Contraddittorietà tra gli atti del procedimento e eccesso di potere (Cons. Stato n. 1023/2013)

Redazione 19/02/13
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FATTO e DIRITTO

1.1.Con atto dd. 29 dicembre 2000 a rogito della dott. **************, notaio in Aosta, Les Bâtiments ****** ha acquistato dagli eredi del signor ********** la proprietà di un terreno edificabile di mq. 1.431, ubicato nel Comune di Aosta e censito al N.C.T. al foglio 43, mappale 76, particella 6124, dotato di un accesso pedonale attraverso la strada privata di ridotte dimensioni (variabili tra m. 2,10 e m. 2,80) e ubicato sul mappale n. 69 di proprietà ********.

Tale passaggio conduce sulla via Edelweiss; esso è oggetto di servitù di passaggio a favore del fondo acquistato da Les Bâtiments, ma è privo di accesso carraio.

Nel gennaio 2001 Les Bâtiments ha depositato presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Aosta un

progetto per la realizzazione di tre unità immobiliari di civile abitazione sul terreno da essa acquistato, indicando due soluzioni alternative di collegamento alla via pubblica, entrambe subordinate all’acquisto di diritti sui terreni di terzi.

La prima soluzione contemplava l’utilizzo di una strada privata ubicata a monte del complesso con la necessità dell’adeguamento a passo carraio di un passaggio pedonale; la seconda soluzione contemplava invece l’utilizzo di altra strada privata a valle del complesso e già destinata a traffico veicolare dei residenti nel vicino Condominio Baltea e sfociante sulla pubblica via denominata Viale Ginevra.

Con un primo provvedimento Prot. 91/23785 dd. 16 ottobre 2002 il Comune di Aosta ha opposto diniego alla richiesta di rilascio del titolo edilizio presentata da Les Bâtiments, motivato con lo stato di interclusione del fondo, ossia per l’assenza del titolo legittimante per accedere alla via pubblica.

A questo punto Les Bâtiments, stante l’insuccesso dei propri sforzi per ottenere bonariamente l’accesso carrabile al proprio fondo, ha proposto in data 21 settembre 2001 azione innanzi al Tribunale ordinario di Aosta nei confronti del Condominio Baltea e dei ************* e ******** al fine di ottenere la costituzione a favore del proprio fondo della servitù di passaggio carraio e di scolo delle acque.

Con sentenza n. 455 dd. 20 settembre 2005 l’adito Tribunale, previo esperimento di due consulenze tecniche d’ufficio, ha accolto tale domanda e ha pertanto costituito a favore del fondo di Les Bâtiments la servitù di passaggio carraio ubicata a valle del fondo medesimo con accesso al Viale Ginevra a carico del finitimo fondo in cui è ubicato il Condominio Baltea, ha definito l’indennizzo a quest’ultimo spettante nella misura di € 23.000,00.- oltre agli interessi legali e ha costituito – altresì – sempre a favore del fondo di Les Bâtiments e a peso di quello del Condominio Baltea la servitù di scarico delle acque, con liquidazione della relativa indennità.

Giova rilevare che l’intera servitù di passaggio carraio si sviluppa per una lunghezza di m. 38,00, è larga m. 4,50 e consente il doppio senso di marcia per le autovetture.

La servitù medesima è costituita per la quasi sua totalità – ossia per m. 34,00 – dalla predetta, preesistente strada asfaltata in uso al Condominio Baltea.

In data 1 marzo 2006 Les Bâtiments ha presentato al Comune di Aosta una nuova domanda di rilascio del titolo edilizio, fondata sul nuovo assetto dei propri rapporti con il Condominio Baltea determinato dalla pronuncia del giudice ordinario.

L’anzidetta sentenza resa in primo grado dal giudice civile è stata impugnata dalla parte soccombente innanzi alla Corte d’Appello di Torino.

Nelle more della definizione di tale ulteriore grado di giudizio, in data 31 ottobre 2006 l’ufficiale giudiziario ha immesso Les Bâtiments nel possesso delle servitù giudizialmente costituite a favore del fondo di sua proprietà e, conseguentemente, il Comune di Aosta ha rilasciato alla medesima ******à la concessione edilizia n. 1 dd. 12 gennaio 2007.

