Provocazione: quando non si può invocare?

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La proporzione tra fatto ingiusto e reazione può escludere l’attenuante della provocazione quando sia di così notevole entità da escludere in concreto la stessa sussistenza del nesso causale tra fatto provocatorio e reazione.

(Annullamento senza rinvio)

(Orientamento confermato)

(Normativa di riferimento: C.p. art. 62, c. 1, n. 2).

Il fatto

La Corte d’appello di Catania, in parziale riforma della sentenza pronunciata in data 20 novembre 2015 dal Tribunale di Ragusa, riconosceva M. B. responsabile del delitto di lesioni personali aggravate commesso in danno del coniuge R. C. (artt. 582, 585, comma primo, 576, comma primo, n. 5, cod. pen. — capo C) e del delitto di violazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale (art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011 – capo A), assolvendolo dal delitto di maltrattamenti in danno del coniuge, escludendo l’aggravante di cui all’art. 61, comma primo, n. 2 cod. pen. contestata al capo C) e riteneva prevalenti sulla recidiva le circostanze attenuanti generiche, così riducendo la pena ad anni uno e mesi quattro di reclusione.

I motivi addotti nel ricorso per Cassazione

Proponeva ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del difensore avv. il quale, nel chiedere l’annullamento della sentenza impugnata, denunciava:

– (primo motivo) la violazione di legge, in riferimento all’articolo 62, comma primo, n. 2, cod. pen., e il vizio della motivazione con riguardo alla mancata concessione della circostanza attenuante della provocazione derivante dal comportamento stizzoso della persona offesa da cui era derivata la perdita dell’autocontrollo che ha spinto il ricorrente a colpire il coniuge;

– (secondo motivo) la violazione di legge, in riferimento all’articolo 75 d.lgs. n. 159 del 2011, e il vizio della motivazione con riguardo alla ritenuta sussistenza dell’indicata fattispecie in forza della violazione della prescrizione di «vivere onestamente e rispettare le leggi» derivante dalla commissione del delitto di cui al capo C);

– (terzo motivo) la violazione di legge, in riferimento all’articolo 99 cod. pen., e il vizio della motivazione, non essendo stata fornita alcuna motivazione a supporto della recidiva;

– (quarto motivo) la violazione di legge, in riferimento all’articolo 133 cod. pen. e al d.lgs. n. 274 del 2000, e il vizio della motivazione con riguardo alla quantificazione della pena che avrebbe dovuto essere determinata considerando più grave il reato cui al capo A), mentre il reato di cui al capo C), di competenza del Giudice di pace, prevede unicamente la pena pecuniaria.

Le valutazioni giuridiche formulate dalla Corte di Cassazione

La Cassazione accoglieva il ricorso proposto, seppur in parte.

Iniziando la disamina di questa pronuncia, va osservato come gli ermellini abbiano innanzitutto ritenuto il primo motivo del ricorso inammissibile sia nella parte in cui si denunciava la violazione della legge sostanziale poiché era stata formalmente censurata l’interpretazione della norma (art. 62, comma primo, n. 2, cod. pen.), mentre di fatto era in realtà solo criticata la motivazione della sentenza impugnata, sia nella parte in cui  si denunciava il vizio della motivazione poiché si riproponevano pedissequamente le censure già mosse in sede di appello e puntualmente esaminate dalla Corte di appello nella sentenza impugnata.

A fronte di ciò, si osservava invece come la Corte di appello avesse esaminato compiutamente e analiticamente confutato, con motivazione immune da vizi logici, le argomentazioni difensive contenute nell’atto di appello, ritenendo di superare le questioni poste utilizzando argomentazioni che riguardano esclusivamente aspetti di merito attinenti la valutazione della prova.

Anche per quel che riguarda l’invocata circostanza attenuante della provocazione, o meglio dell’aver reagito in stato d’ira determinato dal fatto ingiusto altrui (art. 62, comma primo, n. 2, cod. pen.), si osservava come i giudici di merito avessero escluso la ricorrenza di detta circostanza, poiché la reazione dell’imputato era apparsa del tutto inadeguata rispetto alla causa scatenante («stizzosi» comportamenti del coniuge) e non si era arrestata all’immediata istintiva reazione verbale, tanto che il ricorrente aveva posto in essere una vera e propria aggressione ai danni del coniuge.

Orbene, alla luce di come era stato posto in essere questo fatto, i giudici di legittimità ordinaria, nel condividere il costante orientamento di legittimità, già affermatosi in epoca risalente, secondo il quale «la proporzione tra fatto ingiusto e reazione non costituisce un elemento richiesto dalla legge per il riconoscimento della circostanza attenuante comune della provocazione», evidenziavano tuttavia al contempo come detta proporzione potesse assumere rilevanza, ai fini dell’esclusione dell’attenuante, quando essa sia di così notevole entità da escludere in concreto la stessa sussistenza del nesso causale tra fatto provocatorio e reazione dato che, in tale caso il fatto provocatorio diventa una mera occasione della reazione.

Oltre a ciò, la Corte riteneva legittimo l’operato compiuto dai giudici di merito, nell’avere escluso questo elemento accidentale del reato, pure perché l’esistenza di propositi vessatori si palesavano incompatibili con l’invocata circostanza attenuante.

