Abolitio criminis e revoca della sentenza di condanna

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In materia di abolitio criminis, il giudice dell’esecuzione deve revocare la sentenza, anche con riguardo ai capi civili quando il giudice, pur resosi conto dell’abrogazione, ha ciò nonostante erroneamente pronunciato sugli interessi civili.

Il giudice dell’esecuzione può revocare, ai sensi dell’art. 673 cod. proc. pen., una sentenza di condanna pronunciata dopo l’entrata in vigore della legge che ha abrogato la norma incriminatrice, allorché l’evenienza di abolitio criminis non sia stata rilevata dal giudice della cognizione anche con riguardo ai capi civili, quando quest’ultimo, pur resosi conto dell’abrogazione, ha ciò nonostante erroneamente pronunciato sugli interessi civili.

(Annullamento senza rinvio)

(Orientamento confermato)

(Normativa di riferimento: C.p.p. art. 673)

Il fatto

Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice dell’esecuzione, rigettava la richiesta avanzata nell’interesse di S. C. volta a ottenere la revoca ex art. 673 cod. proc. pen. delle statuizioni civili contenute nella sentenza pronunciata da quel Tribunale il 29 marzo 2016 n. 1778/2016, divenuta irrevocabile, con la quale lo stesso era stato assolto dalla contestazione di cui all’articolo 485 cod. pen. perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato, con contestuale condanna al risarcimento del danno in favore della parte civile costituita.

I motivi addotti nel ricorso per Cassazione

Ricorreva l’istante, a mezzo del difensore, chiedeva l’annullamento dell’ordinanza impugnata, denunciando la violazione di legge, in relazione agli artt. 593, 667 cod. pen. e d.lgs. n. 7 del 2016, poiché, essendo intervenuta nel corso del giudizio di primo grado la abrogazione della condotta contestata, non poteva essere pronunciata la condanna al risarcimento del danno da reato in favore della parte civile, mancandone il presupposto.

Le valutazioni giuridiche formulate dalla Corte di Cassazione

La Cassazione accoglieva il ricorso proposto in virtù delle seguenti considerazioni giuridiche.

Si evidenziava prima di tutto come il giudice dell’esecuzione avesse rigettato l’istanza ex art. 673 cod. proc. pen. evidenziando che la sentenza di assoluzione, che conteneva la condanna al risarcimento del danno, non era stata impugnata dall’imputato, sicché il giudicato formatosi sul punto non poteva essere vanificato.

Una volta dedotto ciò, la Corte, prima di entrare nel merito della questione, compieva un breve excursus normativo in ordine ai principali elementi di novità introdotti dal d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, recante disposizioni in materia di abrogazione di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili, a norma dell’articolo 2, comma 3, della legge 28 aprile 2014, n. 67.

Si evidenziava quindi, per un verso, che l’art. 1 del d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, ha disposto l’abrogazione dell’art. 485 cod. pen., fattispecie contestata a C. S. nel giudizio di merito, per altro verso, che l’ art. 4, comma 4, del citato decreto, stabilisce che «soggiace alla sanzione pecuniaria civile da euro duecento a euro dodicimila: a) chi, facendo uso o lasciando che altri faccia uso di una scrittura privata da lui falsamente formata o da lui alterata, arreca ad altri un danno. Si considerano alterazioni anche le aggiunte falsamente apposte a una scrittura vera, dopo che questa fu definitivamente formata; b) chi, abusando di un foglio firmato in bianco, del quale abbia il possesso per un titolo che importi l’obbligo o la facoltà di riempirlo, vi scrive o fa scrivere un atto privato produttivo di effetti giuridici, diverso da quello a cui era obbligato o autorizzato, se dal fatto di farne uso o di lasciare che se ne faccia uso, deriva un danno ad altri; c) chi, limitatamente alle scritture private, commettendo falsità su un foglio firmato in bianco diverse da quelle previste dalla lettera b), arreca ad altri un danno; d) chi, senza essere concorso nella falsità, facendo uso di una scrittura privata falsa, arreca ad altri un danno; e) chi, distruggendo, sopprimendo od occultando in tutto o in parte una scrittura privata vera, arreca ad altri un danno; f) chi commette il fatto di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo, nel caso in cui l’offesa consista nell’attribuzione di un fatto determinato o sia commessa in presenza di più persone», per altro verso ancora, che, a norma dell’art. 9 del d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, l’azione è esercitata davanti al giudice civile dalla persona che ha subito il danno e vanta il diritto al risarcimento; il medesimo giudice è competente ad applicare le sanzioni civili sopra ricordate.

