Misure cautelari, dove presentare il riesame

Redazione 17/10/17
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Misure cautelari, dove depositare il riesame

Misure cautelari: Le Sezioni Unite penali della Corte di Cassazione si sono pronunciate in materia di riesame, con la pronuncia n. 47374 dello scorso 13 ottobre, individuando presso quale giudice, l’impugnazione deve essere presentata.

I giudici di legittimità hanno affermato il principio per cui ” la richiesta di riesame può essere presentata, oltre che presso la cancelleria del tribunale del capoluogo della provincia in cui ha sede l’ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato, anche nella cancelleria del tribunale o del giudice di pace del luogo in cui le parti o i difensori si trovano, diverso da quello in cui fu emesso il provvedimento, ovvero davanti ad un agente consolare all’estero.

Il contrasto giurisprudenziale

Con la pronuncia in esame, le Sezioni Unite rispondono al quesito sollevato dalla terza sezione penale della Suprema Corte e risolvono il contrasto sorto in giurisprudenza, che vedeva schierati due orientamenti principali. Il primo riteneva che il riesame potesse essere presentato anche presso la cancelleria del giudice del luogo in cui le parti si trovano, anche se diverso da quello in cui il provvedimento impugnato era stato emanato.

Un altro orientamento riteneva, al contrario, che l’impugnazione fosse proponibile solo dinanzi alla cancelleria del giudice del luogo in cui il provvedimento era stato emesso, a pena di inammissibilità del riesame stesso. Tale tesi si basava essenzialmente sul dato letterale dell’art. 324 c.p.p., anche nell’ottica di armonizzare il più possibile le impugnazioni.

La giurisprudenza si è fino a pochi giorni fa divisa tra queste due posizioni, senza che l’una potesse dirsi maggioritaria rispetto all’altra.

La tesi delle Sezioni Unite

Le Sezioni Unite abbracciano la prima tesi, affermando che l’art.324 c.p.p. deve essere interpretato in senso restrittivo solo in relazione alle forme dell’impugnazione e non con riferimento al luogo di presentazione della stessa. Si sceglie dunque un’interpretazione estensiva delle norme in materia, evidenziando che comunque si tratta di impugnazione e che, dunque, deve farsi applicazione della relativa disciplina. Inoltre, il rinvio dell’art.324 c.p.p. all’art. 582 c.p.p. non contiene alcuna limitazione e, dunque, deve ritenersi comprendere non solo gli aspetti prettamente formali ma altresì tutte le modalità procedurali che la norma richiamata prevede.

L’interpretazione restrittiva, peraltro, non offre alcuna tutela ai residenti all’estero e già per questo, deve ritenersi non sostenibile.

 

 

 

 

 

 

 

 

Sentenza collegata

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