Conto corrente – Estratti conto – Mancata contestatine da parte del correntista – Tacita approvazione (Cass. n. 8457/2012)

Redazione 28/05/12
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Massima
In caso di mancata contestazione degli estratti conto bancari non è pertinente il richiamo alla giurisprudenza che esclude la possibilità di riferire la tacita approvazione degli estratti conto alla validità ed agli effetti delle operazioni segnate in conto; la mancata contestazione degli estratti conto, infatti, costituisce comportamento di cui il giudice può tener conto per trarne argomento di prova. (a cura del **************)

 

Svolgimento del processo

Nel 1992 la Imas s.a.s. di **************** & C. (in prosieguo indicata come Imas) citò in giudizio dinanzi al Tribunale di Salerno la Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. (in prosieguo Monte dei Paschi), con cui aveva intrattenuto un rapporto di conto corrente, riferendo che nei due anni precedenti si era vista addebitare in conto l’importo complessivo di L. 96.163.435 per l’emissione di trentuno assegni circolari mai richiesti nè consegnati al legale rappresentante della società. Chiese perciò che la banca convenuta fosse condannata alla restituzione di detta somma.

Il Monte dei ****** resistette alla domanda e chiamò in causa a scopo di eventuale rivalsa il sig. P.O., che aveva rivestito la carica di contabile della società Imas e che per conto di questa aveva mantenuto i rapporti con la banca, facendosi consegnare gli assegni circolari di cui si discute.

Il tribunale rigettò la domanda della società attrice e dichiarò pertanto inammissibile quella proposta dalla banca convenuta nei confronti del terzo chiamato, disponendo di conseguenza anche in ordine alle spese processuali.

Chiamata a pronunciarsi sui contrapposti gravami delle parti, la Corte d’appello di Salerno, con sentenza depositata l’8 giugno 2010, confermò le statuizioni di primo grado, compensando però le spese processuali nel rapporto tra banca convenuta e terzo chiamato.

La corte territoriale ritenne, infatti, che il Monte dei Paschi non potesse essere accusato di scarsa diligenza per aver emesso e consegnato gli assegni circolari di cui si tratta al sig. P., atteso che le firme del legale rappresentante della correntista Imas sulle relative richieste di emissione, con il timbro dell’Imas, non risultavano tali da farle apparire palesemente apocrife, che il predetto sig. P. operava da tempo presso l’agenzia bancaria quale contabile della medesima società Imas e che l’emissione degli assegni circolari sopra menzionati era avvenuta nell’arco di nove mesi senza che la correntista avesse mai contestato in quel lasso di tempo le risultanze degli estratti conto ad essa inviati dalla banca.

Avverso tale sentenza la Imas ha proposto ricorso, prospettando due motivi di censura.

Il Monte dei ****** ha replicato con controricorso, mentre nessuna difesa ha svolto in questa sede il sig. P..

Motivi della decisione

Il primo motivo di ricorso, che lamenta vizi di motivazione della sentenza impugnata, non è fondato.

Il convincimento del giudice d’appello è adeguatamente spiegato, nei termini che son già stati dianzi sinteticamente riferiti, e la circostanza che esso non risulti condiviso dalla ricorrente non equivale all’individuazione di un qualche vizio logico da cui la motivazione della sentenza sia affetta.

E’ solo necessario aggiungere che la necessità di una delega scritta della Imas al proprio contabile, affermata nel ricorso per criticare il passaggio dell’impugnata sentenza che fa leva invece proprio sull’esistenza di una delega verbale, non trova appiglio in alcuna previsione normativa o convenzionale; che non è rilevante la mancata presentazione di apposita istanza di verificazione dell’autenticità delle firme apposte in calce alle richieste di rilascio degli assegni circolari disconosciute dalla Imas, avendo la corte d’appello escluso che l’eventuale contraffazione di quelle firme fosse riconoscibile con l’uso della diligenza all’uopo occorrente; e che neppure è pertinente il richiamo alla giurisprudenza che esclude la possibilità di riferire la tacita approvazione degli estratti conto bancari alla validità ed agli effetti delle operazioni segnate in conto, giacchè la mancata contestazione di quegli estratti è comunque un comportamento di cui il giudice può tener conto per trame argomento di prova e, nel caso di specie, la corte d’appello si è limitata appunto a trarre dal silenzio serbato per lunghi mesi dalla società, dopo il ricevimento degli estratti conto, un argomento logico a sostegno dell’esistenza di una delega ad operare in banca rilasciata dal legale rappresentante della società al contabile cui gli assegni erano stati consegnati.

Neppure è fondato il secondo motivo di ricorso, che denuncia violazioni di legge in tema di mandato e di operazioni bancarie in conto corrente, poichè la corte d’appello non ha in alcun modo disatteso i principi relativi alla diligenza del mandatario e dell’accorto banchiere, invocati dalla ricorrente, ma ne ha fatto applicazione, motivando – in modo, come si è visto sopra, non criticabile – il perchè ha ritenuto che nel caso in esame il lamentato difetto di diligenza non fosse ravvisabile.

Il rigetto del ricorso comporta la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità,liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.500,00 per onorari e 200,00 per esborsi, oltre alle spese generali ed agli, accessori di legge.

Redazione