Contratti pubblici: ricorso contro il provvedimento di esclusione dalla gara (Cons. Stato n. 5645/2012)

Redazione 07/11/12
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Fatto e diritto

Preso atto che:
a) in data 23 aprile 2012 la gara per l’esecuzione di lavori di completamento di una scuola media indetta dal comune di Somma Vesuviana è stata aggiudicata provvisoriamente al Consorzio odierno ricorrente;
b) in data 8 maggio 2012 il Consorzio è stato escluso per il tardivo deposito di documenti richiesti dal seggio di gara;
c) in data 16 maggio 2012 il comune ha comunicato via fax al Consorzio l’esclusione dalla gara specificando le ragioni del provvedimento;
d) in data 28 maggio 2012 il Consorzio ha sollecitato – con istanza congruamente motivata dove si dà conto dell’intera sequenza procedimentale – l’esercizio, da parte del comune, dei poteri di autotutela;
e) il ricorso di primo grado avverso il provvedimento di esclusione è stato notificato in data 10 luglio 2012;
f) successivamente, è stata impugnata con atto di motivi aggiunti l’aggiudicazione in favore della ditta Europlant;
g) l’impugnata sentenza ha dichiarato irricevibile il ricorso principale e improcedibili per sopravenuta carenza di interesse i motivi aggiunti;
Considerato che i mezzi di gravame proposti avverso la statuizione di irricevibilita (pagine 4 – 8 dell’atto di appello), sono infondati per le seguenti ragioni:
h) a mente del combinato disposto degli artt. 79, co. 5 e 5 bis, codice dei contratti pubblici e 120, co. 5, c.p.a., come interpretati dalla giurisprudenza di questo Consiglio (cfr. ad. plen., 31 luglio 2012, n. 31; sez. VI, 28 marzo 2012, n. 1849; sez. V, n. 4895 del 2011, cui si rinvia a mente del combinato disposto degli artt. 74, 88, co. 2, lett. d), e 120, co. 10, c.p.a.):
I) è irricevibile il ricorso proposto contro un provvedimento di esclusione dopo lo spirare del termine di trenta giorni dalla sua conoscenza ottenuta mediante comunicazione compiuta dalla stazione appaltante via fax ai sensi dell’art. 79 cit.;
II) ai fini della piena conoscenza di un provvedimento lesivo non è necessario che esso sia conosciuto nella sua integralità ma è sufficiente la concreta percezione dei suoi elementi essenziali, posto che la completa successiva cognizione di tutti gli aspetti del provvedimento (o del procedimento) può consentire la proposizione dei motivi aggiunti;
i) in ogni caso, in fatto, risulta per tabulas che il Consorzio ricorrente ha avuto piena conoscenza del provvedimento di esclusione e del suo contenuto lesivo, quantomeno alla data di redazione della istanza di autotutela;
l) è del tutto irrilevante, ai fini della valutazione della tempestività dell’impugnativa giurisdizionale, che la comunicazione del provvedimento di esclusione sia avvenuta oltre i termini sanciti dall’art. 79, co. 5, lett. b), cit. (aventi, per giunta, natura pacificamente ordinatoria), posto che il termine per ricorrere davanti al T.a.r. decorre dalla comunicazione in quanto tale;
Ritenuto, pertanto, che l’appello deve essere respinto e che le spese di giudizio (limitatamente agli onorari dei difensori, non essendo state dimostrate spese vive ai sensi del d.m. n. 140 del 2012), regolamentate secondo l’ordinario criterio della soccombenza, sono liquidate in dispositivo.

 

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto:
a) respinge l’appello e, per l’effetto, conferma l’impugnata sentenza;
b) condanna il Consorzio appellante a rifondere in favore del Comune di Somma Vesuviana e di Europlant S.r.l. gli onorari del presente grado di giudizio che liquida in complessivi euro 2.000 (duemila/00) oltre accessori come per legge (I.V.A. e C.P.A.), per ciascuna parte.

Redazione