Contratto di trasporto su strada e tariffe a forcella: Sentenza del Tribunale di Busto Arsizio – sezione distaccata di Gallarate – 8 febbraio 2012, n. 40.

Redazione 08/02/12
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Motivi della decisione

1. *** Autotrasporti, premettendo di avere effettuato trasporti su terra su richiesta di Ditta *** tra il 2003 e il febbraio 2006 e di avere percepito compensi inferiori rispetto a quanto dovuto in base alle cd. tariffe a forcella, ha convenuto in giudizio Ditta *** per ottenere la condanna al pagamento della differenza.

Si è costituita ***, che ha chiesto il rigetto della domanda attorea.

Assegnati i termini di cui all’art. 183 c. VI c.p.c., svolta istruttoria con escussione di testi, espletata Ctu, la causa è stata mandata in decisione con assegnazione dei termini di cui all’art. 190 c.p.c.

2. Parte convenuta ha eccepito la prescrizione del diritto di parte attrice ai sensi dell’art. 2951 c.c. Tuttavia, l’eccezione di prescrizione è un’eccezione in senso stretto, che va sollevata dal convenuto nei termini di costituzione di cui all’art. 167 c.p.c.; invece, come eccepito da parte attrice, l’eccezione di prescrizione del convenuto è tardiva e quindi inammissibile, in quanto questo si è costituito meno di 20 giorni prima della prima udienza.

3. Ciò detto, non è contestata l’esistenza dei contratti di trasporto, l’esecuzione della prestazione con camion di proprietà di *** Autotrasporti (come confermato anche dai testi ****), e il fatto che *** Autotrasporti ha percepito da Ditta *** i corrispettivi indicati nelle fatture in atti.

(omissis)

4. Parte convenuta ha inoltre sostenuto che le parti hanno liberamente pattuito prezzi differenti da quelli delle tariffe a forcella, avendo l’attrice accettato i listini prezzi proposti dalla convenuta.

Sul punto, la S.C. ha affermato il carattere di inderogabilità della tariffa a forcella, per la natura imperativa delle norme che erano state introdotte dal legislatore storico a protezione dell’ordine pubblico economico dei trasporti e la parte contrattualmente più debole, con conseguente automatica sostituzione delle clausole di prezzo difformi; tale sostituzione opera ex lege anche contro la volontà delle parti, ai fini della conservazione degli effetti del rapporto giuridico, che è così eterointegrato (Cass. civ., sez. III, 9 maggio 2000, n. 5889, in Dir. maritt., 2002, 916). La S.C. ha anche evidenziato che il sistema delle tariffe a forcella, che comporta il divieto di stipulazione di contratti che comportino prezzi di trasporto determinati al di fuori dei limiti massimi e minimi delle forcelle, reca prescrizioni che, come affermato dalla Corte costituzionale (sent. n. 386 del 1996), ragionevolmente e senza violare la libertà di iniziativa economica, garantiscono alle imprese di trasporto la realizzazione di un certo margine di utile, evitando situazioni di concorrenza sleale realizzata mediante il contenimento dei corrispettivi, potenzialmente pregiudizievoli della qualità e della sicurezza del trasporto (Cass. civ., sez. lav., 25 novembre 2002, n. 16582). Anche la giurisprudenza di merito ha affermato l’obbligatorietà delle tariffe a forcella con conseguente sostituzione legale delle clausole difformi, evidenziando che «In caso di contratto per il trasporto di merce su strada per conto di terzi si applica la l. n. 298 del 1974 avente lo scopo di garantire alle imprese di trasporto la realizzazione di un certo margine di utile, ad evitare situazioni di concorrenza sleale. A tale scopo è stato previsto un regime tariffario obbligatorio con divieto di corrispettivi inferiori a quelli fissati nelle tariffe a forcella . Pertanto qualora le parti abbiano pattuito un prezzo inferiore da quello obbligatorio l’accordo resta irrilevante, con conseguente sostituzione con la tariffa prevista per legge» (Trib. Milano, sez. XI, 19 giugno 2009, n. 8001).

Alla luce di quanto sopra, è nullo il patto con cui le parti hanno previsto tariffe superiori al limite massimo o inferiori al limite minimo previsto per le tariffe a forcella, e opera la sostituzione automatica della clausola difforme con quanto previsto dalla legge.

5. Ciò detto, e premesso che i trasporti in questione, effettuati dal 2003 al febbraio 2006, ricadono ratione temporis nella sfera di applicazione del sistema delle tariffe a forcella (arg. ex art. 3 D.lgs. 2005 n. 286), occorre verificare se effettivamente le tariffe applicate da Ditta *** a *** Autotrasporti violano il sistema delle tariffe a forcella.

