Sfratti, competenza del giudice amministrativo

Redazione 19/09/17
Scarica PDF Stampa

Sfratti, gli atti al giudice amministrativo

Le Sezioni Unite si sono pronunciate con la sentenza n. 17620 lo scorso 17 luglio, ribaltando la decisione dei giudici di prime e seconde cure. In particolare, i giudici di legittimità hanno affermato che l’impugnazione degli atti emanati dalla Commissione Provinciale e dalla Prefettura – nel caso di specie, di Firenze – che hanno ad oggetto la sospensione dell’assistenza della forza pubblica nell’esecuzione degli sfratti, deve essere proposta dinanzi al giudice amministrativo. Si tratterebbe infatti dell’azione contro i provvedimenti che, in via generale, negano l’utilizzo della forza pubblica e non del ricorso avverso un provvedimento specifico, relativo ad una determinata procedura.

Competenza: ultima parola alle Sezioni Unite

In materia di competenza, l’ultima parola spetta alle Unite, il cui orientamento fa dunque giurisprudenza. Pertanto, con la decisione in commento, è stata superata l’opinione del Tar competente e del Consiglio di Stato, i quali dichiaravano il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, trattandosi di provvedimenti incidenti sul diritto soggettivo del proprietario il quale, dunque, avrebbe dovuto rivolgersi al giudice civile dell’esecuzione. Al contrario, il carattere sostanzialmente normativo degli  atti impugnati, fa scattare la giurisdizione amministrativa.

La lesione è all’interesse generale di tutti i proprietari

Nel caso di specie, la Suprema Corte non ha ravvisato la lesione al diritto soggettivo del singolo proprietario, ma all’interesse generale di tutti i proprietari. Gli atti che dispongono la sospensione dell’uso della forza pubblica sono infatti espressione dell’attività pubblicistica provvedimentale, la cui cognizione spetta appunto al giudice amministrativo, in quanto la posizione che si fa valere è di interesse legittimo e non di diritto soggettivo.

Precedenti in materia: Cass. civ., sez. un., 5595/2007.

 

Potrebbe interessarti anche Locazioni e mediazione

Sentenza collegata

52363-1.pdf 237kB

Iscriviti alla newsletter per poter scaricare gli allegati

Grazie per esserti iscritto alla newsletter. Ora puoi scaricare il tuo contenuto.

Redazione

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento