Accertamento del tasso alcolemico: il diritto al difensore

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Cassazione penale, sez. IV, 24/01/2018, (ud. 24/01/2018, dep.09/02/2018),  n. 6526

L’avvertimento della facoltà di farsi assistere da un difensore deve essere rivolto al conducente del veicolo nel momento in cui viene avviata la procedura di accertamento strumentale dell’alcolemia con la richiesta di sottoporsi al relativo test, anche nel caso in cui l’interessato si rifiuti di sottoporsi all’accertamento.

(Ricorso accolto mediante annullamento senza rinvio perché il fatto non sussiste)

Orientamento confermato.

(Normativa di riferimento: disp. att. c.p.p. art. 114)

Il fatto

La Corte di Appello di Bologna confermava la sentenza di primo grado con cui l’imputato veniva condannato, previa riduzione per il rito prescelto, alla pena di mesi quattro di arresto ed Euro 2.000,00 di ammenda (pena sospesa) e con cui veniva disposta la sospensione della patente per anni due e la confisca amministrativa del veicolo condotto e di proprietà dell’imputato, per il reato di cui all’art. 186, comma 7, in relazione al D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 186, comma 2, lett. c perchè rifiutava di sottoporsi all’accertamento diretto a verificare il tasso alcolemico a seguito di sinistro stradale in cui restava coinvolto.

I motivi addotti nel ricorso per Cassazione

Avverso la sopracitata sentenza proponeva ricorso per cassazione, a mezzo dei difensori, l’imputato deducendo con il primo motivo la mancanza di motivazione in ordine alla dedotta violazione dell’art. 114 disp. att. c.p.p., art. 178 c.p.p., lett. c) e art. 180 cod. proc. pen. e l’erronea applicazione del D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 186, comma 7, dovendo essere dato l’avviso ex art. 114 disp. att. c.p.p. anche in caso di rifiuto all’effettuazione dell’accertamento da parte dell’interessato, secondo il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità e, con il secondo motivo, l’omessa e contraddittoria motivazione in relazione alla mancata sostituzione della pena con i lavori di pubblica utilità e l’erronea applicazione del D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 186, comma-9bis, limitandosi il provvedimento impugnato a negare il beneficio in considerazione della condotta pericolosa non dimostrata e dei precedenti ostativi, nonostante la concessione delle attenuanti generiche.

Le valutazioni giuridiche formulate dalla Corte di Cassazione

 La Corte di Cassazione accoglieva il primo motivo in applicazione del più recente orientamento della Suprema Corte, secondo cui in tema di guida in stato di ebbrezza, l’avvertimento della facoltà di farsi assistere da un difensore, ex art. 114 disp. att. c.p.p., deve essere rivolto al conducente del veicolo nel momento in cui viene avviata la procedura di accertamento strumentale dell’alcolemia con la richiesta di sottoporsi al relativo test, anche nel caso in cui l’interessato si rifiuti di sottoporsi all’accertamento (Sez. 4, n. 34383 del 06/06/2017 ud., dep. 13/07/2017, rv. 270526).

Gli ermellini non ignoravano al contempo l’esistenza di un diverso indirizzo nomofilattico alla stregua del quale, in ipotesi di accertamento strumentale mediante etilometro, non sussiste un obbligo di avviso al conducente della facoltà di assistenza difensiva, nel caso di rifiuto del medesimo di sottoporsi a tale accertamento (cfr. sez. 4 n. 34470 del 13/05/2016, Rv. 267877; n. 43845 del 26/09/2014, Rv. 260603), ma rilevavano come, più di recente, tali principi fossero stati oggetto di una rivisitazione, con specifico riferimento all’ambito di operatività del sistema di garanzie che discende dal disposto di cui all’art. 114 disp. att. c.p.p. (ove è stabilito che “Nel procedere al compimento degli atti indicati nell’art. 356 del codice, la polizia giudiziaria avverte la persona sottoposta alle indagini, se presente, che ha facoltà di farsi assistere dal difensore di fiducia”), anche alla luce dell’insegnamento rinvenibile nella sentenza delle Sez. U. n. 5396 del 29/01/2015, Bianchi, Rv. 263025 giacchè, con tale arresto giurisprudenziale, veniva precisato che l’avvertimento ex art. 114 cit. deve essere dato solo quando l’organo di polizia, sulla base delle specifiche circostanze del fatto, ritenga di desumere un possibile stato di alterazione del conducente, indicativo dello stato di ebbrezza; e, segnatamente, “prima di procedere” all’accertamento mediante etilometro precisandosi altresì, sempre in questo arresto nomofilattico, che, dopo aver rilevato che gli avvisi in questione non devono essere dati al conducente all’atto del compimento di accertamenti preliminari e meramente esplorativi, era però chiarito che, “prima” di procedere all’accertamento mediante etilometro, al conducente deve essere dato avvertimento della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia.

