Niente procedura ex art. 12, c. 2 D.Lgs. 36/2018, se la persona offesa è parte civile ed il reato è prescritto

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Relativamente al reato di cui al novellato art. 646 cod. pen. già perseguibile d’ufficio ove fosse contestata l’aggravante di cui all’art. 61 n. 11 cod. pen., non va attivata la procedura di cui all’art. 12/2 dlgs n. 36/2018, ove la persona offesa si sia costituita parte civile – restando irrilevante che la parte civile abbia successivamente abbandonato il processo – ed il reato sia stato comunque già dichiarato prescritto nel giudizio di merito.

(Ricorso dichiarato inammissibile)

(Nuovo orientamento)

(Normativa di riferimento: D.lgs., 10/04/2018, n. 36,  art. 12, c. 2)

Il fatto

La Corte di Appello di Napoli, riqualificato il reato di cui all’art. 314 cod. pen. in quello di cui all’art. 646 cod. pen., lo dichiarava estinto per intervenuta prescrizione.

I motivi addotti nel ricorso per Cassazione

Contro la suddetta decisione, l’imputato, a mezzo del proprio difensore, proponeva ricorso per cassazione deducendo la violazione dell’art. 336 cod. proc. pen. in quanto, in mancanza di querela da parte delle persone offese, la Corte avrebbe dovuto dichiarare la non procedibilità.

Le valutazioni giuridiche formulate dalla Corte di Cassazione

La Cassazione dichiarava inammissibile il ricorso proposto reputando la censura ivi proposta manifestamente infondata.

In particolare la Corte osservava in via preliminare che l’imputato – direttore di un ufficio postale – veniva tratto a giudizio per due capi d’imputazione aventi ad oggetto sempre il medesimo fatto, ossia l’essersi appropriato di somme di cui aveva la disponibilità per ragioni del servizio che svolgeva: il primo per il reato di cui all’art. 314 cod. pen. (capo sub 1); il secondo per il reato di cui agli artt. 56/314 cod. pen. (capo sub 2) e, il Tribunale di Napoli, riqualificava il reato di cui agli artt. 56/314 cod. pen. in quello di tentata truffa aggravata dall’art. 61 n. 11 cod. pen. e lo condannava per il reato di peculato, reato, invece, che, come esposto poco prima, la Corte di Appello – dopo averlo a sua volta riqualificato in quello di cui all’art. 646 cod. pen. – dichiarava estinto per prescrizione.

Alla stregua di quanto si è appena illustrato, ad avviso dei giudici di Piazza Cavour, si riteneva del tutto evidente come l’aggravante di cui all’art. 61 n. 11 cod. pen. – essersi appropriato delle somme di cui aveva la disponibilità per ragioni di servizio – correttamente ritenuta dal tribunale per il capo sub 2), dovesse ritenersi contestata, sebbene implicitamente, anche per il capo sub 1) per la semplice ragione che il fatto è sempre il medesimo traendo la sua origine dalla circostanza che l’imputato potè appropriarsi delle somme di cui al capo d’imputazione solo in virtù del fatto che di quelle somme ne aveva la disponibilità per ragioni di servizio: il che integrava, appunto, gli estremi di cui all’art. 61 n. 11 cod. pen. che rende il reato perseguibile d’ufficio ex art. 646/3 cod. pen..

