Pericolosità sociale, serve l’attualità per le Sezioni Unite

Redazione 10/01/18
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L’attualità della pericolosità sociale

Con sentenza n. 111, depositata lo scorso 4 gennaio 2018, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione sono intervenute in materia di pericolosità sociale. In particolare, il caso riguardava l’applicazione di una misura di prevenzione personale a indiziati di appartenere ad un’associazione mafiosa. La Suprema Corte ha stabilito che, ai fini dell’applicazione della predetta misura, dovesse essere accertata l’attualità della pericolosità sociale.

Nel caso di specie, a fronte del provvedimento di irrogazione della misura preventiva, il difensore dell’indiziato proponeva ricorso, rilevando l’assoluta illogicità dello stesso e la mancanza assoluta di motivazione, non essendo stati esaminati quelli che sarebbero i presupposti per l’applicazione della misura de qua.

La questione è stata rimessa dalla prima Sezione alle Sezioni Unite, in quanto è stato rilevato, in seno alla giurisprudenza, un contrasto circa la rilevanza dell’attualità del requisito della pericolosità sociale.

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La questione controversa

La giurisprudenza si divide tra pronunce che riconoscono rilevanza all’elemento temporale dell’attualità e provvedimenti che, al contrario, ne prescindono. Precisamente, un primo orientamento ritiene che non possa in alcun modo non considerarsi l’attualità della pericolosità sociale ai fini dell’applicazione di una misura di prevenzione. Invero, la pericolosità di un soggetto potrebbe affievolirsi o, addirittura, venire totalmente meno nel corso del tempo; in tali casi, non si avrebbe più il presupposto fondamentale a giustificazione dell’imposizione della misura preventiva. Occorre, secondo questo orientamento, una specifica motivazione circa la sussistenza o meno di tale elemento.

Altro orientamento ritiene invece che, nel caso di soggetto indiziato per appartenenza ad associazione mafiosa, viga una presunzione assoluta di pericolosità sociale, tale per cui non occorrerebbe alcuna indagine relativamente alla sussistenza di tale elemento; in altre parole, l’attualità della stessa sarebbe un carattere da non indagare nello specifico.

La soluzione proposta dalle Sezioni Unite

Le Sezioni Unite ritengono che, alla luce del dato normativo, le presunzioni semplici debbano essere sempre corroborate da elementi di fatto specifici. Invero, anche un formale distacco dall’associazione mafiosa non è di per sè sufficiente ad affermare assenza di una pericolosità sociale: occorre valutare circostanze quali il cambiamento dello stile di vita in un modo tale da rendere incompatibile le abitudini del soggetto con la permanenza del vincolo.

Pertanto, i supremi giudici ritengono necessario l’accertamento dell’attualità della pericolosità sociale del soggetto destinatario di misura di prevenzione.

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Sentenza collegata

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