Maltrattamenti e stalking: l’avvocato è gratis

Redazione 25/07/17
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Le vittime di stalking, violenza sessuale e maltrattamenti in famiglia possono sempre accedere al gratuito patrocinio a spese dello Stato, anche se non rientrano nelle categorie di reddito normalmente previste. Una recente sentenza della Corte di Cassazione ha chiarito che in questi casi non è neanche necessario allegare alla domanda alcuna dichiarazione sostitutiva di certificazione. Le vittime possono dunque accedere all’avvocato gratis senza alcuna limitazione di sorta.

Vediamo allora nel dettaglio in che modo è possibile usufruire del gratuito patrocinio per reati di stalking e violenze fisiche e sessuali.

 

Quando il gratuito patrocinio sempre possibile

Il Testo Unico in materia di Spese di Giustizia (T.U.S.G.) stabilisce che l’accesso al gratuito patrocinio è sempre possibile, anche in deroga ai limiti di reddito altrimenti previsti, per le vittime di violenza sessuale, stalking e maltrattamenti.

In particolare, rientrano tra i reati sempre coperti dal gratuito patrocinio i maltrattamenti in famiglia o da parte di convivente (art. 572 del Codice penale), la mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis), la violenza sessuale (art. 609-bis), gli atti sessuali con minorenne (art. 609-quater) e lo stalking (art. 612-bis). Possono inoltre sempre accedere al gratuito patrocinio, se minorenni, le vittime dei reati di riduzione in schiavitù (art. 600), prostituzione minorile (art. 600-bis), pornografia minorile (art. 600-ter), tratta di persone e acquisto di schiavi (artt. 601 e 602) e atti sessuali in presenza di minori (609-quinquies).

 

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Gratuito patrocinio, quali sono i limiti di reddito?

In generale, è possibile accedere al gratuito patrocinio –e quindi all’avvocato gratis e a spese dello Stato– se non si dispone di un reddito sufficiente ad assicurarsi una difesa adeguata. La legge stabilisce che la soglia massima di reddito imponibile ai fini Irpef che bisogna possedere per poter accedere al patrocinio è di 11.369,24 euro. Se però l’interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il limite di reddito è elevato di 1.032,91 euro per ognuno dei conviventi.

Tali importi sono, in ogni caso, soggetti a rivalutazione.

Non è necessario presentare dichiarazioni sostitutive

Chi è vittima di uno dei reati descritti in apertura, dunque, ha diritto a usufruire dell’avvocato a spese dello Stato anche se supera il reddito imponibile Irpef 11.369,24 euro, e più in generale qualunque sia la sua entrata mensile o annuale.

Ebbene, con la sentenza n. 13497/2017 la Corte di Cassazione, trovandosi a giudicare sul caso di una donna vittima di maltrattamenti in famiglia e stalking, ha chiarito che in casi del genere non solo non è necessario rientrare nei limiti di reddito, ma non esiste neanche alcun obbligo di presentare dichiarazioni sostitutive e certificazioni formali di nessun tipo.

Un accesso alla giustizia favorito

È solo necessario, quindi, per le vittime di stalking e violenze, presentare richiesta di ammissione al patrocinio e indicare il processo al quale ci si riferisce, se già pendente. Ogni altro requisito viene a decadere, tanto più che, non indicando il Testo unico alcun limite massimo di reddito, la produzione di un attestato “s’appalesa del tutto superflua” e la sua mancanza è –in sostanza– senza conseguenze.

Il tribunale, allora, non “può”, ma “deve” accogliere la domanda di gratuito patrocinio della donna vittima di violenze. La finalità della norma in questione, conclude la Cassazione, è proprio quella “di assicurare alle vittime di quei reati” un accesso alla giustizia “favorito dalla gratuità dell’assistenza legale”.

Sentenza collegata

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