Contratto di albergo e tutela del consumatore (Cass. n. 21419/2013)

Redazione 18/09/13
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Svolgimento del processo e motivi della decisione

1. – F..L. e S..P. adirono il Tribunale di Nocera Inferiore per sentire condannare la INSAR srl, gestore di un albergo in (omissis) , al risarcimento del danno da loro patito durante il loro soggiorno in tale struttura, per il furto di ingenti quantitativi di gioielli ivi depositati durante un soggiorno presso quella struttura; e convenuta, pure eccepita immediatamente l’incompetenza territoriale, chiamò in causa l’assicuratrice per la responsabilità civile Fondiaria spa. L’adito tribunale dispose il rinvio per la precisazione delle conclusioni sull’eccezione di incompetenza e, all’esito, pronunciò sentenza con cui essa era rigettata, ritenendo applicabile alla fattispecie la normativa a tutela del consumatore, in ragione della residenza degli attori in (omissis).

2. – La INSAR srl ha proposto istanza di regolamento di competenza, adducendo: la violazione e falsa applicazione dell’art. 42, co. 1, cod. proc. civ., per l’erronea adozione della forma della sentenza per il provvedimento di affermazione della competenza; la violazione e falsa applicazione degli artt. 1774 cod. civ. e 20 cod. proc. civ., dolendosi del mancato rilievo del luogo dove le cose erano depositate, quale criterio determinativo della competenza, nonché del luogo di conclusione del contratto e cioè di quello in cui il proponente ha avuto notizia dell’accettazione di controparte, da identificarsi – siccome concluso per telefono su proposta dell’albergo – nella sede dell’albergo stesso; la violazione dell’art. 19 cod. proc. civ. e la falsa applicazione del D.Lgs. n. 206/05.

3. – Hanno replicato i L. – P. eccependo, dapprima, l’inammissibilità del ricorso per carenza di valida procura speciale ad litem, per astrattezza e genericità delle censure e per difetto di “sufficienza” o di intelligibilità delle stesse; ma rimarcando, poi, come il contratto si fosse concluso nella loro residenza, quivi avendo essi proponenti conosciuto l’accettazione della controparte. Ancora: adducono che l’obbligazione di risarcimento da inadempimento del depositario si intende di valore; riconducono alla disciplina generale dei contratti coi consumatori quello del cui inadempimento è causa, siccome qualificabile come pacchetto turistico ai sensi degli artt. 83 ss. D.Lgs. 206/05.

4. – Il Procuratore Generale, con le sue conclusioni scritte, formulate ai sensi dell’art. 380 ter cod. proc. civ. e trasmesse ai difensori, ha espresso il parere dell’insussistenza dei vizi in rito lamentati dalle parti, nonché della fondatezza nel merito dell’istanza di regolamento: qualificando la fonte della responsabilità come violazione di una prestazione accessoria ad un contratto di albergo, in quanto tale sottratto alla disciplina del codice del consumo.

5. – Non è fondata la preliminare doglianza sulla forma del provvedimento impugnato: non rileva, invero, che la decisione sulla competenza sia stata adottata con la più onerosa forma della sentenza, in luogo di quella dell’ordinanza, non derivando alla parte alcuna menomazione del suo diritto di difesa.

Quanto alle preliminari eccezioni in rito degli intimati: in merito alla procura ad litem, idonei sono i riferimenti alle generalità del conferente, mentre la circostanza della sua apposizione a margine del ricorso introduttivo soddisfa gli altri requisiti formali, tra cui quello in ordine al tempo del conferimento; i motivi di doglianza sono poi idoneamente desumibili dalla loro compiuta esposizione in ricorso.

6. – Nondimeno, quest’ultimo va rigettato.

6.1. E ben vero che la competenza esclusiva non può ricavarsi in base alla disciplina sui pacchetti turistici, di cui agli artt. 82 ss. del codice consumo (d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, e succ. mod. e integr.), ancora applicabili ratione temporis.

– tanto, peraltro, non già perché gli articoli 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 e 100 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, sono stati abrogati dall’art. 3, lett. m), d.lgs. 23 maggio 2011, n. 79 (Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell’articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio): infatti, l’abrogazione ha effetto dal 21 giugno 2011 e comunque la definizione di contratto di pacchetto turistico è rimasta letteralmente invariata;

– quanto, piuttosto, perché non vi è alcuna prova del fatto che il contratto per cui oggi è causa abbia avuto ad oggetto la compresenza di almeno due dei tre elementi distintivi indicati dalla norma applicabile (art. 84 cod. consumo, d.lgs. 206 del 2005): a) trasporto; b) alloggio; c) servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio ex art. 86, lettere i) e o) del medesimo codice del consumo, che costituiscano parte significativa del pacchetto turistico (itinerario, visite, escursioni o altri servizi inclusi nel pacchetto turistico, ivi compresa la presenza di accompagnatori e guide turistiche; menzione del termine entro il quale il consumatore deve presentare reclamo per l’inadempimento o l’inesatta esecuzione del contratto);

– infatti, rimane indimostrato che, oltre all’alloggio, l’odierna intimante abbia pattuito anche l’erogazione di altri di detti servizi (Cass. 2 marzo 2013, n. 3256), tra quelli sommariamente indicati dagli intimati nella loro memoria.

