Paziente danneggiato, onere di dimostrare il nesso causale tra condotta del medico e danno

Avv. Pin Monia 21/08/18
Scarica PDF Stampa
Oggetto: responsabilità del professionista: Medico – Onere della prova

Esito del procedimento: rigetto

Normativa in rilevo : art. 1218 c.c.; art. 2697 c.c.

Orientamento: consolidato

La  Corte di Cassazione con l’ordinanza sopra citata conferma l’orientamento consolidatosi in sede di legittimità secondo il quale nei giudizi di risarcimento del danno da responsabilità medica, compete al  paziente, che si assuma danneggiato, dimostrare l’esistenza del nesso causale tra la condotta del medico e il danno del quale si chiede il risarcimento, il quale va assolto dimostrando, con qualsiasi mezzo di prova, che la condotta del sanitario è stata, secondo il criterio del “più probabile che non”[1], la causa del danno.

Ne consegue che se al termine dell’istruttoria non risulti provato il nesso tra condotta ed evento, per essere la causa del danno lamentato dal paziente rimasta incerta, la domanda deve essere rigettata.

Il Fatto e i motivi di ricorso in Cassazione

Lo ha affermato la Corte di Cassazione, Terza sezione civile, con l’Ordinanza  n.19204/2018, pronunciandosi sulla domanda risarcitoria proposta dalle figlie di una donna deceduta, mentre era ricoverata in ospedale, nei confronti della competente Unità Sanitaria Locale, avente ad oggetto i danni, patrimoniali e non, asseritamene subìti a seguito della morte della madre.

Le attrici, dopo aver impugnato la decisione di prime cure dinnanzi alla Corte d’Appello competente ed aver visto confermata la pronuncia di primo grado con condanna delle medesime alle spese di giudizio, propongono ricorso  in Cassazione, fondandolo  su due motivi, lamentando :

– la violazione e la falsa applicazione dell’art. 1218 c.c. per avere errato, a loro dire, la Corte territoriale nell’individuazione del contenuto dell’onere della prova di chi agisce per responsabilità contrattuale[2];

-l’omesso esame circa un fatto decisivo del giudizio per avere la Corte Territoriale aderito acriticamente alla C.T.U. senza tenere in debita considerazione le risultanze emerse in corso di causa e dalla documentazione versata in atti.

La decisione della Corte

I Giudici, rigettando la domanda risarcitoria avanzata dalle figlie, chiariscono, in particolare, che l’art. 1218 Cod. Civ. non esonera il creditore dalla dimostrazione del nesso di causa tra la condotta del debitore e il danno del quale si chiede il risarcimento.

Inoltre, precisa  la Suprema Corte il principio di vicinanza dell’onere della prova[3]  non coinvolge il nesso causale fra la condotta dell’obbligato e il danno lamentato dal creditore, rispetto al quale si applica la distribuzione dell’onus probandi  di cui all’art. 2697 c.c.  Tale  disposizione, prosegue la Corte  di Cassazione, ponendo a carico dell’attore la prova degli elementi costitutivi della propria pretesa non permette di ritenere che l’asserito danneggiante debba farsi carico della “prova liberatoria” rispetto al nesso di causa. Infine ribadisce la Cassazione che la prova dell’avvenuto adempimento o della correttezza della condotta è posta a carico del debitore della prestazione e non può valere in senso contrario, il riferimento, contenuto nell’artigianello c.c., alla “causa” là dove richiede al debitore di provare “che l’inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa  a lui non imputabile”.

Volume consigliato 

[1] Nella responsabilità penale e civile, come noto, sono diversi i criteri per accertare l’esistenza del nesso eziologico tra condotta ed evento. Nel diritto penale, l’accertamento del nesso causale esige la quasi certezza (al di là di ogni ragionevole dubbio), in campo civile, invece, potrà dirsi esistente quando sia soddisfatto il criterio del “più probabile che non” in virtù del quale basta che la condotta esaminata abbia contribuito ad aumentare il rischio del verificarsi degli eventi lesivi che la norma che è stata violata per colpa tentava, invece, di prevenire.

[2]        Nel caso del medico, dipendente della struttura sanitaria, l’orientamento giurisprudenziale è mutato nel corso del tempo, si è passati così dal considerare la natura della responsabilità del medico da extracontrattuale, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità e di merito in diverse pronunce risalenti ai primi anni ‘90, a contrattuale con la pronuncia Corte di Cassazione Civ., 22 gennaio 1999, n. 589 .

         Secondo tale pronuncia anche l’ipotesi in cui la responsabilità del medico non si fondi su un vero e proprio rapporto contrattuale, come accade nel caso in cui sia dipendente del servizio sanitario pubblico, il medico, è un soggetto al quale lo Stato consente di esercitare una attività professionale, che incidendo su un bene costituzionalmente garantito, quale la salute, deve essere esercitata secondo le regole dell’arte, a prescindere dalla sussistenza o meno di un vero e proprio contratto tra medico e paziente. Il mancato raggiungimento di questo standard originerà una responsabilità di natura contrattuale o meglio da contratto sociale. Il medico, infatti, pur non essendo stato scelto dal paziente, all’atto del ricovero instaura con quest’ultimo un rapporto ben preciso, con annesse obbligazioni, e ciò per il solo fatto di essere venuto in contatto con il malato. Nasce così un vincolo contrattuale tra medico e paziente indipendentemente dalla stipula di un contratto ed in virtù dell’affidamento che il paziente pone nelle competenze di un professionista abilitato alla professione a prescindere dallo status di libero professionista o di dipendente di una struttura sanitaria pubblica.

[3]          Principio di vicinanza dell’onere della prova in virtù del quale il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l’adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell’inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell’onere della prova del fatto estintivo dell’altrui pretesa, costituito dall’avvenuto adempimento.

Sentenza collegata

61031-1.pdf 140kB

Iscriviti alla newsletter per poter scaricare gli allegati

Grazie per esserti iscritto alla newsletter. Ora puoi scaricare il tuo contenuto.

Avv. Pin Monia

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento