Regole condominiali, è lecito fotografare il vicino?

Redazione 03/10/17
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Non è reato fotografare furtivamente il vicino nei pressi dell’abitazione o nell’area di ingresso del palazzo se l’intento è quello di provare che l’uomo viola le regole condominiali. In particolare, tale comportamento non integra molestie di alcun tipo se non è fatto in maniera ripetuta, con indiscrezione e in modo da ledere la vita privata della vittima. Questo quanto stabilito dalla prima sezione penale della Corte di Cassazione, che con la sentenza n. 18539/2017 ha assolto un uomo condannato in appello per molestie nei confronti di due condomini.

 

Fotografare i condomini non è reato

L’uomo che ha presentato ricorso in Cassazione era stato scoperto in due occasioni mentre furtivamente tentava di fotografare due donne che abitavano nel suo stesso palazzo per verificare se le stesse violassero il regolamento del condominio. Per questo motivo era stato condannato in appello al pagamento di 300 euro per molestie nei loro confronti.

Il tribunale di secondo grado aveva infatti ritenuto del tutto inopportuno e invasivo il comportamento dell’accusato, che a detta di numerosi testimoni era ossessionato dal rispetto delle regole condominiali ed era solito appostarsi sul balcone “per cogliere in fallo condomini e visitatori”.

Per la Cassazione, però, l’uomo non ha commesso alcun reato.

 

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Il comportamento molesto deve essere petulante

Perché? I motivi sono molteplici. In primo luogo, il reato di molestie ex art. 660 del Codice penale è integrato solo quando il colpevole arreca disturbo alla vittima e soprattutto agisce con “petulanza” o “altro biasimevole motivo”. Per “petulanza” si intende evidente indiscrezione, sfacciataggine e intenzione di turbare la sfera personale altrui. Ma nel caso di specie l’uomo era mosso dal semplice desiderio, seppur esagerato, di tutelare i diritti propri e del condominio. Ancora di più: dalle testimonianze emerge che l’imputato avesse scattato le foto “in modo fulmineo e senza alcuna ostentazione”, dunque senza disturbare l’attività delle due donne.

La Cassazione nota poi che la sentenza di appello era basta in buona parte non sui due fatti effettivamente denunciati, ma sulle deposizioni degli altri testimoni relativi a comportamenti passati dell’uomo. Fatti peraltro già oggetto di un altro procedimento conclusosi con proscioglimento.

Il disturbo deve essere abituale

Proprio perché ha “pescato” a piene mani da altri comportamenti attuati in passato dall’uomo, la sentenza di appello ha implicitamente confermato che la condotta in esame non basta da sola a integrare il reato di molestie. Tanto più che, essendo un fatto accaduto solo due volte (e una sola volta per ciascun condomino), non è neanche possibile definirlo “abituale”.

Infine, la Cassazione fa notare che, nel secondo di questi due episodi, la donna aveva visto l’uomo affacciarsi alla finestra con una macchina fotografica, ma non scattare la foto. Dunque, ancora una volta, l’accusato non sarebbe colpevole di reato.

Sentenza collegata

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