Richiesta di revoca dell’indulto per cause ostative, cosa deve verificare il giudice dell’esecuzione

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Il giudice dell’esecuzione, investito della richiesta del pubblico ministero di revoca dell’applicazione dell’indulto per sussistenza di causa ostativa esistente prima della concessione del beneficio medesimo, deve verificare se la sussistenza della causa ostativa medesima fosse conoscibile, mediante esame degli atti del relativo fascicolo, dal giudice che ha applicato il beneficio, essendo la revoca preclusa nel caso di conoscibilità della causa ostativa.

(Annullamento con rinvio)

(Orientamento confermato)

(Normativa di riferimento: C.p.p. art. 674)

Il fatto

Con ordinanza pronunciata in data 27.4.2017 la Corte di appello di Genova, quale giudice dell’esecuzione, in accoglimento della richiesta del pubblico ministero, aveva: a) revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena riconosciuto a P. M., con sentenza pronunciata in data 13.6.2006 e irrevocabile in data 11.4.2008, dal Tribunale di Lucca, per essere sopravvenuta condanna alla pena di anni due di reclusione ed C 600 di multa – per reato commesso in data 23.10.2007 -, inflitta con sentenza pronunciata in data 24.6.2011 dal Tribunale di Lucca, irrevocabile in data 28.2.2012; b) revocato l’indulto applicato con ordinanza pronunciata in data 18.6.2014 dal Tribunale di Lucca, quale giudice dell’esecuzione, per aver il P. commesso, nel quinquennio dall’entrata in vigore della legge n. 241/2006, il reato per il quale la sentenza, pronunciata in data 24.6.2011, aveva inflitto condanna ad anni due di reclusione.

I motivi del ricorso per Cassazione e le argomentazioni del Procuratore generale presso la Corte di Cassazione

Avverso il suddetto provvedimento proponeva ricorso per cassazione il difensore di P. M., deducendo che la sentenza 24.6.2011 del Tribunale di Lucca era precedente all’ordinanza con cui, illegittimamente ma ormai in via definitiva, era stato applicato il condono.

Il Procuratore generale, dal canto suo, aveva chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso per genericità, non avendo il ricorso precisato se la causa ostativa alla applicazione dell’indulto risultasse agli atti del fascicolo del giudice che aveva applicato l’indulto.

Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione

La Cassazione reputava il ricorso proposto fondato alla stregua delle seguenti considerazioni.

Si reputava applicabile nel caso di specie applicato il principio di diritto, affermato con sentenza 23.4.2015, omissis, n. 37345 delle Sezioni Unite, secondo il quale la revoca del beneficio per la sussistenza di causa ostativa alla sua concessione è preclusa dal giudicato solo nel caso in cui al giudice, che aveva applicato il beneficio, fosse stata conoscibile, perché risultante agli atti del procedimento, la causa ostativa osservandosi in particolare, alla luce di quanto postulato in questa pronuncia, che detto provvedimento, pur relativo al caso di revoca della sospensione condizionale della pena, aveva espressamente richiamato, come fattispecie processuale analoga, l’istituto della revoca dell’indulto per cause ostative preesistenti (vedi pagina 14 della sentenza), evidenziando la conforme giurisprudenza formatasi sul punto (Sez. 1, 12.6.2014, omissis, Rv. 260358; Sez. 1, 7.7.2015, omissis, Rv. 264865).

Tal che, in virtù di ciò, gli ermellini giungevano a formulare il seguente principio di diritto: “Il giudice dell’esecuzione, investito della richiesta del pubblico ministero di revoca dell’applicazione dell’indulto per sussistenza di causa ostativa esistente prima della concessione del beneficio medesimo, deve verificare se la sussistenza della causa ostativa medesima fosse conoscibile, mediante esame degli atti del relativo fascicolo, dal giudice che ha applicato il beneficio, essendo la revoca preclusa nel caso di conoscibilità della causa ostativa”.

Conclusioni

La sentenza si palesa condivisibile in quanto fondata sulla scorta di quanto affermato, seppur per una fattispecie non uguale, ma comunque non dissimile da quella esaminata in questa decisione, dalle Sezioni Unite nella pronuncia sentenza n. 37345 del 23/04/2015.

Posto ciò, alla luce del principio di diritto ivi affermato, ne consegue che, quando il pubblico ministero chiede la revoca dell’applicazione dell’indulto per sussistenza di causa ostativa esistente prima della concessione del beneficio medesimo, ove il giudice dell’esecuzione non verifichi se questa causa ostativa poteva essere conosciuta dal giudice che ha applicato detto beneficio, un provvedimento di questo genere è censurabile in sede di legittimità.

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Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

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