In data 2 febbraio 2007 Les Bâtiments ha iniziato i lavori di costruzione degli edifici anzidetti.

1.2. A loro volta i Signori (omissis), nella loro qualità di condomini del Condominio Baltea, hanno chiesto con ricorso proposto sub R.G. 34 del 2007 innanzi al T.A.R. per la Valle d’Aosta, l’annullamento della predetta concessione edilizia n. 1 del 2007 e di ogni altro atto presupposto e conseguente, ivi compresa la nota del Comune di Aosta Prot. 44560 dd. 5 dicembre 2006.

I ricorrenti in primo grado hanno dedotto avverso gli atti da loro impugnati difetto di motivazione ed eccesso di potere sotto diversi profili.

In buona sostanza, peraltro, nel ricorso è stata dedotta la violazione dei parametri stabiliti dall’art. 20 delle N.T.A. del P.R.G. con riguardo alle strade di urbanizzazione, nonché la contraddittorietà del titolo edilizio rilasciato a Les Bâtiments in relazione a quanto affermato dalla stessa Amministrazione Comunale in altra sua nota dd. 21 ottobre 2003.

1.3. Il Comune di Aosta si è costituito in tale giudizio di primo grado, concludendo per la reiezione del ricorso.

1.4. Si è parimenti costituita nel medesimo giudizio Les Bâtiments, concludendo per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso ovvero per la sua fondatezza.

1.5. Con ordinanza n. 19 dd. 18 aprile 2007 l’adito T.A.R. ha respinto la domanda di sospensione cautelare degli atti impugnati, “rilevato che i ricorrenti non dimostrano la particolare gravità del pregiudizio ai loro interessi, che derivi dalla edificazione sul fondo confinante”.

1.6.1.Con sentenza n. 34 dd. 12 settembre 2007 lo stesso giudice di primo grado ha viceversa accolto il ricorso, compensando integralmente tra le parti le spese di giudizio.

1.6.2. Giova sin d’ora evidenziare che il T.A.R. ha innanzitutto respinto l’eccezione con la quale Les Bâtiments ha dedotto l’inammissibilità del ricorso perché volto a “sopperire ad una valutazione già effettuata in modo … sfavorevole dalla giurisdizione ordinaria e a tutt’oggi al vaglio di questa, in sede di appello” (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata, riproduttiva sul punto della memoria prodotta in primo grado da tale parte).

Secondo il giudice di primo grado l’eccezione era priva di fondamento perché – a ben vedere – i ricorrenti non contestavano innanzi al giudice amministrativo la sentenza resa dal Tribunale ordinario di Aosta in ordine alla costituzione della servitù di passaggio coattiva a favore del fondo di proprietà di Les Bâtiments, ma deducevano l’illegittimità della concessione successivamente rilasciata a quest’ultima.

In tal senso il T.A.R. ha rimarcato che nella motivazione della sentenza resa dal giudice ordinario si legge che la servitù di passaggio è stata costituita sul solo presupposto dell’ “interclusione del fondo di proprietà attrice”, in quanto è stata accertata “l’impossibilità di accedere allo stesso con mezzi meccanici, se non di modeste dimensioni”; dal che pertanto consta che l’accesso al fondo di proprietà di Les Bâtiments è stato individuato dal Tribunale ordinario di Aosta prescindendo dalla natura e dalle dimensioni dell’intervento edilizio da realizzare sul fondo intercluso.

Tale circostanza sarebbe confermata – sempre secondo quanto denotato dal T.A.R. – dall’oggetto dei quesiti posti dal giudice ai due consulenti tecnici, in alcun modo riferito a profili di carattere progettuale ( “se il fondo dell’attrice risulti intercluso”; “incaso positivo indichi il miglior percorso della servitù coattiva da realizzare”); dimodochè non potrebbe ritenersi che la sentenza resa dal giudice ordinario abbia costituito un vincolo per il Comune in sede di verifica della conformità alla normativa urbanistico-edilizia della domanda di concessione successivamente presentata da Les Bâtiments ; né potrebbe sostenersi che il giudice amministrativo sia chiamato a pronunciarsi sulla medesima questione già decisa dal Tribunale ordinario di Aosta.