Posto ciò, gli Ermellini pervenivano alla medesima conclusione anche a seguito del novellato art. 646 cod. pen. (ex art. 10 dlgs n. 36/2018 entrato in vigore il 09/05/2018) ora procedibile a querela (salvo per l’ipotesi di cui al nuovo art. 649 bis cod. pen.) da accertarsi con la procedura di cui all’art. 12 dlgs cit., in quanto: a) risultava dagli atti che le Poste Italiane si fossero costituite parte civile nel procedimento penale a carico dell’imputato, sebbene, successivamente alla costituzione, «abbandonava il processo e non rassegnava le proprie conclusioni» (cfr sentenza di primo grado): si doveva, quindi, applicare quella consolidata giurisprudenza secondo la quale «nei reati perseguibili a querela di parte, la persona offesa può esprimere la volontà di punizione senza l’impiego di formule particolari, ed il giudice può desumerne la sussistenza anche da atti che non contengono la sua esplicita manifestazione, sicché tale volontà può essere riconosciuta anche nell’atto con il quale la persona offesa si costituisce parte civile»: ex plurimis Cass. 19077/2011 Rv. 250318; Cass. 29205/2016 riv 267619, rimanendo del tutto irrilevante la circostanza che la suddetta parte civile, successivamente alla costituzione, non avesse più coltivato l’azione civile; b) il principio secondo il quale «la pretesa punitiva non può avere ingresso o non può essere proseguita se facciano difetto le condizioni all’uopo stabilite dalla legge, e di conseguenza prima della questione relativa all’applicazione della causa estintiva del reato si presenta quella della procedibilità o proseguibilità dell’azione penale» è applicabile soltanto nel caso di contemporanea sussistenza, allo stato degli atti, sia di una causa di impromuovibilità o di improseguibilità dell’azione penale, sia di una causa di estinzione del reato mentre qualora, invece, tale coesistenza o concorso non sia attuale ma solo potenziale, vale la regola dell’immediata declaratoria posta dall’art. 152 cod. proc. pen. [rectius: ora art. 129 cod. proc. pen.] con la conseguenza che, in caso di coesistenza (attuale e non solo potenziale) fra una causa di estinzione del reato ed una causa di improseguibilità dell’azione penale (ad es. diniego di autorizzazione a procedere) va data prevalenza a questa seconda causa»: in terminis SSUU 5540/1982 Rv. 154076 (in motivazione).

Tal che, alla stregua di ciò, essendo stata già dichiarata la prescrizione al momento dell’entrata in vigore del Dlgs cit. e prevalendo la già dichiarata causa di estinzione, la Cassazione, come visto prima, addiveniva a dichiarare inammissibile il ricorso proposto in virtù del seguente principio di diritto: “relativamente al reato di cui al novellato art. 646 cod. pen. già perseguibile d’ufficio ove fosse contestata l’aggravante di cui all’art. 61 n. 11 cod. pen., non va attivata la procedura di cui all’art. 12/2 dlgs cit, ove la persona offesa si sia costituita parte civile – restando irrilevante che la parte civile abbia successivamente abbandonato il processo – ed il reato sia stato comunque già dichiarato prescritto nel giudizio di merito”.

Conclusioni

La sentenza si palesa condivisibile in quanto si allinea lungo il solco di pregressi orientamenti nomofilattici.

Difatti, nell’addivenire alla conclusione a cui è pervenuta (non necessario applicare la procedura di cui all’art. 12, c. 2, decreto legislativo n. 36/2018), la Corte si è avvalsa di quei costanti orientamenti nomofilattici con cui è stato postulato, da un lato, che nei reati perseguibili a querela di parte, la persona offesa può esprimere la volontà di punizione senza l’impiego di formule particolari, ed il giudice può desumerne la sussistenza anche da atti che non contengono la sua esplicita manifestazione, sicchè tale volontà può essere riconosciuta anche nell’atto con il quale la persona offesa si costituisce parte civile, dall’altro, che, in caso di coesistenza (attuale e non solo potenziale) fra una causa di estinzione del reato ed una causa di improseguibilità dell’azione penale (ad es. diniego di autorizzazione a procedere), va data prevalenza a questa seconda causa.

Ad avviso di chi scrive, inoltre, non è parimenti necessario attivare la suddetta procedura anche nel caso in cui il reato non sia prescritto, ma la parte offesa si sia costituita parte civile ben potendo la comunicazione di cui all’art. 12, c. 2, decreto legislativo n. 36/2018 (vale a dire l’informazione da doversi fornire alla vittima della facoltà’ di  esercitare  il diritto di querela) essere fornita direttamente alla persona offesa presente in udienza, o indirettamente per il tramite del suo difensore.Non è prevista difatti alcuna sanzione processuale in caso di violazione di quanto prescritto dalla norma giuridica appena citata, e quindi, ad opinione dello scrivente, ben si può arrivare allo scopo richiesto da questa disposizione legislativa in forme diverse da quelle ivi prescritte.

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