Premesso ciò, si stimava opportuno evidenziare come il caso oggetto del giudizio presentasse una peculiarità della quale era necessario tenere conto ossia che il giudizio di primo grado si era concluso con l’assoluzione per abolitio criminis e con la condanna al risarcimento del danno derivante dall’abrogato reato.

Difatti, detta peculiarietà veniva fatta risalire sulla scorta del fatto che tale esito processuale non è contemplato dal d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7 dal momento che è previsto solo che il giudice di merito, in presenza della abrogazione in discorso deve limitarsi a prosciogliere l’imputato, senza assumere determinazioni sui danni civili che conseguono alla condotta non più prevista dalla legge come reato, perché difetta della possibilità di conoscere di tale domanda a causa del venire meno della giurisdizione a conoscere del reato e quindi, in mancanza di una disciplina transitoria relativa ai processi pendenti (art. 12 del decreto), si riteneva da doversi escludere che il giudice penale, investito del procedimento per uno dei reati abrogati, potesse procedere all’applicazione delle sanzioni civili introdotte dal decreto legislativo in discorso posto che la sentenza SU Schirru ha stabilito che, «in caso di sentenza di  condanna relativa a un reato successivamente abrogato e qualificato come illecito civile ai sensi del D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, il giudice dell’impugnazione, nel dichiarare che il fatto non è più previsto dalla legge come reato, deve revocare anche i capi della sentenza che concernono gli interessi civili, fermo restando il diritto della parte civile di agire ex novo nella sede naturale, per il risarcimento del danno e l’eventuale irrogazione della sanzione pecuniaria civile» (Sez. U, n. 46688 del 29/09/2016, Schirru e altro, Rv. 267884).

Tal che la Corte, nella decisione in commento, giungeva alla conclusione secondo la quale non è ammissibile una pronuncia di proscioglimento per abolitio criminis che rechi, altresì, la condanna al risarcimento del danno per detta condotta.

Posto ciò, gli ermellini consideravano però non pertinente il principio affermato in questo arresto giurisprudenziale (ossia: “in caso di condanna o decreto irrevocabili, relativi ad un reato successivamente abrogato e qualificato come illecito civile ai sensi del D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, il giudice dell’esecuzione revoca il provvedimento perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato, lasciando ferme le disposizioni e i capi che concernono gli interessi civili, atteso che il venir meno della condanna non può incidere sulla cristallizzazione del giudicato riguardo ai capi civili della sentenza”) alla fattispecie in esame essendo ritenuto apparentemente il caso de quo estraneo ai confini della decisione delle SU Schirru che avevano ad oggetto, invece, una sentenza di condanna per uno dei reati abrogati dal citato decreto tenuto conto anche del fatto che, nel caso in questione, si registrava l’assenza del potere giurisdizionale del giudice che ha pronunciato la sentenza in ragione dell’abolitio criminis intervenuta nel corso del giudizio di primo grado.

Tra l’altro, oltre a quanto sin qui enunciato, altri elementi di ordine prettamente procedurale, secondo la Corte, militavano in tal senso.

Si evidenziava difatti che l’art. 673, c. 2, c.p.p., riguardante l’ipotesi del proscioglimento dell’imputato cui, non di meno a cui consegue la revoca della sentenza in caso di abolitio criminis, facendo riferimento alla revoca per abolitio criminis della sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere per estinzione del reato o per mancanza di imputabilità, come la revoca della sentenza di proscioglimento, trova fondamento, in questi casi, nell’esistenza di pronunce accessorie pregiudizievoli per l’imputato al quale può, ad esempio essere stata applicata una misura di sicurezza proprio in considerazione della rilevanza penale della condotta successivamente abrogata atteso che, secondo la giurisprudenza di legittimità, al proscioglimento per estinzione del reato può conseguire la condanna al risarcimento del danno in favore della parte civile costituita, quando il giudice penale abbia accertato la responsabilità (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244273): quindi, anche in questo caso, la successiva abolitio criminis giustifica la revoca della sentenza.

