Apprendistato, licenziamento come nel tempo indeterminato

Redazione 08/09/17
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Apprendistato, stessa tutela del tempo indeterminato

La Sezione Lavoro della Corte di Cassazione, con sentenza n.17373 del 13 luglio scorso, ha stabilito che al licenziamento in apprendistato si applicano le medesime regole del licenziamento del lavoratore a tempo indeterminato. Immediatamente si comprende il rafforzamento di tutela che ne deriva per il prestatore di lavoro.

La decisione si basa sulla natura stessa del contratto di apprendistato, il quale si caratterizza per una doppia fase. La prima consiste nello scambio tra prestazione lavorativa e formazione; a questa, segue una seconda fase, assimilabile in toto ad un rapporto di lavoro subordinato.

Il contratto di apprendistato

Il contratto di apprendistato permette ai giovani di affacciarsi al mondo del lavoro e di acquisire professionalità, ma diventa anche un importante investimento per i datori di lavoro, che hanno la possibilità di formare nuova manodopera. Il Legislatore nazionale ha costantemente cercato, negli anni, di regolarizzare il rapporto di lavoro nascente dall’apprendistato. Solo per citare gli ultimi provvedimenti che hanno inciso su tale istituto, ricordiamo:›  il Testo unico per l’apprendistato (d.lgs. n. 167 del 14 settembre 2011);›  la Legge Fornero (legge n. 92 del 28 giugno 2012), che ha apportato diversi correttivi al Testo unico;›  il Jobs Act, che ha introdotto numerose modifiche in materia di piano formativo individuale.Si tratta quindi di una normativa complessa e stratificata che richiede lo studio dettagliato dei principi applicabili ai nostri giorni: proprio questo è l’obiettivo della presente guida, che intende orientare il lettore nelle evoluzioni di questo rapporto di lavoro, fornendo preziose indicazioni pratiche sulle tipologie contrattuali applicabili, sul regime del licenziamento e sugli incentivi all’utilizzo del contratto di apprendistato, accompagnando la trattazione anche con esempi e facsimile di documenti e atti, utili a seguire la procedura.ALESSANDRO GRADELLIConsulente del Lavoro in Roma. Laureato in Scienze dell’economia e della gestione aziendale presso l’Università telematica delle Scienze umane UNISU di Roma. Dopo la Laurea specialistica in Gestione aziendale, presso l’Università “Link Campus University of Malta” sita in Roma, ha frequentato il Master in Criminologia e Studi giuridici forensi presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università telematica “Pegaso” sita in Napoli, dove ha appena conseguito, altresì, la Laurea in Giurisprudenza LMG/01. 

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“Il contratto di apprendistato è un rapporto di lavoro a tempo indeterminato bi-fasico”

Le due fasi si succedono senza soluzione di continuità, nel caso in cui non venga esercitato il recesso ex art.2118 c.c. In altre parole, terminata la fase specializzante, di formazione, il contratto di apprendistato non si esaurisce, ma prosegue come un ordinario rapporto di lavoro. Si tratta di un rapporto unico.

L’assimilazione tra apprendistato e lavoro subordinato era già stata operata dalla giurisprudenza, anche costituzionale. In particolare, il giudice delle leggi, già negli anni Settanta aveva esteso la disciplina di cui alla Legge n.604/1966 al contratto di apprendistato (sent. C. Cost. n.14/1970 e C. Cost. n.169/1973).

La Cassazione ha dunque dichiarato la “inapplicabilità al contratto di apprendistato, in caso di licenziamento intervenuto in pendenza del periodo di formazione, della disciplina relativa al licenziamento ante tempus nel rapporto di lavoro a termine.

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Il caso

Nel caso di specie, l’istante chiedeva il risarcimento per inadempimento contrattuale, ritenendo non rilevante l’applicabilità, all’apprendista, della disciplina relativa al lavoratore a tempo indeterminato. Tuttavia, i giudici di legittimità hanno affermato che la Legge n.604/1966 costituisce un regime sostitutivo e non alternativo a quello risarcitorio da inadempimento, il quale, dunque, non può essere domandato dal lavoratore.

Per tali ragioni, la Suprema Corte ha concluso cassando la sentenza impugnata, basata sull’erronea qualificazione del rapporto lavorativo, effettuata dal giudice del merito.

Sentenza collegata

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