Contributi previdenziali: la prescrizione del credito contributivo non si interrompe con l’ordinanza-ingiunzione e il verbale ispettivo (Cass. n. 13218/2013)

Redazione 28/05/13
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Svolgimento del processo

La società semplice ********* e ******* ha proposto opposizione tardiva contro la cartella esattoriale con cui era stato richiesto alla società il pagamento di una determinata somma a titolo di contributi previdenziali relativi al periodo 12.6.95-28.2.98, assumendo di avere avuto notizia della notificazione della cartella solo in data 30.8.2007, quando aveva ricevuto comunicazione da parte della Equitalia Nomos dell’avvenuta iscrizione di ipoteca legale su due immobili della società, ed eccependo la prescrizione dei contributi, l’erronea quantificazione della somma richiesta dall’Inps e l’inesistenza della comunicazione dell’Equitalia Nomos, ricevuta il 30.8.2007, perchè effettuata nei confronti della Pierre s.n.c., trasformatasi nella società semplice ********* e ******* già dal 17.12.2004.

Il Tribunale di Torino ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso per tardività dell’opposizione, ritenendo valida la notifica della cartella esattoriale. L’appello della società è stato rigettato dalla Corte d’appello di Torino, che pur ritenendo nulla la notificazione della cartella per non essersi perfezionato il procedimento notificatorio ex art. 140 c.p.c., e ritenendo conseguentemente tempestiva l’opposizione, ha respinto l’eccezione di prescrizione osservando che il termine quinquennale doveva ritenersi validamente interrotto da altra sentenza della Corte d’appello, che aveva respinto l’opposizione proposta dalla società contro l’ordinanza-ingiunzione relativa alle sanzioni amministrative applicate dall’ente previdenziale in relazione alla stessa violazione da cui era scaturita l’omissione contributiva (e cioè l’inquadramento di alcune dipendenti come apprendiste anzichè come operaie generiche).

Avverso tale sentenza ricorre per cassazione la società semplice ********* e ******* affidandosi a quattro motivi di ricorso cui resiste con controricorso l’Inps, che ha proposto anche ricorso incidentale fondato su un unico motivo. La società ha depositato controricorso al ricorso incidentale e memoria ex art. 378 c.p.c.. La Equitalia Nomos spa è rimasta intimata.

Motivi della decisione

Preliminarmente, deve essere disposta la riunione dei ricorsi principale e incidentale, trattandosi di impugnazioni proposte avverso la stessa sentenza, ex art. 335 c.p.c..

1.- Con il primo motivo del ricorso principale la società denuncia violazione degli artt. 2943 e 2945 c.c., art. 324 c.p.c., e art. 2909 c.c., censurando la sentenza impugnata nella parte in cui la Corte territoriale ha respinto l’eccezione di prescrizione dei contributi sul rilievo che la prescrizione sarebbe stata interrotta per effetto dell’accertamento contenuto in altra sentenza della stessa Corte d’appello, che aveva respinto l’opposizione proposta dalla società contro l’ordinanza-ingiunzione relativa alle sanzioni amministrative applicate dall’ente previdenziale in relazione alla stessa violazione da cui era scaturita l’omissione contributiva. Osserva, al riguardo, la ricorrente che tale sentenza, che riguardava solo l’accertamento dell’obbligo della società di versare le sanzioni amministrative per aver inquadrato alcune dipendenti come apprendiste anzichè come operaie genetiche, non poteva costituire giudicato esterno in ordine all’esistenza dell’obbligo contributivo relativo alla posizione delle stesse lavoratrici.

2.- Con il secondo motivo si denuncia violazione dell’art. 112 c.p.c., e art. 2697 c.c., nonchè vizio di motivazione, censurando la decisione impugnata nella parte in cui la Corte territoriale, dopo avere respinto l’eccezione di prescrizione, avrebbe omesso di prendere in considerazione l’eccezione sollevata dalla ricorrente in ordine alla necessità di tenere conto, ai fini della determinazione del quantum, delle somme già versate dalla società a titolo contributivo per le stesse lavoratrici.

3.- Con il terzo motivo si denuncia violazione dell’art. 112 c.p.c., e art. 2697 c.c., nonchè vizio di motivazione, censurando la sentenza del giudice d’appello per aver omesso di prendere in considerazione altre eccezioni relative alla determinazione dell’importo dovuto a titolo contributivo.

4.- Con il quarto motivo si denuncia violazione dell’art. 112 c.p.c., nonchè vizio di motivazione, lamentando l’omessa pronuncia da parte della Corte d’appello sulla domanda di cancellazione dell’iscrizione ipotecaria.

5.- Con l’unico motivo del ricorso incidentale l’Inps lamenta violazione dell’art. 140 c.p.c., in relazione alla statuizione con cui la Corte d’appello ha ritenuto che la notifica della cartella esattoriale, effettuata ai sensi dell’art. 140 c.p.c., non fosse stata validamente eseguita nei confronti della società, e dovesse pertanto ritenersi tempestiva l’opposizione proposta dalla società ********* e ******* con ricorso del 9.10.2007, omettendo, secondo l’Istituto, di considerare che, alla luce di quanto stabilito dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 3 del 14.1.2010, il perfezionamento della notifica ex art. 140 c.p.c., si realizza non solo con il ricevimento della raccomandata informativa da parte del destinatario, ma anche con il decorso del termine di dieci giorni dalla spedizione della raccomandata.