1.6.3. Il T.A.R. ha quindi accolto il ricorso rilevando che, a seguito del diniego opposto alla domanda di concessione edilizia presentata da Les Bâtiments per la realizzazione di “due edifici per tre unità abitative” con accesso a monte, dalla via *********, l’Amministrazione Comunale, in risposta ad una richiesta di chiarimenti ad essa pervenuta, aveva rilevato con propria nota Prot. n. 91/28860 dd. 21 ottobre 2003 che “le caratteristiche tecniche delle strade di urbanizzazione da osservare per la nuova edificazione sono riportate al comma 20 dell’articolo 2 delle Norme Tecniche di Attuazione del vigente Piano Regolatore Generale comunale, e possono essere così riassunte nel caso di specie: strada con sezione minima di metri 3,60, a partire dall’innesto con la rete delle strade pubbliche, per strade di servizio ad un massimo di 10 famiglie; pendenza massima raggiungibile 12%; raggio minimo delle curve metri 7 (in asse); l’innesto della strada privata su quella pubblica deve avvenire con una piazzola in piano per almeno 5 metri ed avere la più ampia possibilità di veduta dei sensi di marcia, senza quindi dover occupare, nemmeno in parte, la strada pubblica per l’immissione nel flusso veicolare” (v. lettera del Comune in data 21 ottobre 2003, prot. n. 91/28860).

Il T.A.R. ha quindi evidenziato che, a seguito della sentenza costitutiva della servitù coattiva di passaggio, la medesima Amministrazione Comunale ha rilasciato la concessione edilizia per lo stesso intervento ma con accesso previsto a valle, dal viale Ginevra, pur essendo incontestato che anche tale diverso accesso non rispetta i parametri stabiliti dall’art. 20 delle N.T.A. del P.R.G.; e che, a fronte dei chiarimenti chiesti al riguardo da Condominio Baltea, con nota Prot. 44560 dd. 5 dicembre 2006, l’Amministrazione Comunale ha affermato di ritenersi vincolata alla “decisiva autorità del pronunciamento del giudice in merito alla individuazione dell’accesso al costruendo complesso”.

Secondo il T.A.R., “questa prospettazione non può essere condivisa perché, come si è anticipato, la servitù di passaggio è stata costituita senza una precisa correlazione con l’intervento edilizio progettato. Sicché il mutato avviso del Comune – circa la necessità del rispetto dei parametri stabiliti dall’articolo 20 – non può trovare giustificazione nell’intervenuta decisione del Tribunale di Aosta. … Ma nemmeno può condividersi la tesi – sostenuta dal Comune nella seconda parte della nota in data 5 dicembre 2006 e ribadita nelle difese dei resistenti – secondo cui l’accesso, così come individuato dal Tribunale, non può essere qualificato “strada di urbanizzazione” perché si avvale di una strada già esistente a servizio di un edificio costituito da 15 unità immobiliari, con la conseguenza che “il carico urbanistico con l’aggiunta di ulteriori tre unità abitative non pare significativamente aggravato”. … Tale valutazione non dà adeguato conto dei motivi su cui si fonda il mutato avviso del Comune: l’accesso indicato nella prima domanda di concessione (dalla via Edelweiss) era ad esclusivo servizio delle tre unità abitative previste dal progetto, sicché non può ritenersi che le due soluzioni comportino conseguenze diverse in punto di carico urbanistico.

Analogamente, la tesi sostenuta dal Comune non può essere condivisa nemmeno nella parte in cui – come si legge nella richiamata nota – si osserva che, in ogni caso, l’articolo 20 delle norme tecniche di attuazione prevede che venga creata una strada di urbanizzazione solo “ove necessario”, necessità che nella specie dovrebbe ritenersi esclusa. Anche a questo proposito è sufficiente osservare che il Comune – senza spiegarne le ragioni – modifica la precedente interpretazione pur non essendo mutata la situazione in fatto: come già si è sottolineato, entrambe le ipotesi previste – accesso a monte e accesso a valle – comportano infatti il medesimo carico urbanistico, rispettivamente sulla via Edelweiss e sul viale Ginevra. La motivazione fornita dal Comune non è dunque sufficiente a dar conto del diverso avviso circa la rilevanza dei parametri stabiliti dall’articolo 20, la cui legittimità non è stata peraltro contestata dalla controinteressata” (cfr. pag. 4 e ss. della sentenza impugnata).

