Contributi previdenziali non versati: datore di lavoro sempre responsabile, anche in presenza di un mancato versamento di esigua entità (Cass. pen. n. 5853/2013)

Redazione 06/02/13
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Svolgimento del processo

1. – Con sentenza del 13 gennaio 2011, il GIP del Tribunale di Cagliari, disattendendo la richiesta di decreto penale di condanna formulata ex art. 459 cod. proc. pen. dal pubblico ministero, ha dichiarato, ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen., non doversi procedere nei confronti dell’imputata in ordine al reato di omesso versamento di ritenute previdenziali (D.L. n. 463 del 1983, art. 2, comma 1-bis, convertito dalla L. n. 638 del 1983), perchè il fatto non costituisce reato.

Ha osservato il giudicante che l’esiguità dell’importo delle somme non versate (Euro 1479,00) e la loro riferibilità a poche mensilità inducono a ritenere che l’omissione sia dipesa da mera disattenzione ovvero da necessità determinata da una contingente situazione di difficoltà economica, sicchè all’imputata non poteva addebitarsi una condotta posta in essere con la coscienza e volontà di lucrare l’importo non versato all’INPS. 2. – Il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Cagliari ricorre per cassazione deducendo la violazione della disposizione incriminatrice, nonchè dell’art. 43 cod. pen. e dell’art. 129 cod. proc. pen., e la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.

Motivi della decisione

3. – Il ricorso è fondato sotto il profilo della violazione dell’art. 129 cod. proc. pen. richiamato dall’art. 459 c.p.p., comma 3, (in forza del quale il giudice, quando non accoglie la richiesta di emissione del decreto penale avanzata dal pubblico ministero, se non deve pronunciare sentenza di proscioglimento a norma dell’art. 129, gli restituisce gli atti). Come costantemente affermato questa Corte, il giudice per le indagini preliminari può prosciogliere la persona nei cui confronti il pubblico ministero abbia avanzato istanza di decreto penale di condanna, solo nel caso in cui risulti evidente la prova positiva della sua innocenza ovvero quella negativa della sua colpevolezza nel senso della radicale impossibilità di acquisirla; una siffatta pronuncia non può invece essere adottata nel caso in cui il giudice, per addivenire alla medesima, debba procedere ad operazioni di comparazione e valutazioni di dati riservate ad una fase da svolgersi in contraddittorio tra le parti (ex plurimis, sez. 5, 24 marzo 2005, n. 14981, Rv. 231461; e, in fattispecie analoghe alla presente, sez. 3, 19 luglio 2012, n. 37425; sez. 3, 25 ottobre 2012, n. 44501).

Nel caso di specie si è verificata proprio tale ultima ipotesi, perchè dalla stessa sentenza impugnata risulta la sussistenza dell’omesso versamento di ritenute previdenziali per un importo di Euro 1479,00, nonostante l’avviso e la diffida all’adempimento ricevuti dal destinatario, con una valutazione del giudice di merito circa la sussistenza dell’elemento psicologico basata sull’entità della somma e sulla probabilità di un disguido: l’errore di diritto del GIP consiste, in effetti, nel non essersi fermato ad una mera attività di constatazione, ma nell’avere invece compiuto un approfondito apprezzamento, non consentito – come visto – ai fini della pronuncia ex art. 129 cod. proc. pen..

4. – La sentenza va pertanto annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale di Cagliari per l’ulteriore corso.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Cagliari.

Redazione