A riguardo, la normativa di riferimento prevede diversi criteri di calcolo chilometrico.

5.1. In primo luogo, l’art. 12 D.M. 18.11.1982 prevede che «Quando sia stato convenuto un itinerario determinato, la distanza è calcolata per tale percorso». Tuttavia nel caso in esame tale criterio non è utilizzabile, in quanto parte attrice non ha allegato e provato la sussistenza di un preventivo accordo sul percorso da svolgere. Non essendo stata la circostanza neppure allegata, non si è potuta maturare sul punto neppure la non contestazione.

5.2. Altro criterio è quello del percorso effettivamente svolto. L’art. 12 D.M. 18.11.1982 prevede che «Se, a richiesta del mittente o del destinatario, accettata dal vettore, il luogo di destinazione è modificato prima che sia avvenuto lo scarico della merce, la distanza tariffaria è calcolata in base al percorso effettivamente compiuto». Tuttavia, nel caso in esame parte attrice non ha allegato e provato che a richiesta del mittente, accettata dal vettore, il luogo di destinazione è stato modificato prima dello scarico della merce. Non essendo stata la circostanza neppure allegata, non si è potuta maturare sul punto neppure la non contestazione.

5.3. Altro criterio, qualora non ricorrano i presupposti per l’applicazione dei criteri di cui sopra, è quello di cui all’art. 8 D.M. 18.11.1982, secondo cui «Qualora più partite di uno stesso mittente vengano trasportate in un solo viaggio con un unico autoveicolo, il prezzo del trasporto si calcola in base alla distanza tariffaria, fra il primo luogo di carico e l’ultimo luogo di scarico, determinata per il percorso che si compie per raggiungere l’ultimo luogo di scarico attraverso i luoghi intermedi».

5.4. Orbene, nella relazione peritale depositata il 28.6.2010, il Ctu ha effettuato un calcolo utilizzando come criterio quello del percorso effettivamente svolto. Egli infatti ha valutato i vari documenti di trasporto analizzando gli orari di ciascun carico e scarico, così ricostruendo l’effettivo percorso (cfr. p. 5 della perizia). Ancor più esplicitamente, rispondendo alle osservazioni delle parti, il Ctu ha affermato di avere effettuato il calcolo utilizzando il parametro di cui al citato art. 12 relativo al percorso effettivamente svolto.

Tuttavia, il criterio di calcolo impiegato dal Ctu nella relazione depositata il 28.6.2010 non è corretto. Infatti, per i motivi già illustrati sopra non sussistono i presupposti per l’applicazione del criterio di cui al citato art. 12 nel punto in cui richiama il «percorso effettivamente compiuto»; inoltre, non sussistendo neppure prova di accordo preventivo sul percorso da compiersi, l’unico criterio applicabile, senza far riferimento al percorso effettivamente svolto, è quello di cui al citato art. 8. Facendo applicazione dell’art. 8 senza più utilizzare il criterio del percorso effettivamente svolto, il Ctu ha accertato che l’attrice non vanta alcun credito nei confronti della convenuta, avendo ricevuto a titolo di corrispettivi da controparte una somma addirittura superiore a quella che avrebbe dovuto ricevere in applicazione delle tariffe a forcella (la convenuta ha versato € 7.170,98 in più rispetto a quanto avrebbe dovuto versare secondo le tariffe a forcella).

Dunque, la domanda attorea va rigettata.

6. Le spese di lite seguono la soccombenza, e vengono liquidate in dispositivo conformemente alla nota spese depositata da parte convenuta, in quanto congrua in relazione alla quantità e qualità dell’attività difensiva svolta.

Le spese di Ctu sono poste in via definitiva a esclusivo carico di parte attrice.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, domanda, eccezione e rilievo, così provvede:

1) rigetta la domanda attorea;

2) condanna *** Autotrasporti in persona del titolare *** al pagamento delle spese processuali del presente giudizio in favore di Ditta *** in persona del titolare ***, liquidandole in complessivi € 5.512,50, di cui € 4.012,50,00 per onorario ed € 1.500,00 per diritti, oltre spese generali nella misura del 12,50% su quanto liquidato per diritti ed onorario, e oltre IVA e CPA come per legge;

3) pone le spese delle espletate Ctu in via definitiva a carico esclusivo di *** Autotrasporti in persona del titolare ***.

Così deciso in Gallarate il 8 febbraio 2012

IL GIUDICE UNICO

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