Corte di Cassazione – II sez. pen. – sentenza n. 30399 del 05-07-2018

Redazione 22/10/18
Scarica PDF Stampa
In tema di autoriciclaggio, la Seconda sezione penale ha affermato che, la disposizione di cui all’art. 648 ter 1, comma quarto, cod. pen., che esclude la punibilità nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità vengano destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale, deve essere interpretata nel senso per cui l’agente può andare esente da responsabilità esclusivamente se utilizzi e goda dei beni provenienti dal delitto presupposto in modo diretto, senza compiere su di essi alcuna operazione atta ad ostacolare concretamente l’identificazione della loro provenienza delittuosa.

Redazione