Consorzi: maggiori formalità per le delibere (Cass. n. 20890/2012)

Redazione 26/11/12
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Svolgimento del processo

Con sentenza n. 1297/2002 il Tribunale di Latina dichiarava la nullità dei verbali di assemblea consortile in data 4.2.90, 16.12.90, 23.3.91 e 16.6.91 e delle relative delibere rilevando che, a fronte della contestazione degli attori, M.P.M., C.C., Cl.Ma., G.B., Lagomare 81 soc. coop. a r.l., riguardante il mancato invio degli avvisi di convocazione a tutti i consorziati quali la Somal e tutti i proprietari dei beni già della Coop. Elefantino, il Consorzio convenuto, *****************, non aveva fornito la prova di aver tempestivamente avvisato tutti i consorziati ovvero che tutti gli avvisi, inviati a mezzo raccomandata, fossero effettivamente pervenuti ai destinatari. Avverso tale sentenza il Consorzio proponeva appello cui resistevano M.P.M., C.C., ******, G.B., Lagomare 81 soc. coop. edil. A r.l. chiedendo,con appello incidentale condizionato, l’esame delle eccezioni e domande da loro avanzate in primo grado e ritenute assorbite dal Tribunale. Con sentenza depositata il 20.10.2005 la Corte di Appello di Roma accoglieva l’appello principiale, respingeva quello incidentale condizionato e, per l’effetto, rigettava tutte le domande degli appellati che condannava al pagamento delle spese dei due gradi di giudizio.

Osservava la Corte di merito che il Consorzio aveva provato, “per tutte le assemblee in questione, di aver regolarmente inviato gli avvisi di convocazione, tramite la produzione della distinta delle raccomandate postali o delle ricevute sottoscritte dai consorziati a cui gli avvisi erano stati recapitati a mano”; la contestazione,peraltro non sollevata dagli eventuali interessati, circa il mancato avviso ai titolari di lotti già della Cooperativa, era generica, non essendo stati indicati i soggetti pretermessi;

rilevava poi che le censure mosse con l’appello incidentale condizionato erano del tutto generiche e non provate. Per la cassazione di tale sentenza propongono ricorso, affidato a due motivi, M.P.M., C.C., Cl. M., G.B. e Logorare 81 soc. coop. s r.l..

Resiste con controricorso il Consorzio sella Farnia Mare, in persona del legale rappresentante.

Motivi della decisione

I ricorrenti deducono:

1) insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia prospettato dalle parti o rilevabile di ufficio, avendo il giudice di appello apoditticamente affermato che il Consorzio, per tutte le assemblee in questione, aveva provato di avere inviato gli avvisi di convocazione, non considerando che,nell’atto di appello, controparte si era limitata a contestare la tesi del primo giudice relativa all’invio degli avvisi a mezzo del servizio postale(mancata acquisizione agli atti delle relative ricevute di ritorno) senza nulla obiettare in ordine a quanto rilevato da parte attrice ed affermato dal primo giudice sul difetto di prova, da parte del Consorzio, “di aver tempestivamente avvisato tutti i consorziati”, la Corte di merito, al riguardo, si era limitata ad affermare;

genericamente,che il Consorzio aveva provato di aver inviato gli avvisi di convocazione “tramite la produzione delle distinte delle raccomandate postali o delle ricevute sottoscritte dai consorziati a cui gli avvisi erano stati recapitati a mano”, non tenendo conto che gli appellati, sulla base degli atti processuali, avevano rilevato che non tutti i consorziati erano stati avvisati indicando i consorziati non avvisati;

2) insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile di ufficio, laddove il giudice di appello aveva omesso di esaminare compiutamente le delibere assembleari impugnate, affette da “molteplici vizi di nullità o annullabilità”, quali il difetto del quorum previsto dalla legge e dallo statuto (art. 9), l’erroneità del calcolo dei millesimi,la mancanza di partecipazione e di voto di molti soci, come risultante dal verbale assembleare 16.12.90.

Il primo motivo di ricorso è fondato.

Il Giudice di appello, a fronte di quanto affermato dal giudice di prime cure e dagli appellati circa il mancato invio degli avvisi di convocazione a tutti i consorziati, quali la Somal ed i proprietari dei beni già della Cooperativa Elefantino, si è limitato ad affermare apoditticamente che il Consorzio “ha provato, per tutte le assemblee in questione, di aver regolarmente inviato gli avvisi di convocazione”, aggiungendo che “la contestazione, peraltro non sollevata dagli eventuali interessati, del mancato avviso ai titolari di lotto già della Cooperativa, appare del tutto generica, non essendo stati indicati i soggetti eventualmente pretermessi”.

Tali argomentazioni contrastano con l’assunto dei ricorrenti secondo cui erano stati specificati, con riferimento ai singoli verbali di assemblea, i nominativi dei consorziati non avvisati della convocazione dell’assemblea, con riferimento, in particolare, alla Lagomare 81 ed ai soci della Cooperativa Elefantino, proprietari di immobili facenti parte del Consorzio sin dal settembre 1981, come risultava dalle relative note di trascrizione. Al riguardo la Corte territoriale ha omesso di prendere in esame i riscontri documentali offerti dagli appellati sul mancato avviso ai soci rimasti assenti dall’assemblea consortile.

Rileva, inoltre, il Collegio che,contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte territoriale, sussiste l’interesse anche dei soci convocati e presenti e non solo di quelli pretermessi, a far valere il vizio inficiante le delibere assembleari per il mancato avviso a tutti i consorziati. Tale omissione comporta, infatti, la lesione di diritti soggettivi dei singoli consorziati,avuto riguardo non solo alla sostanziale inosservanza del metodo collegiale e del principio di maggioranza nell’adozione della delibera, ma anche al concreto assetto degli interessi contemplati dalle delibere impugnate, non potendosi escludere che la presenza dei soci non avvisati avrebbe potuto incidere sulla formazione della volontà collettiva per una regolamentazione degli interessi, sottesi alle delibere impugnate, diversa da quella in concreto adottata dai consorziati presenti.

L’accoglimento del primo motivo di ricorso comporta l’assorbimento della seconda censura in quanto anch’essa attinente al vizio di motivazione sui requisiti di validità delle deliberazioni.

Consegue che la sentenza impugnata va cassata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Roma che dovrà concretamente accertare, sulla base della documentazione acquisita, se sia stato omesso l’avviso di convocazione, nei confronti di alcuni consorziati, provvedendo sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo;

cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della Corte di Appello di Roma anche per le spese del giudizio di legittimità.

Redazione