Contrasto tra dispositivo e motivazione della sentenza? Non rileva se palesemente riconducibile a mero errore materiale (Cass. n. 14801/2012)

Redazione 04/09/12
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Svolgimento del processo

La controversia promossa da V.A. contro l’Agenzia delle Entrate è stata definita con la decisione in epigrafe, recante il rigetto dell’appello proposto dalla Agenzia contro la sentenza della CTP di Benevento n. 21/2/2008 che aveva accolto il ricorso del contribuente avverso la cartella di pagamento n. (omissis) per iva irpef e irap 2003 e l’avviso di accertamento n. (omissis) per iva irpef e irap 2003. Il ricorso proposto si articola in unico motivo. Nessuna attività difensiva ha svolto l’intimato. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c.. Il presidente ha fissato l’udienza del 4/7/2012 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.
Motivi della decisione

Assume la ricorrente la nullità della decisione per contrasto tra motivazione e dispositivo. La CTR, nel dispositivo, avrebbe rigettato l’appello pur dopo avere motivato circa la fondatezza dello stesso.

La censura è infondata. Secondo quanto affermato da questa Corte (Sent. n. 12622 del 24/05/2010; sent. 9/5/2007 n. 10637; n. 17392 del 30/08/2004) sussiste un contrasto tra motivazione e dispositivo che da luogo alla nullità della sentenza solo se ed in quanto esso incida sulla idoneità del provvedimento, considerato complessivamente nella totalità delle sue componenti testuali, a rendere conoscibile il contenuto della statuizione giudiziale. Una tale ipotesi non è ravvisabile nel caso in esame, in cui il detto contrasto è chiaramente riconducibile a semplice errore materiale conseguente ad una mera svista o disattenzione nella redazione della sentenza, e che, come tale, può essere percepito e rilevato “ictu oculi”, senza bisogno di alcuna indagine ricostruttiva del pensiero del giudice, il cui contenuto resta individuabile ed individuato senza incertezza.

Consegue da quanto sopra il rigetto del ricorso. Nulla per le spese in assenza di attività difensiva.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso.

Redazione