Va – da ultimo – precisato che, sempre secondo il T.A.R., “il ricorso va quindi accolto e per l’effetto va annullata l’impugnata concessione edilizia. L’accoglimento del ricorso non comporta invece l’annullamento della nota 5 dicembre 2006, in quanto atto privo di natura provvedimentale” (cfr. ibidem).

2.1. Con il primo degli appelli in epigrafe (R.G. 8979 del 2007) Les Bâtiments chiede la riforma di tale sentenza, deducendo:

1) violazione e falsa applicazione dell’art. 20 delle N.T.A. del P.R.G. del Comune di

Aosta; erronea valutazione dei fatti ed inesistente contraddittorietà tra la concessione

edilizia n. 1 del 2007 e la nota Prot. n. 91/28860 dd. 21 ottobre 2003 precedentemente formata dalla stessa Amministrazione Comunale;

2) violazione e falsa applicazione dell’art. 20 delle N.T.A. del P.R.G. del Comune di

Aosta sotto ulteriore profilo, nonché violazione e falsa applicazione degli allora vigenti artt. 2 e 7 della L. 6 dicembre 1971 n. 1034 avendo – secondo *********âtiments – il giudice di primo grado debordato dai limiti propri della giurisdizione esclusiva ad esso attribuiti in materia urbanistico-edilizia.

2.2. Si sono costituiti in giudizio gli appellati (omissis), nonché la Signora (omissi) quale figlia e procuratrice dell’appellata (omissis), replicando puntualmente alle censure avversarie e concludendo per la reiezione dell’appello.

3.1. Con il secondo appello in epigrafe (R.G. 9234 del 2007) anche il Comune di Aosta chiede la riforma della medesima sentenza n. 117 dd. 12 settembre 2007 resa dal T.A.R. per la Valle d’Aosta, deducendo a sua volta:

1) scelta dell’accesso a valle; pretesa contraddittorietà con precedenti determinazioni; insussistenza;

2) scelta dell’accesso a valle; pretesa contraddittorietà con precedenti determinazioni; insussistenza sotto altro profilo; asseconda mento delle determinazioni del giudice ordinario; adeguatezza; violazione dell’art. 112 cod. proc. civ.; inammissibilità; nullità della pronuncia resa in primo grado;

3) insufficienza e contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata;

4) difetto di interesse almeno parziale dei ricorrenti in primo grado; inammissibilità del ricorso in primo grado.

3.2. Anche in questo ulteriore procedimento si sono costituiti in giudizio gli appellati (omissis), nonché la Signora (omissis) quale figlia e procuratrice dell’appellata (omissis), replicando puntualmente alle censure avversarie e concludendo per la reiezione dell’appello.

3.3. Con ordinanza n. 301 dd. 23 gennaio 2008 la Sezione ha accolto la domanda di sospensione cautelare della sentenza impugnata, proposta dal Comune, “ritenuto che l’appello risulti assistito da adeguato fumus boni iuris”.

4. Alla pubblica udienza del 26 giugno 2012 entrambi gli appelli sono stati trattenuti per la decisione.

5. Il Collegio preliminarmente dispone la riunione dei due procedimenti in epigrafe, a’ sensi dell’art. 96, comma 1, cod. proc. amm., trattandosi di impugnazioni proposte avverso la medesima sentenza resa in primo grado.