Proseguendo la Corte nel suo ragionamento decisorio, veniva osservato come, sulla scorta di tali principi, fosse stato di recente affermato, con riferimento all’ipotesi di cui all’art. 186 C.d.S., comma 7 (cfr. in motivazione sez. 4 n. 9236 del 2016 non massimata), che il sistema delle garanzie, delineato dal combinato disposto dell’art. 114 disp. att. c.p.p. e art. 354 cod. proc. pen., scatta nel momento in cui la polizia giudiziaria procede all’accertamento, per via strumentale – che ha natura indifferibile ed urgente – del tasso alcolemico, invitando il conducente a sottoporsi alle due prove spirometriche, secondo le modalità indicate dall’art. 379 reg. esec. C.d.S. e quindi come tale sistema aveva introdotto, in sostanza, una verifica tecnica che prende avvio con la richiesta di sottoporsi al test strumentale e, in tale scansione, l’avvertimento del diritto all’assistenza del difensore costituisce presupposto necessario della relativa procedura, indipendentemente dall’esito della stessa e dalle modalità con le quali il test venga concretamente effettuato.

A sostegno della necessità che venga fatto il suddetto avvertimento in casi di questo tipo, la Cassazione evidenziava infine che, in tema di guida in stato di ebbrezza, sussiste l’obbligo di previo avviso al conducente coinvolto in un incidente stradale di farsi assistere da un difensore di fiducia, ai sensi dell’art. 356 cod. proc. pen. e art. 114 disp. att. c.p.p., in relazione al prelievo ematico presso una struttura sanitaria finalizzato all’accertamento del tasso alcolemico, qualora l’esecuzione di tale prelievo non avvenga nell’ambito degli ordinari protocolli sanitari, ma sia autonomamente richiesta dalla polizia giudiziaria (Sez. 4, n. 3340 del 22/12/2016 ud., dep. 23/01/2017, rv. 268885); situazione questa che si era verificata nel caso di specie allorchè l’imputato, coinvolto in un sinistro stradale è trasportato in ambulanza presso il Pronto Soccorso, lì rifiutava di prestare il consenso a sottoporsi ad accertamenti diretti alla verifica del tasso alcolemico e dell’eventuale assunzione di sostanze stupefacenti, accertamenti richiesti dalla Polstrada intervenuta sul luogo dell’incidente.

Tal che la Corte accoglieva il sopracitato ricorso annullando senza rinvio il provvedimento impugnato perchè il fatto non sussiste, avendo al contrario i giudici di merito di primo e di secondo grado rigettato l’eccezione difensiva dell’imputato, avente ad oggetto il mancato avvertimento della facoltà di farsi assistere da un difensore, ritenendo non sussistere l’obbligo dell’avviso ove l’imputato sia stato condotto in ospedale per ragioni sanitarie (v. sentenza di primo) e, comunque, abbia rifiutato di sottoporsi all’accertamento (v. sentenza di secondo grado).

Conclusioni

La sentenza in esame è sicuramente condivisibile in quanto in linea con l’orientamento prevalente elaborato dalla Cassazione in subiecta materia.

E’ diritto dunque del conducente di un veicolo, sospettato di avere guidato in stato di ebbrezza, di essere avvisato della facoltà di essere assistito da un difensore.

Discorso diverso è quello in cui il prelievo ematico è compiuto autonomamente dai sanitari in esecuzione di ordinari protocolli di pronto soccorso, in assenza di indizi di reità a carico di un soggetto coinvolto in un incidente stradale e poi ricoverato (così: Cassazione penale, sez. IV, 22/12/2016, (ud. 22/12/2016, dep.23/01/2017),  n. 3340), non rientrando tale modalità di prelievo tra gli atti di polizia giudiziaria urgenti ed indifferibili ex art. 356 c.p.p. mentre il suddetto obbligo è sempre richiesto allorchè l’accertamento de quo venga autonomamente richiesto dalla polizia giudiziaria all’esclusivo fine di accertare il tasso alcolemico del conducente (sì che il personale sanitario, richiesto di effettuare il prelievo, agisce di fatto come longa manus della polizia giudiziaria), in quanto anche per questa ipotesi permane l’obbligo di previo avviso al conducente della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia (così: Cassazione penale, sez. IV, 22/12/2016, (ud. 22/12/2016, dep.23/01/2017),  n. 3340).

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Sentenza collegata

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Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

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