6.2. Tuttavia, neppure il contratto di albergo si sottrae, ricorrendone gli altri presupposti, alla disciplina dei contratti del consumatore. È fermo, ormai, il principio per il quale è ontologicamente inderogabile, a prescindere cioè da qualsiasi pattuizione sul punto, la competenza territoriale del foro del domicilio o della residenza del consumatore (a partire dalla nota Cass. Sez. Un., ord. 1 ottobre 2003, n. 1669; tra le ultime: Cass., ord. 10 giugno 2011, n. 12872): infatti, la disposizione dettata dall’art. 1469 bis, terzo comma, numero 19, cod. civ. – poi testualmente trasfusa nell’art. 33, co. 2, lett. u) del codice del consumo – ha natura di norma processuale, si applica nelle cause iniziate dopo la sua entrata in vigore (anche se relative a controversie derivanti da contratti stipulati prima) e si interpreta nel senso che il legislatore, nelle controversie tra consumatore e professionista, ha stabilito la competenza territoriale esclusiva del giudice del luogo in cui il consumatore ha la residenza o il domicilio elettivo.

6.3. Ora, è ben vero che il contratto di albergo costituisce un contratto atipico o misto, con il quale l’albergatore si impegna a fornire al cliente, dietro corrispettivo, una serie di prestazioni eterogenee, quali la locazione di alloggio, la fornitura di servizi, il deposito, senza che la preminenza riconoscibile alla locazione d’alloggio possa valere, sotto il profilo causale, a dare carattere accessorio alle altre prestazioni (Cass. 20 gennaio 2005, n. 1150; Cass. 22 gennaio 2002, n. 707).

6.4. E tuttavia ritiene il Collegio che anche il contratto di albergo vada ricondotto alla nozione – ed al regime – di contratto del consumatore, ove – beninteso – ne ricorrano tutti gli estremi, di cui alle definizioni del codice del consumo. Ora, i connotati del contratto di pacchetto turistico risultano indispensabili al solo fine dell’applicazione della diversa ed ulteriore disciplina per quello dettata, come species rispetto al genus; pertanto, che nella specie non si configuri un pacchetto turistico non comporta l’esenzione del negozio dalla normativa generale sui contratti del consumatore.

In sostanza, la disciplina generale, tra cui appunto l’art. 33 cod. consumo già richiamato, si applica ogniqualvolta vi sia un contratto stipulato tra consumatore o utente e professionista, intendendosi per i primi la persona fisica che agisce per la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana e comunque per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta e per il secondo la persona fisica o giuridica che agisce nell’esercizio della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale; e sempreché il contratto sia rivolto alla soddisfazione di esigenze della vita quotidiana estranee all’esercizio di dette attività del primo dei contraenti (mentre va considerata “professionista” tanto la persona fisica, quanto quella giuridica, sia pubblica che privata, che invece utilizzi il contratto nel quadro della sua attività imprenditoriale o professionale e quindi anche per scopi ad essa connessi): Cass., ord. 14 luglio 2011, n. 15531. In questo quadro, non rileva affatto la natura della prestazione oggetto del contratto (Cass. 24 novembre 2008, n. 27911).

La disciplina di tutela del consumatore posta dagli artt. 33 e ss. del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (c.d. Codice del consumo) prescinde, cioè, dal tipo contrattuale prescelto dalle parti e dalla natura della prestazione oggetto del contratto (Cass., ord. 20 marzo 2010, n. 6802), trovando applicazione sia in caso di predisposizione di moduli o formulari in vista dell’utilizzazione per una serie indefinita di rapporti, che di contratto singolarmente predisposto. Infatti, detta disciplina, sorta per garantire il consumatore dagli abusi nella unilaterale predisposizione e sostanziale imposizione del contenuto contrattuale da parte del professionista, può ben attenere anche al rapporto contrattuale che sia stato singolarmente ed individualmente negoziato per lo specifico affare (Cass., ord. 18 ottobre 2010, n. 21379). 6.5. Poiché, nel caso di specie, è incontestato che gli odierni intimati abbiano stipulato il contratto quali fruitori dei servizi alberghieri e, quindi o comunque, al di fuori di qualunque attività professionale da loro esercitata, mentre la qualifica di professionista in capo alla società gestrice di un albergo in nota località turistica non può seriamente dubitarsi, ritiene il Collegio doversi de plano applicare la disciplina generale sui contratti dei consumatori o, quanto meno e per quel che qui rileva, la normativa sulla competenza esclusiva ed inderogabile da quella prevista in favore del luogo di residenza (o di domicilio) del consumatore.

6.6. E tanto in applicazione del seguente principio di diritto: il contratto di albergo – che costituisce un contratto atipico o misto, con il quale l’albergatore si impegna a fornire al cliente, dietro corrispettivo, una serie di prestazioni eterogenee, quali la locazione di alloggio, la fornitura di servizi o il deposito -soggiace alla disciplina generale dei contratti dei consumatori quanto all’individuazione del giudice inderogabilmente competente – da individuarsi in quello del luogo della residenza (o del domicilio) del consumatore – ove il cliente persona fisica lo abbia stipulato per la soddisfazione di sue esigenze della vita quotidiana, estranee all’esercizio della propria eventuale attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale; e tanto anche se non possa configurarsi un contratto di pacchetto turistico, essendo la disciplina relativa a quest’ultima speciale ed ulteriore rispetto a quella generale dei contratti del consumatore.

7. – La declaratoria di competenza del tribunale di Nocera Inferiore, nel cui circondario risiedono gli odierni intimati, è pertanto – seppur molto sobriamente motivata – corretta: ed il ricorso non può che essere rigettato. Tuttavia, sulle spese pare al Collegio opportuno rimettere ogni liquidazione al giudice del merito, in considerazione dell’esito complessivo della lite.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; spese rimesse.

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