6.1. Tutto ciò premesso, entrambi gli appelli vanno accolti.

6.2. Innanzitutto, va rimarcato che il giudice di primo grado ha reputato ammissibile il ricorso ivi proposto dai partecipanti al condominio Baltea nel presupposto che essi non contestavano innanzi al giudice amministrativo la sentenza resa dal Tribunale ordinario di Aosta in ordine alla costituzione della servitù di passaggio coattiva a favore del fondo di proprietà di Les Bâtiments, ma deducevano l’illegittimità della concessione successivamente rilasciata a quest’ultima; ossia – detto altrimenti – avendo riguardo alla circostanza che l’accesso al fondo di proprietà di Les Bâtiments è stato individuato dal Tribunale ordinario di Aosta prescindendo dalla natura e dalle dimensioni dell’intervento edilizio da realizzare sul fondo intercluso, non potendo ritenersi che la sentenza resa dal Tribunale medesimo abbia costituito un vincolo per l’Amministrazione Comunale in sede di verifica della conformità alla normativa urbanistico-edilizia della domanda di concessione successivamente presentata da Les Bâtiments.

In tal senso – pertanto, sempre secondo il T.A.R. – neppure potrebbe sostenersi che il giudice amministrativo sia chiamato a pronunciarsi sulla medesima questione già decisa dal Tribunale ordinario di Aosta.

Il Collegio concorda con tali assunti del giudice di primo grado, rilevando a sua volta che i medesimi partecipanti al Condominio Baltea – nonché attuali appellati – non contestano innanzi al giudice amministrativo la legittimità in sé dell’edificazione progettata da Les Bâtiments, né inammissibilmente chiedono nella presente sede di giudizio l’emanazione di una statuizione contraria alla costituzione della servitù di passaggio disposta dal giudice ordinario, ma chiedono l’annullamento del titolo edilizio rilasciato a Les Bâtiments nella parte in cui contempla la realizzazione di un accesso al proprio fondo senza l’osservanza della disciplina contenuta nell’anzidetto art. 20 delle N.T.A. del P.R.G., ossia – secondo la prospettazione degli appellati medesimi – con ciò sostanziando una lesione del proprio qualificato interesse al corretto svolgersi dell’azione amministrativa.

Da tutto ciò pertanto discende l’indubbia sussistenza di una posizione giuridica in capo ai ricorrenti in primo grado configurabile quale interesse legittimo, autonomamente sorto per effetto del titolo edilizio rilasciato a Les Bâtiments e di per sé tutelabile innanzi al giudice amministrativo anche a prescindere da ogni contestazione sul presupposto titolo alla costituzione della servitù di passo carraio, viceversa rientrante nella giurisdizione del giudice ordinario.

6.3. Premesso ciò, va evidenziato che il T.A.R. – come già visto al precedente 1.6.3. della presente sentenza – ha accolto il ricorso proposto in primo grado dai partecipanti al Condominio Baltea avendo segnatamente riguardo alla contraddittorietà, da loro dedotta, tra il contenuto del titolo edilizio rilasciato a Les Bâtiments e la precedente nota del Comune Prot. n. 91/28860 dd. 21 ottobre 2003 enunciante le caratteristiche tecniche delle strade di urbanizzazione contemplate dalle N.T.A. del P.R.G. e nella specie non rispettate.

Il T.A.R. ha rimarcato che l’accesso assentito dal Comune incontestabilmente non rispetta i parametri contemplati dalla disciplina di piano per le strade di lottizzazione e che, a fronte dei chiarimenti chiesti al riguardo da Condominio Baltea, con nota Prot. 44560 dd. 5 dicembre 2006, l’Amministrazione Comunale si è limitata ad affermare di essere vincolata alla “decisiva autorità del pronunciamento del giudice in merito alla individuazione dell’accesso al costruendo complesso”: assunto, questo, non condiviso dallo stesso giudice di primo grado sia in considerazione della circostanza che la servitù di passaggio sarebbe stata costituita senza una precisa correlazione con l’intervento edilizio progettato, sia in quanto il mutato avviso dello stesso Comune circa la cogenza della norma di piano disciplinante la realizzazione delle strade di lottizzazione non potrebbe fondarsi sulla mera statuizione giudiziale costitutiva della servitù di passo carraio.