6.- E’ prioritario l’esame del ricorso incidentale, che investe la verifica di questioni aventi carattere pregiudiziale, quali la validità della notificazione della cartella esattoriale e la conseguente tempestività (o meno) dell’opposizione proposta dalla società ********* e ******* contro la stessa cartella esattoriale.

7.- La Corte territoriale, come già accennato, ha ritenuto che il procedimento di notificazione ex art. 140 c.p.c., non si fosse perfezionato, essendovi prova che la raccomandata contenente l’avviso del deposito della cartella esattoriale presso la casa comunale non era mai stata ricevuta dalla società. La raccomandata risultava infatti restituita al mittente con la dicitura “trasferito 15.12.06”.

L’Inps, nel contestare la validità di tale conclusione, ha osservato che il giudice d’appello non avrebbe considerato che, alla stregua di quanto stabilito dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 3 del 2010, citata anche dalla Corte d’appello, la notifica si era comunque perfezionata con il decorso del termine di dieci giorni dalla spedizione della raccomandata.

8.- L’assunto non può condividersi. L’art. 140 c.p.c., dispone forme della notificazione per il caso in cui non sia possibile eseguire la consegna dell’atto da notificare per irreperibilità o incapacità o rifiuto delle persone indicate nel precedente art. 139. L’art. 140, postula dunque che i luoghi di residenza, dimora o domicilio del destinatario siano stati esattamente individuati e che l’atto non sia stato consegnato per impossibilità materiale, irreperibilità o incapacità o rifiuto delle persone indicate nell’art. 139 (Cass. 15 febbraio 1996 n. 1166).

Diverso è il caso previsto nel successivo art. 143, che prevede la notificazione a persona di residenza, dimora e domicilio sconosciuti.

In caso di incertezza sui luoghi, l’onere di effettuare la ricerca del destinatario grava sul soggetto che promuove la notificazione, così come l’onere di provare di averla eseguita con l’ordinaria diligenza (Cass. 16 maggio 2006 n. 11639).

Nel caso di specie, come risulta dalla sentenza impugnata, “v’è la prova che la raccomandata contenente l’avviso del deposito della cartella esattoriale presso la casa comunale… non è mai stata ricevuta dalla Gugliuzza & *******: la raccomandata risulta infatti restituita al mittente con la dicitura “trasferito 15.12.06″”.

Non può parlarsi in tal caso di esatta conoscenza dei luoghi in cui eseguire la notificazione. Nè è da dubitare che l’ente pubblico ricorrente, munito di ufficio legale, abbia eseguito la relativa ricerca, onde evitare che il contribuente si trovasse inopinatamente esposto all’iscrizione di ipoteca legale sul proprio immobile.

L’esito negativo della ricerca lo avrebbe però dovuto indurre alla notificazione secondo l’art. 143.

Non avendo l’ente provveduto in tal senso, esattamente il collegio di merito ha ritenuto tempestiva l’opposizione del contribuente.

Il ricorso incidentale deve esser pertanto rigettato.

9.- Il primo motivo del ricorso principale è fondato.

La Corte territoriale, nel respingere eccezione di prescrizione sollevata dalla società, ha ritenuto che la sentenza della stessa Corte d’appello, che aveva respinto l’opposizione proposta dalla società contro l’ordinanza-ingiunzione relativa alle sanzioni amministrative applicate dall’ente previdenziale in relazione alla violazione da cui era scaturita l’omissione contributiva, avesse efficacia interruttiva della prescrizione dei contributi e costituisse, allo stesso tempo, giudicato esterno in relazione alla sussistenza dell’obbligo contributivo della società nei confronti dell’Inps.

10.- Così decidendo, tuttavia, la Corte di merito si è discostata dai principi già affermati in materia da questa Corte (Cass. n. 17849/2009) – ed ai quali va data continuità anche in questa sede – secondo cui in tema di prescrizione del diritto ai contributi di previdenza ed assistenza sociale obbligatorie, l’ordinanza ingiunzione relativa a sanzioni amministrative e il verbale ispettivo dell’Ispettorato del lavoro non hanno efficacia interruttiva della prescrizione del credito contributivo: in particolare, la prima, attesa la diversità della pretesa, non è qualificabile come procedura finalizzata al recupero dell’evasione contributiva, nè configura un atto prodromico diretto al conseguimento dei contributi omessi; il secondo costituisce un atto posto in essere da un soggetto, l’Ispettorato del lavoro, diverso dall’ente impositore.

11.- Il primo motivo del ricorso principale deve essere pertanto accolto, restando assorbiti gli altri, e la sentenza impugnata va cassata con rinvio della causa alla stessa Corte d’appello in diversa composizione, perchè decida sull’appello della società ********* e ******* nel rispetto dei principi sopra indicati. Il giudice del rinvio regolerà anche le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi, rigetta il ricorso incidentale, accoglie il primo motivo del ricorso principale, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa anche per le spese alla Corte d’appello di Torino in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 7 febbraio 2013.

Redazione