La prescrizione è sospesa durante il tempo delle operazioni peritali

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La prescrizione è sospesa durante il tempo delle operazioni peritali. Tuttavia, le comunicazioni dell’assicurato al perito non sono idonei atti di costituzione in mora.

 

Il fatto.

L’INPS, quale successore ex lege dell’INPDAP, convenne in giudizio l’impresa assicuratrice per sentirla condannare al pagamento dell’indennizzo per i danni subiti da un immobile di sua proprietà, a causa di un evento sismico. La convenuta resistette alla pretesa eccependo, fra l’altro, la prescrizione del diritto. Il Tribunale rigettò la domanda ritenendo che ricorressero le condizioni di cui all’art. 1892 cod. civ.. In accoglimento dell’appello incidentale dell’assicuratore, la Corte di Appello dichiarava prescritto il diritto dell’INPS all’indennità. Ricorreva per cassazione l’INPS.

 

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La decisione.

La sentenza in commento si distingue per aver affermato due principi. Il primo, abbastanza risalente, conferma che deve escludersi che il conferimento al perito dell’incarico di compiere accertamenti sul danno comporti, da parte dell’assicuratore, il riconoscimento del diritto dell’assicurato, atteso che l’attività del tecnico è volta non soltanto a quantificare il danno, ma anche ad accertarne la riconducibilità nell’ambito della copertura assicurativa. Il Supremo Collegio conferma, altresì, che deve egualmente escludersi che tale conferimento determini, di per sé, l’automatica interruzione della prescrizione fino al momento del completamento dell’incarico, secondo il meccanismo riconosciuto operante nel caso in cui le parti abbiano previsto lo svolgimento di una perizia contrattuale (cfr. Cass. n. 14487/2004 e Cass. n. 8674/2009); interruzione che trova giustificazione nell’esistenza di un impedimento di fonte negoziale all’esercizio del diritto fino all’esaurimento delle operazioni tecniche. Né, per altro verso, può ritenersi, secondo la Suprema Corte, che le missive inviate dall’assicurato al perito costituiscano idonei atti di costituzione in mora nei confronti dell’assicuratore, in quanto non rivolte alla parte o a un suo rappresentante legale (bensì a un mero “mandatario tecnico”, secondo la qualificazione datane dal giudice di appello).

Il secondo principio affermato dal Collegio è tuttavia dirompente e viene riportato testualmente: “deve tuttavia ritenersi che la pendenza di un accertamento di natura tecnica disposto dall’assicuratore, di cui l’assicurato sia informato […] e il concomitante ripetuto interessamento dell’assicurato a conoscere gli esiti di tale accertamento non possano risultare privi di significato, se si considera che il fatto stesso della pendenza dell’incarico determina (secondo criteri di ragionevolezza, correttezza ed economia) l’opportunità che le parti ne attendano l’esito prima di adottare ulteriori iniziative, risultando all’evidenza superflue o intempestive attività sollecitatorie o iniziative giudiziarie nei confronti dell’assicuratore fino all’esito degli accertamenti di natura tecnica che lo stesso assicuratore ritiene necessari al fine di determinarsi sulle pretese dell’assicurato”. “Ciò comporta – afferma la Corte – che l’assicurato non debba subire pregiudizio dall’attesa di tale esito, a condizione tuttavia che abbia dimostrato (anche a mezzo di missive indirizzate al tecnico incaricato dall’assicuratore) la persistenza del proprio interesse a far valere la pretesa, di modo che possa ritenersi che il mancato compimento di atti interruttivi nei confronti dell’assicuratore sia dipeso proprio dall’esigenza di attendere l’esito degli accertamenti demandati al perito; ricorrendo tale condizione, sarebbe contrario ai più elementari criteri di ragionevolezza ritenere che la prescrizione continui a decorrere durante il tempo impiegato dall’assicuratore per determinarsi (anche tramite accertamenti di natura tecnica) in merito alla pretesa dell’assicurato che, per parte sua, sia rimasto in vigile attesa di tali determinazioni”.

La Cassazione è esplicita: “si vuol dire, in altri termini, che le comunicazioni dell’assicurato al perito incaricato dall’assicuratore, non idonee come atti di costituzione in mora, valgono senz’altro a dar conto di un persistente interesse dell’assicurato a far valere la propria pretesa e a giustificare l’interruzione del termine di prescrizione fintantoché l’assicurato non venga reso edotto (dal perito o dall’assicurazione) dell’avvenuta ultimazione dell’accertamento, così da potersi orientare sulle iniziative da assumere nei confronti dell’assicuratore e da subire gli effetti dell’eventuale successiva inerzia, anche in termini di maturazione della prescrizione”.

Sentenza collegata

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Lattarulo Carmine

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