Corresponsione somme per mantenimento in servizio a tempo indeterminato (Cons. Stato n. 2111/2012)

Redazione 13/04/12
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FATTO

La ricorrente è componente della équipe socio – psico – pedagogica operante presso il Comune di Aieta, già in rapporto convenzionale. Con successiva delibera consiliare del 16 novembre 1993 n. 246 detta Amministrazione ha disposto il mantenimento in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato del personale di che trattasi, ivi compresa l’odierna ricorrente,determinandone il relativo trattamento economico. Ciò posto la ricorrente, con ricorso al TAR per la Calabria, reclamava il mancato pagamento, a titolo retributivo, delle competenze, relative ai mesi di giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre 1994, all’intero anno 1995 e quindi ai mesi di aprile, maggio, giugno e dicembre 1998, (comprensive di sorte capitale, interessi e rivalutazione dalla data di spettanza al 31 maggio 2000), oltre ulteriori interessi e rivalutazione fino al’effettivo soddisfo.
Il Tribunale adito, con sentenza n. 93/2002, accoglieva in parte il ricorso, riconoscendo i crediti della ricorrente a far data dal 17 luglio 1995.
I pregressi crediti di cui si chiedeva il riconoscimento, viceversa, venivano dichiarati prescritti.
Avverso tale capo della predetta sentenza, la ricorrente ha interposto l’odierno appello chiedendone la riforma.
Non si è costituita in giudizio l’amministrazione regionale intimata.
Alla pubblica udienza del 15 novembre 2011 la causa è stata trattenuta per la decisione.

 

DIRITTO

1. L’appello è fondato

2. Con l’unico mezzo di gravame la ricorrente censura la gravata sentenza del TAR Calabria, laddove ha ritenuto che “l’eccezione di prescrizione del credito, avuto riguardo al termine quinquennale di prescrizione previsto per i crediti retributivi in tema di pubblico impiego, è fondata con riferimento ai crediti relativi ai periodi antecedenti il quinquennio che precede la proposizione del ricorso, e cioè i crediti relativi al 1994 e quelli relativi al 1995 maturati fino alla data del 17 luglio”.
Assume, al riguardo, che tale conclusione è frutto di un palese errore in punto di fatto, atteso che nessuna prescrizione è maturata prima del 1995 per la presenza di specifici atti interruttivi della stessa.

3. La doglianza è da condividere.
Ed invero dalla documentazione versata agli atti della causa risulta che:
– con lettera del 10-06-1997, prot. 1862, il Sindaco del Comune di Aieta chiedeva alla Regione Calabria una integrazione di fondi per il pagamento delle spettanze dovute e non pagate per un totale di £ 9.400.000 a saldo delle competenze ed accessori per l’anno 1997 in favore delle operatrici dell’équipe socio-psico-pedagogica operanti nel comune. Inoltre allegava il rendiconto delle somme pagate e nel contempo chiedeva la necessaria copertura finanziaria complessiva ( di £ 173.928.000) quale “fabbisogno occorrente per il saldo degli anni 1994, 1995 e 1997;
– con lettera del 2.3.1998, prot. 722, il Sindaco del Comune di Aieta chiedeva alla Regione Calabria i fondi (£ 150.000.000) per poter pagare le operatrice dell’equipe per l’anno 1998. Inoltre chiedeva l’ulteriore somma di £ 164.528.000 per liquidare gli arretrati 1994 e 1995. Infine chiedeva di poter utilizzare la somma residuale di £ 1.970.490 per l’anno 1998;
– con lettera del 30.10.1998, prot. 3294, il Sindaco del Comune di Aieta inviava alla Regione Calabria i prospetti contabili di quanto dovuto dal mese di Giugno 1993 al mese di Giugno 1998.
Più specificamente nella scheda riepilogativa della ricorrente venivano dettagliatamente indicate le somme dovute (per differenze) ed alla pagina finale veniva riepilogato il saldo differenziale relativamente agli anni 1994, 1995 e fino al 30.06.1998;
– l’odierna appellante, con lettera a .r n. 4291, del 31 maggio 1999 ricevuta dalla Regione Calabria in data 7.6.1999, lamentava congiuntamente alle altre colleghe di lavoro il mancato pagamento degli arretrati 1994, 1995 e1998 e chiedeva anche la tassazione separata in sede di pagamento;
– l’odierna appellante, con lettera a.r. del 12.10.1999, unitamente alle colleghe dell’équipe, lamentava il mancato pagamento degli arretrati anni 1994, 1995 e 1998, sollecitava la immediata liquidazione degli arretrati ed infine avvisava che “la presente vale come interruzione dei termini prescrizionali”.
Tanto permesso, è di tutta evidenza come a seguito degli atti di formale riconoscimento del debito di lavoro da parte dell’amministrazione responsabile della gestione del personale e degli atti di formale richiesta di liquidazione del corrispondente credito da parte della ricorrente, la eccepita prescrizione non si sia giuridicamente verificata contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice.

4. Per le ragioni esposte il ricorso è fondato e conseguentemente, in parziale riforma della sentenza appellata, va riconosciuto il diritto della ricorrente alla corresponsione degli emolumenti per il servizio reso dal giugno 1994 al luglio 1995, con conseguente condanna dell’amministrazione al pagamento delle somme a tale titolo dovute oltre gli interessi legali, dal giorno del dovuto fino al soddisfo.
Le spese seguono la soccombenza, e si liquidano come in dispositivo.

 

P.Q.M.

 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, definitivamente pronunciando sul ricorso in appello di cui in epigrafe lo accoglie e, per l’effetto, in parziale riforma della sentenza gravata:
-dichiara il diritto della ricorrente alla corresponsione degli emolumenti retributivi per il servizio reso dal giugno 1994 al luglio 1995;
-condanna la Regione Calabria al pagamento in favore della ricorrente delle somme a tale titolo dovute, oltre gli interessi legali fino al soddisfo.
Condanna la Regione Calabria al pagamento in favore della ricorrente delle spese e degli onorari del doppio grado di giudizio che si liquidano in euro 4.000,00 (quattromila).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 novembre 2011

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