Importazione di oggetti ad uso personale e documentazione CITIES

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In punto di diritto costituisce solo illecito amministrativo l’importazione di oggetti ad uso personale domestico derivati da esemplari di specie protette, senza la presentazione della prescritta documentazione CITIES emessa dallo Stato estero ove l’oggetto è stato acquistato, nonché la commercializzazione, l’offerta o esposizioni in vendita degli oggetti medesimi

È quanto ha stabilito la Corte di Cassazione, Sezione III Penale, con la sentenza del 3 luglio 2017, n. 31930, ha rigettato il ricorso e confermato quanto già deciso, nel caso de quo, dal Tribunale del riesame di Ancona

 

La vicenda

La pronuncia traeva origine dal fatto che il Tribunale del riesame di Ancona con ordinanza del 14 giugno 2016, accoglieva l’istanza di riesame avanzata da MEVIO e, per l’effetto, annullava il decreto di convalida di sequestro probatorio del Pubblico Ministero avente ad oggetto un pianoforte marca Steinway, con tastiera in avorio, in relazione al reato di cui all’art. 4 della legge 150 del 1992, e ne disponeva l’immediata restituzione all’avente diritto.

Propone ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica e chiede l’annullamento dell’ordinanza.

 

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I motivi di ricorso

Deduce il ricorrente che il Tribunale avrebbe erroneamente escluso la fattispecie di reato sull’erroneo rilievo che il pianoforte in oggetto fosse un strumento/bene ad uso personale o domestico e quindi esente dall’eventuale obbligo di denuncia di detenzione ex art. 5 comma 1 legge 150 del 1992 e ritenuto come legittimamente vendibile, purché attuate le formalità di cui agli art. 5 e 5 bis della medesima legge, e ciò in quanto il pianoforte era stato più volte oggetto di compravendite avvenute illegittimamente senza il certificato CITIES sicché sarebbe sussistente il reato i contestato.

La decisione

La Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi, mediante la citata sentenza n. 31930/2017 ha ritenuto il motivo non fondato ed ha rigettato il ricorso.

A dire della Cassazione il Tribunale di Ancona ha correttamente escluso il fumus del reato di cui all’art. 2 legge 150 del 1992 in relazione alla riesportazione del pianoforte marca Steinway, con tastiera in avorio, in violazione delle disposizioni del Regolamento CE 939/97 e successive modificazioni sul corretto rilievo che:

  • il sequestro era stato disposto dal Corpo Forestale dello Stato a seguito di controlli effettuati in conseguenza della presentazione da parte di soggetto straniero di domanda di certificazione CITIES per ottenere la riesportazione del pianoforte oggetto di compravendita;
  • che dalla documentazione allegata da MEVIO era provata l’avvenuta importazione del pianoforte in epoca antecedente all’entrata in vigore della legge di ratifica della Convenzione di Washington del 1973, essendo stato fabbricato in Germania negli anni 1949/1950 e importato nel 1950 a Torino, oltre alla legittimità in capo al medesimo del suo possesso per effetto di successivi acquisti documentati;
  • che la circostanza che MEVIO aveva messo in vendita il pianoforte non faceva venir meno la qualifica di bene ad uso domestico, atteso che il possesso originario non era mai stato finalizzato alla commercializzazione, sicché doveva essere consentita la vendita, purché attuate le formalità di cui agli artt. 5 e 5 bis della legge n. 150 del 1992 la cui violazione integra una mera sanzione amministrativa.

Al riguardo, deve rammentarsi, quanto al quadro normativo di riferimento, che la legge n. 150 del 1992 ha dato attuazione alla Convenzione di Washington del 3 marzo 1973, sul commercio internazionale della flora e della fauna selvatica, loro prodotti e derivati.

La medesima legge ha previsto regimi differenziati nelle due seguenti ipotesi:

a) importazione, esportazione o riesportazione, vendita, trasporto, anche per conto terzi, detenzione di esemplari protetti;

b) importazione di oggetti di uso personale o domestico relativi a specie protette senza la presentazione della prevista documentazione CITIES emessa dallo Stato estero ove l’oggetto è stato acquistato.