Invece, veniva accolto  il secondo motivo (violazione di legge, in riferimento all’articolo 75 d.lgs. n. 159 del 2011, e il vizio della motivazione con riguardo alla ritenuta sussistenza dell’indicata fattispecie in forza della violazione della prescrizione di «vivere onestamente e rispettare le leggi» derivante dalla commissione del delitto di cui al capo C)), annullando senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui all’articolo 75 d.l.gs. n. 159 del 2011, perché il fatto non sussiste, ed eliminando la relativa pena di mesi quattro di reclusione, poiché la violazione dell’indicata prescrizione di vivere onestamente e rispettare le leggi non assume penale rilevanza, e ciò in ragione del recente arresto giurisprudenziale (SU n. 40076 del 27/04/2017, Paternò, Rv. 270496) con cui è stata esclusa la penale rilevanza delle violazioni delle prescrizioni di «vivere onestamente» e «rispettare le leggi», di cui all’art. 75 d.lgs. n. 159 del 2011 (già art.9, comma 2, I. n. 1423 del 1956) essendo stato formulato in quella occasione il seguente principio di diritto: «L’inosservanza delle prescrizioni generiche di “vivere onestamente” e di “rispettare le leggi”, da parte del soggetto sottoposto alla sorveglianza speciale con obbligo o divieto di soggiorno, non configura il reato previsto dall’art. 75, comma secondo, D.Lgs. n. 159 del 2011, il cui contenuto precettivo è integrato esclusivamente dalle prescrizioni c.d. specifiche; la predetta inosservanza può, tuttavia, rilevare ai finì dell’eventuale aggravamento della misura di prevenzione».

Proseguendo l’analisi della decisione in esame, va messo in risalto come sia stato considerato inammissibile, perché manifestamente infondato e generico, il terzo motivo di ricorso che riguardava la recidiva in quanto se i giudici di merito avevano fornito ampia e logica motivazione a sostegno della ritenuta sussistenza della circostanza aggravante, desunta dai precedenti penali e dalla specifica attinenza ad essi delle condotte oggetto del giudizio che sono state ritenute espressive dell’accresciuta capacità di delinquere, il ricorso, invece, era ritenuto meramente assertivo e non si confrontava, secondo la Corte, con la motivazione del provvedimento impugnato.

Veniva parimenti ritenuto inammissibile il quarto motivo di ricorso nella parte in cui censura il provvedimento impugnato lamentando la violazione di legge in relazione all’art.133 cod. pen. in quanto il giudice di merito non aveva affatto omesso di motivare sul punto, avendo valorizzato, anche ai fini dell’art. 133 cod. pen., le caratteristiche del fatto e la personalità del soggetto e, in particolare, a proposito della censura concernente la misura della pena in quanto la Corte di merito, con motivazione ampia, congruente, logica e non contraddittoria, aveva esposto gli elementi in forza dei quali erano stato esercitati i propri poteri di quantificazione della pena.

Si reputava dunque come detta motivazione si sottraesse a ogni sindacato per avere adeguatamente valorizzato la gravità della condotta e il comportamento dell’imputato – elementi sicuramente rilevanti ai sensi dell’art. 133 cod. pen. – nonché per le connotazioni di complessiva coerenza dei suoi contenuti nell’apprezzamento della gravità dei fatti.

Infine, le ulteriori deduzioni difensive, che riguardavano l’individuazione della fattispecie più grave tra i delitti di lesioni (capo C) e di violazione delle prescrizioni inerenti la misura di prevenzione (capo A), risultavano, a detta della Corte, inconferenti in ragione del disposto annullamento della sentenza per tale ultimo reato, sicché la pena restava determinata, come correttamente indicato dal giudice d’appello, nella misura di anni uno di reclusione per il delitto di lesioni personali, concesse le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla recidiva, dovendosi eliminare l’aumento operato in ragione del delitto di cui al capo A.

Conclusioni

La sentenza impugnata è sicuramente condivisibile.

Da un lato, infatti, si allinea sul recente arresto giurisprudenziale con cui, come visto prima, è stato postulato che l’inosservanza delle prescrizioni generiche di “vivere onestamente” e di “rispettare le leggi“, da parte del soggetto sottoposto alla sorveglianza speciale con obbligo o divieto di soggiorno, non configura il reato previsto dall’art. 75, comma secondo, D.Lgs. n. 159 del 2011, dall’altro, si conforma ad un pregresso orientamento nomofilattico citato dalla stessa Corte nella pronuncia in commento (vale a dire: Sez. 1, n. 7486 del 07/08/1984, Valenti, Rv. 165718; Sez. 1, n. 47840 del 14/11/2013, Saieva, Rv. 258454 ) alla stregua del quale, in materia di provocazione, la proporzione tra fatto ingiusto e reazione, pur non costituendo di norma un elemento richiesto dalla legge per il riconoscimento della circostanza attenuante comune della provocazione, può assumere rilevanza, ai fini dell’esclusione dell’attenuante, quando essa sia di così notevole entità da escludere in concreto la stessa sussistenza del nesso causale tra fatto provocatorio e reazione.

Sentenza collegata

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Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

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