Il giudice di primo grado ha respinto inoltre la tesi del Comune secondo la quale l’accesso, così come individuato dalla sentenza resa dal Tribunale ordinario, non potrebbe essere qualificato “strada di urbanizzazione” perché si avvale di una strada già esistente a servizio di un edificio costituito da 15 unità immobiliari, con la conseguenza che “il carico urbanistico con l’aggiunta di ulteriori tre unità abitative non pare significativamente aggravato”; a quest’ultimo proposito, secondo il T.A.R., l’Amministrazione medesima non darebbe adeguata contezza dei motivi su cui si fonda il proprio mutato avviso, posto che l’accesso indicato nella prima domanda di concessione dalla via ********* era ad esclusivo servizio delle tre unità abitative previste dal progetto e che pertanto non potrebbe ritenersi che le due soluzioni progettuali in discussione comportino conseguenze diverse in punto di carico urbanistico.

Da ultimo, il T.A.R. ha pure respinto la tesi dell’Amministrazione Comunale secondo la quale il dato letterale delle N.T.A. del P.R.G. impone la realizzazione di una strada di urbanizzazione soltanto “ove necessario” e che tale necessità dovrebbe ritenersi nella specie esclusa.

Ad avviso del giudice di primo grado, infatti, l’Amministrazione Comunale avrebbe con ciò mutato la precedente interpretazione pur non essendo cambiata la situazione in fatto, e comunque non avrebbe sufficientemente motivato il proprio diverso apprezzamento sulla rilevanza dei parametri stabiliti dalla disciplina di piano, tra l’altro sul punto neppure contestata da Les Bâtiments.

Il Collegio, per parte propria, evidenzia quanto segue.

1) La contraddittorietà tra gli atti del procedimento, figura sintomatica dell’eccesso di potere, si può rinvenire solo allorquando sussista tra più atti successivi un contrasto inconciliabile tale da far sorgere dubbi su quale sia l’effettiva volontà dell’amministrazione, mentre non sussiste quando si tratti di provvedimenti che, pur riguardanti lo stesso oggetto, siano adottati all’esito di procedimenti indipendenti (Cons. Stato, Sez. V, 5 settembre 2011 n. 4982) o, comunque, qualora si tratti di due diversi atti che, ancorchè inerenti al medesimo oggetto, provengano da uffici diversi e non entrambi competenti a provvedere o siano espressione di poteri differenti (Cons. Stato, Sez. V, 13 novembre 1995 n. 1558) o – ancora – allorquando il nuovo provvedimento dell’Amministrazione, diverso da quello pregresso, sia stata adottata alla stregua di presupposti in parte differenti concretatisi “medio tempore” (Cons. Stato, Sez. V, 20 giugno 1987 n. 403).

Nella presente fattispecie il giudice di primo grado ha rilevato il contrasto tra un atto per certo provvedimentale, quale è il titolo edilizio contestato in parte qua dai partecipanti al Condominio Baltea, e un atto che assodatamente provvedi mentale non è, posto che la nota del Comune Prot. n. 91/28860 dd. 21 ottobre 2003 enunciante le caratteristiche tecniche delle strade di urbanizzazione contemplate dalle N.T.A. del P.R.G. identifica un parere reso dall’Amministrazione Comunale su richiesta del primo dei due consulenti tecnici d’ufficio nominati dal Tribunale ordinario al fine della decisione sulla domanda di costituzione coattiva della servitù di passo carraio ivi proposta da Les Bâtiments.

In particolare, il consulente nominato dal giudice ordinario intendeva acquisire dall’Amministrazione Comunale un “parere o interpretazione sulle norme tecniche (di) attuazione vigenti in ordine alle strade di urbanizzazione e alla copertura dei canali irrigui”: interpretazione che è stata data – per l’appunto – dall’Amministrazione Comunale quale mero supporto documentativo per la formazione del parere che – a sua volta – il consulente medesimo doveva esprimere ma che, stante la non pertinenza dell’interpretazione stessa ad un procedimento di rilascio del titolo edilizio promosso dalla parte a ciò direttamente interessata (ossia Les Bâtiments), non poteva essere ad essa opposto con la forza propria di un provvedimento amministrativo, configurandosi – al più – quale mera “dichiarazione di scienza” da parte dell’Amministrazione Comunale valutabile esclusivamente dal giudice ordinario soltanto per il tramite dell’utilizzo che il consulente da lui nominato ne avrebbe fatto.