Come previsto dalla legge 150 del 1992, l’art. 2, comma 1, lett. a) sanziona la condotta di “Chiunque, in violazione di quanto previsto dal D.M. Commercio con l’estero del 31 dicembre 1983, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 64 del 5 marzo 1984, importa, esporta o riesporta, sotto qualsiasi regime doganale, vende, espone per la vendita, detiene per la vendita, offre in vendita, trasporta, anche per conto terzi, esemplari di specie indicate nell’Allegato A, appendici 2^ e 3^ – escluse quelle inserite nell’Allegato C, parti 1 – e nell’Allegato C, parte 2, del regolamento (CEE) n. 3626/82 del Consiglio del 3 dicembre 1982, e successive modificazioni” con la pena dell’ammenda o dell’arresto.

Il secondo comma, invece, sanziona in via amministrativa l’importazione di oggetti ad uso personale o domestico relativi a specie indicate nel comma 1, effettuata senza la presentazione della documentazione CITES, ove prevista.

L’art. 7 della suddetta legge prevede espressamente che “Restano valide le deroghe previste dalla citata convenzione di Washington del 3 marzo 1973, di cui alla L. 19 dicembre 1975, n. 874, e dal citato regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni”, cosi richiamando le disposizioni derogatorie per gli oggetti personali o di uso domestico.

Sulla definizione del bene personale o ad uso domestico, è intervenuto il Regolamento CEE del 1997 n. 338, emanato dal Consiglio CE in data 9 dicembre 1096 (che ha abrogato e sostituito il Regolamento n. 3626 del 1982), che all’art. 2 ha definito “gli oggetti personali o domestici” come quelli che appartengono ad un privato e che facciano parte o siano destinati a far parte dei suoi beni ed effetti personali.

Così che la vendita del bene personale (come nel caso della vendita del pianoforte posseduto dal Mondelci musicista) non fa perdere allo stesso la qualità intrinseca di bene personale, ma lo assoggetta semplicemente allo speciale regime differenziato.

Peraltro, poiché il bene contenente parti di specie protette era stato acquistato in data anteriore all’entrata in vigore della citata Convenzione, gli artt. 5 e 5 bis cit. dispongono che, entro novanta giorni dalla entrata in vigore della legge, deve essere fatta denuncia della detenzione degli esemplari/oggetti derivati da esemplari o da parti di esso; che non devono fare denuncia coloro che detengono gli esemplari/oggetti derivati da esemplari o da parti di esso ad uso personale o domestico; che questi beni ad uso personale e/o domestico non possono essere commercializzati, offerti o esposti in venduta, senza la previa denuncia con la modalità previste dall’art. 5 cit., e che la violazione di tale disposizione integra un illecito amministrativo.

Pertanto, costituisce solo illecito amministrativo l’importazione di oggetti ad uso personale domestico derivati da esemplari di specie protette, senza la presentazione della prescritta documentazione CITIES emessa dallo Stato estero ove l’oggetto è stato acquistato, nonché la commercializzazione, l’offerta o esposizioni in vendita degli oggetti medesimi non previamente denunciati ai fini della verifica della regolarità dell’importazione a suo tempo avvenuta ex artt. 5 e 5 bis della legge 150 del 1992, non essendo pertinente il richiamo del P.M. all’art. 8 sexies lett c) della legge 150 del 1992.

Ne consegue che, quanto al caso in esame, correttamente il Tribunale ha escluso il fumus del reato in presenza di una vendita di un bene personale o di uso domestico, importato in data anteriore all’entrata in vigore della citata Convenzione, e per il quale non erano state osservate le prescrizioni di cui agli artt. 5 e 5 bis della medesima legge.

Sentenza collegata

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Avv. Mancusi Amilcare

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