Infortunio sul lavoro e malattia professionale rientrano nel periodo di comporto

Scarica PDF Stampa
Le assenze del lavoratore dovute ad infortunio sul lavoro o malattia professionale sono normalmente computabili nel periodo di conservazione del posto di lavoro previsto dall’art. 2110 c.c. Tale computabilità viene esclusa solo quando in relazione ai suddetti eventi ed alla loro genesi sussista una responsabilità del datore di lavoro ex art. 2087 c.c. 7.

Il caso

Una società impugnava la decisione del tribunale con cui era stata dichiarata l’illegittimità del licenziamento intimato per superamento del periodo di comporto.
In particolare, la ricorrente, dopo aver rilevato la riconducibilità di quanto accaduto ad un infortunio sul lavoro (segnatamente, un infortunio in itinere verificatosi lungo il tragitto che conduceva alla fermata dell’autobus per il rientro a casa della dipendente), aveva eccepito che la lavoratrice nulla aveva allegato circa l’addebitabilità dell’evento alla condotta violativa delle norme di sicurezza da parte del datore di lavoro.
In sostanza, la ditta lamentava la mancata applicazione dei principi sanciti dalla Corte di legittimità, ovverosia che le assenze del lavoratore dovute ad infortunio sul lavoro o a malattia professionale sono normalmente computabili nel periodo di conservazione del posto di lavoro (c.d. comporto) ex art. 2110 c.c. e che per sottrarle da tale periodo è necessario che in relazione ai predetti eventi lavorativi ed alla loro genesi sussista una responsabilità del datore di lavoro per la mancata adozione delle misure di sicurezza.

La decisione della Corte

La Corte di Appello nell’accogliere il gravame proposto, e quindi nel ritenere la legittimità del licenziamento intimato, ha accertato l’avvenuto superamento del periodo di comporto da parte dell’appellata in ragione dell’infortunio occorsole.
Preliminarmente – specifica il Collegio adito – deve rilevarsi come l’infortunio in itinere, che ai sensi dell’art. 12 del d.lgs. n. 38/2000 vanta la medesima copertura assicurativa prevista dal d.P.R. n. 1124/65, rientra nel genus degli infortuni sul lavoro e soggiace alla medesima disciplina collettiva e legale (Cass. n. 14756/13).
Per le suddette motivazioni, diversamente da quanto statuito dal tribunale, e facendo corretta applicazione dei principi espressi dai Giudici di legittimità, le assenze dovute ad infortunio lavorativo o malattia professionale sono normalmente computabili nel periodo di conservazione del posto di lavoro previsto dall’art. 2110 c.c. la cui determinazione è da questa norma rimessa alla legge, alle norme collettive, all’uso o alla equità (vedasi, da ultimo, Cass. n. 15972/17).
La suddetta computabilità non si verifica allorquando i suddetti eventi non solo abbiano avuto origine in fattori di nocività insiti nelle mansioni lavorative espletate e comunque presenti nell’ambiente di lavoro, ma altresì quando il datore di lavoro sia responsabile di tale situazione nociva e dannosa per essere egli inadempiente all’obbligazione contrattuale a lui facente carico ai sensi dell’art. 2087 c.c.; norma che gli impone di porre in essere tutte le misure necessarie – secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica – per la tutela dell’integrità fisica e della personalità morale del lavoratore.
Per quel che riguarda il versante probatorio, spetta al lavoratore che lamenti di aver subito, a causa delle mansioni svolte, un danno alla salute l’onere di provare sia l’esistenza di tale danno e sia la nocività dell’ambiente lavorativo, oltre che il correlato nesso causale; ove vengano provate le suddette circostanze, incomberà, poi, sul datore l’onere di provare sia l’avvenuta adozione di tutte le misure necessarie ad impedire il verificarsi del danno e sia la non ricollegabilità tra la malattia o infortunio del dipendente e l’inosservanza dei suddetti obblighi di sicurezza (in tal senso, ex plurimis, Cass. n. 22710/15, Cass. n. 18626/13).
Tale condizione – prosegue il Collegio – non ricorre nel caso in specie trattandosi di infortunio in itinere, verificatosi quando la dipendente, dopo essere uscita dal lavoro, si stava recando a prendere l’autobus per rientrare nella sua abitazione.
Esaminando, poi, il CCNL di competenza (ovvero quello applicabile alle aziende del c.d. terziario), lo stesso non pone alcuna distinzione, sotto il profilo della maturazione del comporto, tra malattia professionale, infortunio sul lavoro e malattia generica.
Il contratto collettivo in parola si limita a riconoscere al dipendente, che versi in una delle suddette condizioni, la possibilità di richiedere una aspettativa fino alla cessazione della corresponsione dell’indennità di inabilità temporanea da parte dell’Inail.
Ciò detto, l’infortunata – concludono i Giudici – non ha provato né tantomeno allegato di aver richiesto l’aspettativa in discorso al fine di conseguire il diritto alla conservazione del posto di lavoro oltre il termine contrattualmente previsto di 180 giorni, sicché la sua domanda volta all’accertamento dell’illegittimità del recesso deve essere respinta.
Laddove, infatti, il lavoratore, infortunato sul lavoro o affetto da malattia professionale non formuli – come avvenuto nel caso in esame -, prima della scadenza del 180^ giorno di assenza dal lavoro, siffatta domanda di aspettativa, lo stesso potrà essere licenziato per superamento del comporto alla scadenza del termine ordinario di conservazione dl posto.