Né va sottaciuto che tale interpretazione a quel momento resa dall’Amministrazione Comunale non ha formato oggetto di valutazione da parte del giudice ordinario nella sua sentenza costitutiva della servitù; e – soprattutto – che la stessa presentazione della nuova domanda di rilascio del titolo edilizio da parte di Les Bâtiments (ossia l’intervenuto avvio di un nuovo procedimento al riguardo) implicava ex se la ricostituzione in capo all’Amministrazione Comunale di un potere decisorio in alcun modo limitato dagli atti da essa in precedenza formati, soprattutto se gli stessi erano – come, per l’appunto, nel caso di specie – privi di valenza provvedimentale e, comunque, emanati senza previo contraddittorio procedimentale con il soggetto nella specie richiedente il titolo edilizio.

2) La rivalutazione compiuta dall’Amministrazione Comunale in sede di rilascio del titolo edilizio ha comportato la compiuta estrinsecazione – nella nota di chiarimento Prot. 44560 dd. 5 dicembre 2006 inoltrata al Condominio Baltea su richiesta dello stesso – dell’invero assorbente motivo che ha legittimato la scelta di non applicare al passo carraio in questione il regime proprio delle strade di urbanizzazione: ossia la considerazione della circostanza che la strada di urbanizzazione garantisce, nella previsione contenuta nelle N.T.A. del P.R.G. all’epoca vigente, il collegamento tra una nuova realizzazione edilizia e la rete viaria pubblica, nel mentre per il caso di specie il nuovo collegamento è realizzato soltanto tra il fondo dominante e il fondo servente e costituisce quindi viabilità interna ai fondi stessi.

Consegue da ciò, quindi, che la nuova realizzazione viaria, proprio perché non direttamente allacciata alla viabilità pubblica, non configura un’ipotesi di strada di urbanizzazione e non deve pertanto essere conforme alle prescrizioni dettate al riguardo dalle N.T.A. del P.R.G.

La nota anzidetta reca una motivazione sul punto ex se esaustiva, per certo tale da rendere infondati i rilievi di difetto di motivazione dedotti dai ricorrenti in primo grado e nondimeno accolti dal T.A.R.

3) Va anche evidenziato che il giudice di primo grado, al di là dell’(infondata) sua enunciazione della sussistenza nella specie del vizio di motivazione, è – semmai – a sua volta incorso nel difetto di motivazione laddove si è astenuto da qualsivoglia interpretazione della norma di piano, solo incidentalmente affermando che la stessa non era stata impugnata da Les Bâtiments: assunto, questo, comunque in conferente per l’economia del giudizio stante la testè rilevata irrilevanza della norma medesima per il caso di specie.

4) Va anche conclusivamente rilevato che lo stesso giudice urbanistico ha del tutto apoditticamente affermato l’equivalenza del carico urbanistico tra la soluzione dell’accesso diretto alla pubblica strada mediante allaccio con Via Edelweiss e la soluzione imposta dal giudice ordinario ed attuata mediante il rilascio del titolo edilizio qui contestato.

All’evidenza le due situazioni non sono omologabili, posto che – come puntualmente osservato dalla difesa di Les Bâtiments l’eventualità della realizzazione dell’accesso su Via Edelweiss determinerebbe un aumento del carico urbanistico del 300% a fronte della trasformazione dell’attuale passo pedonale in passo carraio, nel mentre la soluzione attualmente praticata determina un incremento del carico urbanistico ivi rilevante in una misura non superiore al 20%.

7. Le spese e gli onorari di entrambi i gradi di giudizio possono essere integralmente compensati tra tutte le parti.

Va peraltro posto a carico degli attuali appellati il pagamento del contributo unificato di cui all’art. 9 e ss. del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 e successive modifiche relativo ad entrambi gradi di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

definitivamente pronunciando sugli appelli, come in epigrafe proposti, previa loro riunione, li accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata respinge il ricorso proposto in primo grado.

Compensa integralmente tra tutte le parti le spese e gli onorari di entrambi i gradi di giudizio

Pone a carico degli attuali appellati il pagamento del contributo unificato di cui all’art. 9 e ss. del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 e successive modifiche relativo ad entrambi gradi di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 giugno 2012

Redazione