttamente valorizzata, nel senso dell’insussistenza del ricordato onere motivazionale la presenza, nel codice, di norme (artt. 103, comma 2, cod. proc. pen. in tema di sequestro presso i difensori, 235 cod. proc. pen. in tema di sequestro di documenti e 240 cod. proc. pen. in tema di acquisizione di documenti contenenti dichiarazioni anonime) che imporrebbero sempre l’apprensione di cose costituenti corpo del reato; proprio tali norme, al contrario, non avrebbero ragion d’essere qualora, già sulla base dell’art. 253 cit., il sequestro fosse obbligatorio stante il fatto che la ritenuta natura “obbligatoria” del sequestro del corpo del reato, collegata al rapporto diretto tra cosa e reato, quale inevitabile conseguenza logica dell’indirizzo qui non condiviso, appare inevitabilmente porsi in collisione con le previsioni dei già richiamati artt. 262 e 354, comma 2, cod. proc. pen., che evidenziano, invece, il carattere “polifunzionale” di tale sequestro.

Non si stimava rilevante, infine, il riferimento a ragioni di celerità o di “economia processuale“, che dovrebbero consentire la sottrazione all’onere di motivazione anche attraverso il ricorso a formule di mera apparenza, essendo stimato evidentemente l’obbligo motivazionale di natura cogente e, dunque, non suscettibile di limitazioni di sorta.

Si osservava infine come ci si dovesse discostare da quelle pronunce che, come visto, avevano introdotto una distinzione tra cose che recherebbero in sé l’evidenza probatoria e cose che, invece, tale autoevidenza non conterrebbero sicché, per le prime, sarebbe inesigibile un onere di motivazione sulle finalità di apprensione del bene in quanto, anche a volere condividere una tale distinzione, che condurrebbe alla necessità di dovere identificare, all’interno della generale categoria di cose comunque contrassegnate, secondo l’assunto inaugurato da Sez. U, n. 2 del 11 febbraio 1994, omissis, cit., dalla finalità probatoria in re ipsa, quelle che tale destinazione recherebbero senza, tuttavia, segni di autoevidenza (operazione, questa, già di per sé contrassegnata dalla difficoltà di rinvenire una linea di demarcazione tra le due “categorie” fondata su un elemento di variabile lettura), resta il fatto che è lo stesso legislatore che, contemplando all’art. 262 cit. casi di non necessità di mantenimento in sequestro del corpo del reato, impone, nella esegesi dell’art. 253 cit., di dovere tenere separati due aspetti che l’indirizzo in oggetto, invece, inevitabilmente confonde fino a farli coincidere, ovvero la finalizzazione probatoria del bene, da un lato, e la automatica apprensione dello stesso bene al processo, dall’altro.

Alla luce delle considerazioni sin qui esposte, si ribadiva (e si faceva proprio) il seguente principio di diritto: «il decreto di sequestro (così come il decreto di convalida di sequestro) probatorio, anche ove abbia ad oggetto cose costituenti corpo di reato, deve contenere una specifica motivazione sulla finalità perseguita per l’accertamento dei fatti».

Una volta giunti a questo arresto giurisprudenziale, e una volta rilevato come non fosse la sede di legittimità quella atta a indicare, in linea puramente astratta, quale sia il grado od il “quantum” del compendio argomentativo del provvedimento idoneo a far ritenere adempiuto un siffatto obbligo, né sia possibile stabilire, sempre a priori, il grado di idoneità di una motivazione con “formula sintetica” (indicata dalle sentenze già citate e dalla stessa ordinanza di rimessione come appropriata in special modo con riguardo ai casi di funzione probatoria quale ritenuto connotato ontologico ed immanente del compendio sequestrato nel senso già ricordato sopra) in luogo di altra più diffusa (sempre che una tale differenza possa essere teorizzata), dovendosi comunque ricordare che, già per le sentenze, la cui componente motivazionale avrebbe in sé connotati di maggior diffusività da rapportare, se non altro per il fatto che, al diverso momento processuale, è lo stesso legislatore ad avere stabilito come idonea ad integrare il requisito una “concisa” esposizione dei motivi, si esaminava il ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Nuoro ritenendo lo stesso infondato per le seguenti ragioni.

Si deduceva in particolare che l’ordinanza impugnata, nel giudicare sulla richiesta di riesame proposta, dopo avere premesso che la motivazione del decreto del pubblico ministero di convalida del provvedimento di sequestro probatorio aveva dato espressamente atto che «quanto è stato oggetto di sequestro è corpo di reato o, comunque, cosa pertinente al reato» e che «in particolare trattasi di beni la cui detenzione è illecita e/o il cui mantenimento in sequestro è indispensabile al fine della prosecuzione delle indagini», avesse posto correttamente in rilievo l’inidoneità di tale argomentazione ad esplicitare, come necessario, la sussistenza della relazione di immediatezza tra la res sequestrata e il reato oggetto di indagine (pur potendosi ammettere l’utilizzo di formule estremamente sintetiche e persino di formule prestampate) e, dunque, la sostanziale assenza di motivazione.

Invero, non solo la motivazione dell’ordinanza, certamente non apparente e dunque non sindacabile, versandosi nell’ambito di ricorso nell’ambito di procedimento cautelare reale, sotto il profilo del vizio di cui all’art.606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. per espresso dettato dell’art. 325 cod. proc. pen. (per tutte, Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, omissis, Rv. 239692), aveva fatto corretta applicazione del principio di diritto sopra riaffermato, ma la stessa risultava anche confermata dallo stesso contenuto del ricorso laddove, in particolare alle pagg.10 e 11, si dava conto, attraverso il richiamo testuale al contenuto dei verbali di sequestro, di tutte le indicazioni ivi riportate analiticamente afferenti alle difformità dei magazzini e degli appartamenti sequestrati rispetto alla concessione edilizia come riscontrate dagli operanti (ciò che giustificherebbe gli addebiti mossi agli indagati); indicazioni, dunque, tali, secondo quanto espresso sopra, sub § 4.4., da rendere de visu non necessario un sequestro degli immobili come corpo di reato ai fini dell’accertamento dei reati edilizi e di falso per i quali si procede il che, tra l’altro, dimostrava plasticamente come la sola connotazione del bene come corpo di reato, neppure se “autoevidente“, fosse sufficiente per renderne obbligatorio il sequestro e per esentare il provvedimento da un onere di puntuale motivazione.

Resta da ultimo assorbito il secondo motivo di ricorso inteso a lamentare una totale assenza di motivazione quanto alla insussistenza del fumus commissi delicti; tale motivo sarebbe, comunque, ad avviso della Corte, manifestamente infondato atteso che l’aspetto del fumus non era stato, a ben vedere, e contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, preso in considerazione dal provvedimento impugnato, che aveva chiaramente fondato l’annullamento del decreto di sequestro sull’aspetto della mancanza di motivazione in ordine al collegamento tra beni in sequestro ed accertamento dei fatti.

Conclusioni

La sentenza in commento è sicuramente condivisibile in quanto, nell’affermarsi che il decreto di sequestro (così come il decreto di convalida di sequestro) probatorio, anche ove abbia ad oggetto cose costituenti corpo di reato, deve contenere una specifica motivazione sulla finalità perseguita per l’accertamento dei fatti, garantisce il diritto dell’indagato da indebite intromissioni anche sotto il profilo patrimoniale.

Difatti, attraverso la richiesta di una motivazione specifica che giustifichi l’emissione di questo provvedimento restrittivo della libertà patrimoniale dell’individuo, si consente di controllare l’intervento penale quando dal suo intervento possano conseguire limitazione alle libertà fondamentali e ai beni costituzionalmente protetti quali la proprietà e la libera iniziativa economica privata, riconosciuti dall’art. 42 Cost. e dall’art.1 del Primo protocollo addizionale alla Convenzione Edu, come interpretato dalla Corte Edu.

Tal che, sotto il profilo pratico, ove dovesse essere emesso un decreto di sequestro probatorio, così come il decreto di convalida di sequestro probatorio, è richiesta una specifica motivazione sulle finalità sottese all’emissione di questo provvedimento che, ove carente su tale aspetto, potrà comportare l’impugnazione di questo provvedimento nei modi previsti dal codice di rito penale.

Invero, come rilevato nella pronuncia in commento, la motivazione in ordine alla strumentalità della res rispetto all’accertamento penale diventa “requisito indispensabile affinché il decreto di sequestro, per sua vocazione inteso a comprimere il diritto della persona a disporre liberamente dei propri beni, si mantenga appunto nei limiti costituzionalmente e convenzionalmente prefissati e resti assoggettato al controllo di legalità”.

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