Pensioni, il fondo privato ha natura previdenziale

Redazione 26/03/18
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Le Sezioni Unite sulle pensioni: la natura previdenziale dei fondi privati

Le Sezioni Unite sono intervenute in materia di pensioni, risolvendo un questione di particolare e massima importanza, con la sentenza n. 6928 del 20 marzo scorso, affermando che “la natura previdenziale del trattamento pensionistico erogato dai fondi pensioni integrativi, escludendo che ad esso si applichi il divieto di cumulo previsto dall’art. 16, comma 6, della I. n. 412 del 1991 in quanto corrisposto da datori di lavoro privati. Ne consegue che ai relativi accessori non si applica il regime giuridico proprio delle obbligazioni pecuniarie, sicché il pagamento del solo credito originario si configura come adempimento parziale di una prestazione unitaria e nell’ammissione allo stato passivo del fallimento, o della liquidazione coatta amministrativa, del datore di lavoro esso non è assistito da privilegio“.

Pertanto, innanzitutto, la Suprema Corte ha chiarito che la pensione riconosciuta da fondi privati integrativi ha carattere previdenziale; inoltre, gli accessori non sono di conseguenza assoggettabili alla disciplina prevista per le obbligazioni pecuniarie, dovendo gli stessi essere corrisposti unitamente al capitale, Infine, ulteriore aspetto riguarda la natura privilegiata o meno di tali crediti nell’ambito di procedure fallimentari: i giudici di legittimità hanno chiarito che tali spettanze non sono assistite da privilegio e, pertanto, non godono di precedenza in sede di liquidazione.

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Divieto di cumulo e unitarietà della prestazione

Nel chiarire i suesposti principi, a partire dalla riconosciuta natura previdenziale delle prestazioni erogate dai fondi integrativi, la Suprema Corte ha altresì evidenziato che a tali somme non è applicabile il cumulo giuridico di cui all’art. 16, comma 6, della I. n. 412 del 1991, in quanto la prestazione non viene erogata da un gestore di forme di previdenza obbligatoria, bensì da un datore di lavoro privato. Peraltro, occorre precisare che dalla natura previdenziale discende la non applicabilità delle norme previste per le obbligazioni, per cui il pagamento senza accessori costituisce un adempimento parziale della prestazione originaria: gli interessi legali devono quindi essere determinati sulla base del capitale rivalutato.

Sentenza collegata

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