Notifica a mezzo posta e mancata consegna del plico, quando si perfeziona?

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La notificazione a mezzo del servizio postale nel caso di mancata consegna o rifiuto di recezione del plico si perfeziona con il decorso di dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata o con il ritiro del piego da parte del destinatario se esso avvenga entro il prescritto periodo di giacenza.

(Ricorso rigettato)

(Orientamento confermato)

(Normativa di riferimento: L., 20-11-1982, n. 890, art. 8)

Il fatto 

Il G.I.P. presso il Tribunale di Catania, con provvedimento in data 1 aprile 2017, dichiarava inammissibile l’opposizione proposta avverso il decreto penale di condanna n. 1778/16, perché divenuto definitivo, in mancanza di tempestiva impugnazione, alla data del 21 novembre 2016.

I motivi addotti nel ricorso per Cassazione

Avverso tale provvedimento proponeva ricorso per cassazione l’interessato, tramite il difensore di fiducia, per erronea applicazione della legge penale in relazione all’art. 149 c.p.c. e 157 e 53 c.p.p..

In particolare ci si lamentava di come, per un verso, non fosse stata seguita la regolare procedura notificatoria, per altro verso, il ricorrente avesse ritirato il plico presso l’ufficio postale solo il 20 marzo 2017.

Le valutazioni giuridiche formulate dalla Corte di Cassazione

La Cassazione riteneva il ricorso infondato alla stregua delle seguenti considerazioni.

Si evidenziava prima di tutto, dall’esame della documentazioni in atti, e segnatamente dall’annotazione dell’agente postale addetto alla spedizione del plico, dell’avviso al destinatario e dal timbro apposto dall’ufficio Postale, come l’atto non fosse stato ritirato entro dieci giorni alla data del 5 novembre 2016, da cui decorreva il termine per proporre opposizione.

Al riguardo si osservava che, ai sensi dell’art. 8 della legge n. 890 del 1982, la notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata contenente l’avviso delle modalità eseguite dall’operatore postale, ovvero dalla data di ritiro del piego medesimo, se anteriore.

Oltre a ciò, si considerava altresì il comma quarto di questa norma di legge che così dispone: “Del tentativo di notifica del piego e del suo deposito è data notizia al destinatario, a cura dell’operatore postale, mediante avviso in busta chiusa a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento che, in caso dì assenza del destinatario, deve essere affisso alla porta d’ingresso oppure immesso nella cassetta della corrispondenza dell’abitazione, dell’ufficio o dell’azienda. L’avviso deve contenere l’indicazione del soggetto che ha richiesto la notifica e del suo eventuale difensore, dell’ufficiale giudiziario al quale la notifica è stata richiesta e del numero di registro cronologico corrispondente, della data di deposito e dell’indirizzo del punto di deposito, nonché l’espresso invito al destinatario a provvedere al ricevimento del piego a lui destinato mediante ritiro dello stesso entro il termine massimo di sei mesi, con l’avvertimento che la notificazione si ha comunque per eseguita trascorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata di cui al periodo precedente e che, decorso inutilmente anche il predetto termine di sei mesi, l’atto sarà restituito al mittente”.

Tal che se faceva conseguire come la notificazione si deve ritenere per eseguita dalla data del ritiro del piego, se anteriore al decorso del detto termine di dieci giorni.

Posto ciò, tornando a trattare il caso di specie, gli ermellini mettevano in risalto che, una volta decorso il termine di dieci giorni per il perfezionamento della notifica, a nulla rilevava la data di ritiro del plico da parte del destinatario, avvenuta entro i sei mesi e precisamente il 20 marzo 2017, poiché non costituisce “dies a quo” per la decorrenza del termine per impugnare.

A sostegno di tale assunto si faceva presente come la stessa Cassazione avesse postulato che la notificazione a mezzo del servizio postale nel caso di mancata consegna o rifiuto di recezione del plico si perfeziona con il decorso di dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata o con il ritiro del piego da parte del destinatario se esso avvenga entro il prescritto periodo di giacenza (Sez. 3, n.11938 del 10/11/2016, Rv.270306; Sez. 3, n.32119 del 11/6/2013, Rv.257052).

Conclusioni

La sentenza è sicuramente condivisibile in quanto in essa si fa una corretta applicazione di quanto statuito dall’art. 8 della legge n. 890 del 1982.

Pertanto, sul piano pratico, ciò comporta che, una volta decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata, ove il ritiro dell’atto notificato non avvenga prima che maturi questo lasso di tempo, si deve fare riferimento a tale momento per calcolare i termini processuali a nulla rilevando dunque il ritiro dell’atto in un momento successivo.

Al contrario, una argomentazione giuridica volta a sostenere il contrario difficilmente potrebbe essere accolta in sede giudiziaria e ciò proprio alla luce di quanto statuito dall’art. 8 della legge n. 890/1982 e dalla giurisprudenza di legittimità formatasi sul punto.

 

Sentenza collegata

59317-1.pdf 184kB

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Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

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