Dies a quo della conversione di pensione di invalidità in quella di vecchiaia (Cass. n. 21737/2012)

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Massima

La conversione della pensione di invalidità in pensione di vecchiaia non opera automaticamente al compimento dei requisiti anagrafici e contributivi previsti per quest’ultima prestazione, essendo necessario che l’interessato presenti domanda di trasformazione. Ne consegue che, ove l’interessato abbia presentato istanza per la conversione del trattamento previdenziale, la pensione di vecchiaia decorrerà dal giorno successivo a quello della domanda.

 

 

1. Questione

E’ stato adito il giudice del lavoro di Roma per ottenere la trasformazione della pensione di invalidità, di cui godeva in base alla normativa precedente a quella della Legge n. 222 del 1984, in pensione di vecchiaia, ai sensi della detta Legge n. 222 del 1984, articolo 1, comma 10; cosa che è stata concessa.

Tale sentenza è stata confermata anche in appello, che ha ritenuto sussistente il diritto al mutamento della pensione di invalidità in pensione di vecchiaia, in assenza nell’ordinamento previdenziale di un principio ostativo in tal senso, a decorrere dalla data di maturazione dei prescritti requisiti anagrafici e contributivi.

Avverso tale sentenza ricorre per cassazione l’Inps, la Cassazione accoglie il ricorso. Nel caso di specie, non è, infatti, in contestazione il diritto alla trasformazione, ma solo il diritto ad una più remota decorrenza della pensione di vecchiaia), con la declaratoria del diritto della controricorrente alla trasformazione della pensione di invalidità in pensione di vecchiaia solo a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda di conversione del trattamento previdenziale.

 

2. Orientamento giurisprudenziale

Non è qui in questione il problema della mutabilità del titolo di pensione, già ammessa dalla giurisprudenza di questa Corte con la sentenza delle Sezioni unite n. 8433 del 4 maggio 2004, che, risolvendo il contrasto creatosi all’interno della sezione lavoro, ha ritenuto possibile la trasformazione della pensione di invalidità (ante L. 222/1984) in pensione di vecchiaia. E’ altresì incontestato che per la trasformazione sia necessaria la domanda dell’interessato, giacchè la contribuzione indistinta e globale versata specifica i suoi effetti rispetto ad eventi che si succedono cronologicamente durante il rapporto assicurativo, per cui è coerente con il sistema l’utilizzazione della posizione assicurativa secondo il verificarsi degli eventi, ed anche se l’assicurato ha accettato la prestazione conseguente al verificarsi del primo evento, non per questo perde il diritto alla prestazione prevista per un secondo evento, stante che la prima non ha esaurito il rapporto previdenziale e che i contributi sono versati senza distinzione per tutti i rischi coperti dall’assicurazione.

Il problema verte invece sulla decorrenza della trasformazione medesima, e cioè se questa debba determinarsi dal primo giorno del mese successivo alla proposizione della domanda, oppure se, ferma la necessità della domanda, la pensione di vecchiaia debba farsi decorrere retroattivamente, ossia al compimento dell’età pensionabile.

 

3. Rassegna giurisprudenza

La trasformazione della pensione di invalidità acquisita nella vigenza del regime di cui all’art. 10 del R.D.L. 636/1939, in pensione di vecchiaia è consentita solo se sussistono i requisiti assicurativi e contributivi propri di quest’ultima prestazione – non essendo utilizzabili a tal fine, figurativamente, i periodi di fruizione della pensione di invalidità senza svolgimento di attività lavorativa – ed opera come effetto di una specifica opzione dell’assicurato; ne consegue che il diritto alla conversione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della relativa domanda amministrativa e non dà titolo alla conservazione del più favorevole trattamento economico eventualmente in godimento, essendo ricollegata la trasformazione del titolo alla libera scelta dell’assicurato e non ad automatismi che possano giustificare l’irriducibilità del trattamento. (Cass. civ., Sez. lavoro, 17/02/2011, n. 3855).

 

Titolare di pensione di invalidità nel regime anteriore alla disciplina di cui alla L. 222/1984 ha la facoltà, al raggiungimento dell’età pensionabile e sempre che sussista il requisito contributivo, di richiedere, con apposita domanda, la trasformazione del trattamento goduto in pensione di vecchiaia; ove tale opzione non sia stata esercitata, la trasformazione della pensione di invalidità in pensione di vecchiaia non può essere successivamente richiesta dagli eredi in relazione a prestazioni pensionistiche già fruite dal titolare del trattamento pensionistico, dovendosi escludere, in mancanza di espressa disposizione, l’estensione alla pensione d’invalidità dell’automaticità della trasformazione prevista per l’assegno di invalidità. (Cass. civ., Sez. lavoro, 06/10/2009, n. 21292).

 

Al compimento dell’età stabilita per il diritto a pensione di vecchiaia, l’assegno di invalidità si trasforma, in presenza dei requisiti di assicurazione e contribuzione, e a domanda, in pensione di vecchiaia. A tal fine, i periodi di godimento dell’assegno nei quali non sia stata prestata attività lavorativa si considerano utili ai fini del diritto e non anche della misura della pensione stessa, pur se l’importo della pensione non potrà comunque essere inferiore a quello dell’assegno di invalidità in godimento al compimento dell’età pensionabile. (Cass. civ., Sez. lavoro, 07/02/2008, n. 2875).

 

Dal beneficio previdenziale previsto per i lavoratori del settore amianto, di cui all’art. 13, comma 8, della L. 257/1992 e successive modificazioni, sono esclusi i titolari di pensione di invalidità con decorrenza anteriore all’entrata in vigore della L. 257/1992, che prima di tale data abbiano compiuto l’età pensionabile, qualora, prima della operatività di detta disposizione, abbiano proposto domanda per trasformare la prestazione in godimento in pensione di vecchiaia ed abbiano, alla data richiesta, tutti i requisiti per godere della pensione di vecchiaia medesima. Sono altresì esclusi dal beneficio per esposizione all’amianto i titolari dell’assegno di invalidità ai sensi dell’art. 1 della L. 222/1984, in godimento prima della entrata in vigore della L. 257/1992, che, prima dell’operatività di detta disposizione, abbiano conseguito tutti i requisiti prescritti per il diritto alla pensione di vecchiaia (Cass. civ., Sez. lavoro, 14/01/2005, n. 622).

 

 

Rocchina Staiano
Dottore di ricerca; Docente all’Univ. Teramo; Docente formatore accreditato presso il Ministero di Giustizia e Conciliatore alla Consob con delibera del 30 novembre 2010; Avvocato. E’ stata Componente della Commissione Informale per l’implementamento del Fondo per l’Occupazione Giovanile e Titolare di incarico a supporto tecnico per conto del Dipartimento della Gioventù.

Sentenza collegata

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Staiano Rocchina

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