In tutte queste ipotesi, dunque, osserva la Corte, l’art. 673, comma 2, cod. proc. pen., è destinato a regolare la sorte della decisione di proscioglimento che abbia accertato la responsabilità per il reato, prevedendone la revoca e si tratta, dunque, di una previsione di ampio respiro che consente all’ordinamento di adeguarsi agli interventi abrogativi destinati ad incidere su decisioni irrevocabili che, ancorché di proscioglimento, contengono però statuizioni pregiudizievoli.

L’ampiezza della portata applicativa di questo precetto normativo rende evidente, sempre ad avviso della Corte, come il giudice dell’esecuzione sia chiamato ad affrontare, con lo strumento di cui all’art. 673 cod. proc. pen., il caso della manifesta illegalità della pronuncia come quella in esame.

Difatti, veniva osservato nella decisione in esame come il caso oggetto del giudizio dovesse essere inscritto tra le ipotesi di assoluta illegalità della pronuncia, non solo perché la condanna al risarcimento del danno è stata assunta in violazione di legge, ma soprattutto perché la decisione è stata emessa in totale assenza di potere giurisdizionale.

In particolare, l’illegittimità di tale pronuncia veniva fatta risalire, da una parte, alla luce del fatto che il giudice di primo grado non poteva, ostando il disposto dell’art. 12, d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, pronunciarsi sul danno da reato, non foss’altro perché il «reato» non esisteva più a seguito dell’abolitio criminis dallo stesso giudice dichiarata, dall’altra, essendo intervenuta nel corso del giudizio di primo grado l’abrogazione del reato, della quale il giudice ha preso atto, era venuto meno il potere giurisdizionale del giudice penale di conoscere la domanda risarcitoria introdotta nel processo penale soltanto a causa della sussistenza del detto reato e ciò anche perché la giurisprudenza di legittimità ha affermato che il giudice penale non può procedere al necessario accertamento del reato, anche se ai soli effetti civili, in considerazione dell’intervenuta espunzione della relativa fattispecie dall’ordinamento penale (in motivazione: Sez. U, n. 46688 del 29/09/2016, Schirru e altro, Rv. 267886), da un’altra parte ancora, tenuto presente che la giurisprudenza di legittimità ha stabilito che «il giudice dell’esecuzione può revocare, ai sensi dell’art. 673 cod. proc. pen., una sentenza di condanna pronunciata dopo l’entrata in vigore della legge che ha abrogato la norma incriminatrice, allorché l’evenienza di abolitio criminis non sia stata rilevata dal giudice della cognizione» (Sez. U, n. 26259 del 29/10/2015 dep. 2016, P.M. in proc. Mraidi, Rv. 266872), ne consegue che, a maggior ragione, la sentenza va revocata, con riguardo ai capi civili, quando il giudice, pur resosi conto dell’abrogazione, ha ciò nonostante erroneamente pronunciato sugli interessi civili.

Da ciò la Corte decideva di annullare senza rinvio l’ordinanza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, di revocare, limitatamente alle statuizioni civili, la sentenza impugnata.

Conclusioni

La sentenza si palesa condivisibile. Non possono difatti permanere in sede penale statuizioni civili di ordine risarcitorio in relazione ad un fatto che non è più penalmente rilevante.

A ciò osta, oltre le norme a cui si fa riferimento in questa pronuncia, lo stesso art. 185, c. 2, c.p. che, come è noto, prevedendo che ogni reato, che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale, obbliga al risarcimento il colpevole e le persone che, a norma delle leggi civili, debbono rispondere per il fatto di lui, rende evidente lo stretto legame esistente, anche sotto il profilo eziologico, tra fatto-reato e produzione del danno da doversi risarcire.

Posto ciò, sul piano pratico, ove dovesse verificarsi una evenienza processuale analoga a quella trattata in questa decisione, si dovrà proporre una istanza a norma dell’art. 673 c.p.p. per fare venire meno un obbligo risarcitorio non più sussistente per effetto dell’abolitio criminis.

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Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

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