Firma della nota d’iscrizione a ruolo, non salva il ricorso improcedibile

Redazione 04/06/18
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Non è attestazione implicita

Deve dirsi improcedibile il ricorso avverso una sentenza di condanna, laddove manchi qualsiasi attestazione di conformità, da parte del difensore, del provvedimento impugnato notificato via Pec. A tal fine, non può giovare al ricorrente una sorta di “implicita” attestazione di autenticità, che si vorrebbe desunta dalla firma della nota di iscrizione a ruolo e di deposito in cancelleria.

Tale firma, infatti, non può definirsi equipollente alla pura e semplice, nonché perfettamente esigibile, condotta di separata ma espressa asseverazione o attestazione di autenticità/conformità all’originale della sentenza ricevuta a mezzo posta elettronica certificata; l’unica prevista dalla normativa. La sottoscrizione della nota di iscrizione a ruolo, infatti non è finalizzata a certificare alcunché, ma solamente ad elencare, sotto la responsabilità del legale sottoscrivente, gli atti che si depositano.

E’ tutto quanto chiarito dalla Corte di Cassazione, sesta sezione civile, con ordinanza n. 12609 del 22 maggio 2018, nell’ambito di una controversia instaurata da un commerciante per il risarcimento dei danni a carico di un uomo e del Condominio appaltante i lavori, per aver subito un furto al proprio esercizio commerciale, facilitato dall’impalcatura dei lavori edili in corso nell’edificio.

Improcedibilità, per mancanza di attestazione nel provvedimento impugnato

La Cassazione ha dichiarato improcedibile il ricorso proposto dal soggetto condannato al risarcimento, chiarendo quanto segue. Nel caso de quo, la notifica della sentenza gravata ha avuto luogo a mezzo Pec, per cui deve farsi applicazione del principio secondo cui “ai fini del rispetto di quanto imposto dall’art. 369 comma 2 n. 2 c.p.c., il difensore che propone ricorso per Cassazione contro un provvedimento che gli è stato notificato con modalità telematiche, deve depositare presso la cancelleria della Corte di Cassazione copia analogica, con attestazione di conformità ex art. 9 commi 1-bis e 1-ter Legge n. 53/1994, del messaggio di posta elettronica ricevuto, nonché della relazione di notifica e del provvedimento impugnato, allegati al messaggio”.

Ora, nella specie, manca qualsiasi attestazione di conformità a firma dell’avvocato del ricorrente, sia nella copia della sentenza, sia nella stampa o copia cartacea relativa alla relata di notifica da lui ricevuta (ossia, del messaggio di Pec pervenuto al destinatario); sicché difettano i requisiti del deposito dell’una e dell’altra, come previsti dall’art. 369 c.p.c.

Né può giovare al ricorrente – conclude la Corte Suprema – il fatto che il difensore abbia firmato la nota di iscrizione a ruolo e deposito in cancelleria; una firma che non vale a sanare le mancanze del ricorso, non essendo equivalente all’attestazione di conformità all’originale della sentenza ricevuta via Pec.

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