Avvocati, procura valida anche se non allegata

Redazione 13/11/17
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La validità della procura alle liti

Con sentenza n. 22338 dello scorso 7 novembre, le Sezioni Unite civili sono intervenute in materia di validità della procura alle liti, stabilendo il principio per cui la procura è valida anche se non è materialmente allegata all’atto difensivo a cui si riferisce. In questa ipotesi, infatti, si parla di mero errore materiale, che non inficia la validità del conferimento dell’incarico e, dunque, della rappresentanza in giudizio del procuratore.

Nel caso di specie, la controparte eccepiva l’invalidità dell’impugnazione proposta dal ricorrente principale, in quanto la relativa procura non sarebbe stata rispettosa dei dettami di cui all’art. 83 c.p.c., in quanto l’atto non conferiva all’avvocato il potere di impugnazione. Inoltre, pur riconoscendosi l’equivalenza dell’atto ad una procura, questo non poteva ritenersi tale, in quanto era stato rilasciato su foglio autonomo, separato dall’atto difensivo a cui si riferiva.

Procura invalida e rappresentanza: nullità sanabile

Tuttavia la Corte di Cassazione non ha condiviso tali argomentazioni. Premettendo che l’invalidità della procura si traduce nel difetto di rappresentanza in giudizio, essa deve essere considerata una nullità sanabile, per cui le parti devono essere poste nella condizione di sanarla. Ciò posto, nel caso di specie, la volontà desumibile dall’atto in questione, era del tutto chiara ed inequivocabile ed altresì la provenienza della procura non poteva dirsi ambigua.

L’orientamento della Suprema Corte, che richiama le posizioni europee, è quello per cui semplici formalismi non possono impedire la tutela dei diritti e, qui in particolare, il diritto di accedere allo strumento giudiziario: qualsiasi limitazione si giustificherebbe solo in presenza di un motivo legittimo e se c’è proporzionalità tra questo e il sacrificio imposto al diritto.

Procura oscura e principio di conservazione degli atti

Peraltro, i giudici di legittimità ne hanno approfittato per richiamare l’orientamento già espresso dalla Suprema Corte, per cui, la procura non chiara riguardo alla volontà del ricorrente di proporre impugnazione dinanzi alla Corte di Cassazione non può comportare una pronuncia di inammissibilità del ricorso per difetto di procura speciale, dovendosi applicare il principio di conservazione degli atti, lasciando che la procura produca i suoi effetti.

Sentenza collegata

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