Volume consigliato

Mobbing. Tutele processuali e percorsi psiconeuroimmunologicii

Il presente testo, con materiale online tra cui formuario e giurisprudenza, è strumento operativo sia per i professionisti che per chiunque si trovi ad affrontare le problematiche connesse al fenomeno del mobbing. Si analizza l’argomento sotto due aspetti: uno giuridico e l’altro medico. Da un punto di vista giuridico si prende in considerazione il fenomeno in esame sia sotto il profilo sostanziale che processuale, indicando nel dettaglio i singoli comportamenti mobbizzanti, le responsabilità e le possibili tutele (giuridiche ed extragiuridiche) da attivare. La dignità della persona umana e il rispetto nei confronti dei lavoratori nei luoghi di lavoro costituiscono un punto qualificante della convivenza civile e, al contempo, una misura incentivante per una maggiore produzione lavora- tiva. Infatti, un ambiente di lavoro, dove siano bandite forme di violenza morale nei confronti dei lavoratori costituisce un punto essenziale anche per la migliore produttività aziendale. Invece, da un punto di vista medico, si analizza, in primis, il ruolo svolto dallo stress, sia acuto sia cronico, nell’innescare cambiamenti nella fisiologia dell’intestino e nella salute mentale e, in secondo luo- go, si presentano le principali metodiche utilizzate per rilevare una situazione di stress da lavoro correlato, attraverso l’impatto che quest’ultimo ha sulla salute psico-fisica del lavoratore.  Nicola Botta, laureato in Pedagogia, in Psicologia clinica, in Medicina e Chirurgia e specializzato in Psicoterapia Cognitiva e Psiconeuroimmunologia. Dal 1983 ad oggi lavora come Psicologo Clinico presso l’Asl di Salerno. È stato docente di Psicologia del Lavoro dal 2006 al 2011 presso l’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli. Attualmente, è docente di Psiconeuroimmunologia presso l’Open Academy of Medecine, a Venezia. Dal 1999 è responsabile del Servizio di Psicologia Clinica e Psicoterapia presso l’UOSM DS 67, dell’Asl di Salerno. Dal 2000 si occupa di mobbing come coordinatore del gruppo di lavoro presso la stessa Asl. Autore di numerosi libri e scritti in materia del mobbing. Rocchina Staiano, Avvocato, Docente in Diritto della Previdenza ed assicurazioni sociali e in Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro presso l’Università di Teramo; Docente/formatore in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, ai sensi del D.M. 5 marzo 2013; Docente in vari Corsi di formazione e di master; Membro dei collegi dei probiviri della Cisl Regione Campania; Componente esterno della Commissione Lavoro e della Commis- sione Rapporti Internazionali UE del CNF; Consigliera di Parità della Provincia di Benevento. Autrice di numerose pubblicazioni e di contributi in riviste, anche telematiche.  

Nicola Botta – Rocchina Staiano | 2018 Maggioli Editore

34.00 €  32.30 €

Sentenza collegata

63035-1.pdf 88kB

Iscriviti alla newsletter per poter scaricare gli allegati

Grazie per esserti iscritto alla newsletter. Ora puoi scaricare il tuo contenuto.

Apollonio Gianfranco

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento