Permesso di necessità ex art. 30 comma 2 Legge n. 354/1975, quali i requisiti di concessione?

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Ai fini della concessione del permesso di necessità previsto dall’art. 30, comma secondo, della legge 26 luglio 1975, n. 354, devono sussistere i tre requisiti dell’eccezionalità della concessione, della particolare gravità dell’evento giustificativo e della correlazione dello stesso con la vita familiare, ed il relativo accertamento deve essere compiuto tenendo conto dell’idoneità del fatto ad incidere nella vicenda umana del detenuto.

(Ricorso dichiarato inammissibile)

(Normativa di riferimento: L., 26-07-1975, n. 354, art. 30, c. 2)

Il fatto

Con ordinanza del 12/01/2017 il Tribunale di sorveglianza di Sassari, in riforma delle ordinanze del Magistrato di sorveglianza di Sassari del 31/10/2016 e del 15/11/2016, concedeva un permesso di necessità ex art. 30 ord. pen. al detenuto B. G., per recarsi a visitare per quattro ore, escluso il tempo del viaggio, la moglie A. A..

Il Tribunale rilevava come la A. fosse affetta da metastasi epatica e verosimile splenica da adenocarcinoma del pancreas e fosse sottoposta a polichemioterapia settimanale; che, sebbene in grado di viaggiare, l’eventuale spostamento avrebbe potuto incidere sulla sua salute complessiva; che la vicinanza del marito poteva costituire un valido supporto psicologico. 

I motivi addotti nel ricorso per Cassazione

Il Procuratore generale presso la Corte di appello di Sassari proponeva ricorso per Cassazione avverso la suindicata ordinanza per violazione di legge e vizio di motivazione.

La Procura ricorrente deduceva come il Magistrato di sorveglianza avesse rigettato le istanze di permesso di necessità, avendo ricevuto notizia dalla struttura sanitaria pubblica (ospedale Cardarelli) della possibilità della paziente di sopportare il viaggio fino a Sassari.

Si faceva altresì presente come l’ordinanza impugnata non avesse valutato che il trattamento chemioterapico era settimanale con ricovero solo diurno, rilevando solo genericamente un rischio di salute per l’interessata.

Valutazioni giuridiche formulate dalla Corte di Cassazione

Il ricorso veniva ritenuto manifestatamente infondato alla stregua delle seguenti ragioni.

Gli Ermellini osservavano in via preliminare che, ai fini della concessione del permesso di necessità previsto dall’art. 30, comma secondo, della legge 26 luglio 1975, n. 354, devono sussistere i tre requisiti dell’eccezionalità della concessione, della particolare gravità dell’evento giustificativo e della correlazione dello stesso con la vita familiare, ed il relativo accertamento deve essere compiuto tenendo conto dell’idoneità del fatto ad incidere nella vicenda umana del detenuto (Sez. 1, n. 15953 del 27/11/2015, dep. 2016, omissis, Rv. 267210; Sez. 1, n. 46035 del 21/10/2014, omissis, Rv. 261274).

Posto ciò, se nel caso in esame, il permesso ex art. 30 ord. pen. era stato concesso in base ad una situazione di necessità costituita non dal pericolo di vita, ma dall’eccezionale gravità (patologia severa), la Procura ricorrente, dal canto suo, si limitava ad affrontare il tema della possibilità di spostarsi della moglie del detenuto e della gravità della sua patologia, senza però contestare i presupposti di ammissibilità al beneficio e gli ulteriori profili valutati dal Tribunale.

Tal che se ne faceva conseguire come si fosse trattata di una censura esclusivamente di merito, non deducibile in sede di legittimità e per questi motivi il ricorso veniva dichiarato inammissibile.

Conclusioni

La sentenza in questione si palesa assai interessante dato che in essa si spiega come e in che termini può essere invocato l’art. 30, c. 2, ord. pen. e quale vaglio critico è tenuto a compiere il giudice della sorveglianza al fine di verificarne l’applicabilità.

Va da sé dunque che, sotto il profilo pratico, per formulare una istanza ai sensi di questa norma giuridica, attenendoci a quanto indicato in questa pronuncia, si dovrà adeguatamente argomentare in ordine all’eccezionalità della concessione, alla particolare gravità dell’evento giustificativo e alla correlazione dello stesso con la vita familiare ma una volta fatto ciò, come trapela in questa stessa pronuncia, non vi dovrebbero esserci valide ragioni, perlomeno in relazione a quanto statuito dall’art. 30, c. 2, o.p., perché una istanza di questo genere non possa essere accolta e l’ordinanza di accoglimento resisti al vaglio di legittimità ordinaria (quando in essa si sia tenuto conto dell’idoneità del fatto ad incidere nella vicenda umana del detenuto).

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Sentenza collegata

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Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

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