Messa alla prova per guida in stato di ebbrezza: l’interessato può conseguire una nuova patente dopo tre anni dalla sentenza irrevocabile di estinzione del reato

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a cura degli avv.ti Silvio Brucoli e Laura Daniele

Riferimenti normativi: art.186, 186 bis, 187, 219 e 224 codice della strada; art.168 bis c.p.
Riferimenti giurisprudenziali: Cass. 17 settembre 2015, n. 40069; Cass. 23 giugno 2016, n. 29639.

Quando, a seguito di esito positivo di messa alla prova, viene pronunciata sentenza di proscioglimento per estinzione del reato di guida in stato di ebbrezza ex art. 168 ter, l’irrogazione della sanzione accessoria, ai sensi dell’art.224, c.3, c.d.s., è competenza del Prefetto e un nuovo titolo abilitativo alla guida può essere richiesto solo quando siano trascorsi tre anni dalla data in cui la sentenza di proscioglimento è divenuta irrevocabile .

Fatto

Il sig. XXX in data 18/3/2013, alla guida della sua auto, in stato di ebbrezza alcolica e di alterazione psicofisica dovuta all’assunzione di sostanze stupefacenti, causava un incidente stradale in Viareggio (LU).
Il procedimento penale si concludeva con la sentenza n.119/2016 con la quale il Tribunale di Lucca dichiarava “non doversi procedere nei confronti di XXX in ordine ai reati ascrittigli per essere gli stessi estinti per esito positivo della messa alla prova”.
Il Prefetto di Lucca, ricevuta la sentenza, revocava la patente e qualsiasi altro documento di guida del sig.XXX, a decorrere dal 3.3.2016 (data in cui era divenuta esecutiva la sentenza n.119/2016) e individuava ai sensi dell’art.219, comma 3 ter, c.d.s. nel 3.3.2019 la data in cui il sig. XXX avrebbe potuto conseguire una nuova patente.
Avverso detto provvedimento di revoca il sig.XXX proponeva ricorso al Tar Toscana. Secondo il ricorrente il Prefetto, in disparte la non sussistenza dei presupposti della revoca, si doleva del fatto che i 3 anni di inibizione alla guida previsti dall’art.219, comma 3 ter c.d.s., sarebbero dovuti decorrere dalla data del 18/3/2013, data in cui si era verificato l’evento ed in cui l’autorità di polizia lo aveva accertato, e non dalla data della sentenza di estinzione del reato per superamento della messa alla prova, atteso che il presupposto per l’applicazione del più volte citato art.219, comma 3 ter era costituito da una sentenza di condanna.
Il Tar Toscana con sentenza n.1776/2016 dichiarava il ricorso inammissibile, relativamente alla parte del provvedimento relativa alla decorrenza del triennio per conseguire una nuova patente, ed in parte infondato in quanto, come precisato in altra decisione del Consiglio di Stato, per accertamento del reato dal quale inizia a decorrere il triennio necessario per il conseguimento di una nuova patente, deve intendersi “…non la data di commissione del fatto o quella del suo accertamento…..” bensi “ la data….. del definitivo accertamento del reato, in tutti i suoi elementi costitutivi, incluso l’elemento soggettivo, che spetta alla competenza dell’Autorità giudiziaria e non all’Autorità amministrativa.”
Il sig. XXX presentava appello al Consiglio di Stato avverso la citata sentenza riproponendo i motivi di ricorso di primo grado ed in particolare riteneva la sentenza errata in quanto il Tar aveva individuato la data “ dell’accertamento del reato” nella data del passaggio in giudicato di una sentenza penale che, senza entrare nel merito, aveva dichiarato estinto il reato ascritto al sig.XXX. Secondo il ricorrente dunque la sentenza penale emessa dal Tribunale di Lucca non conteneva alcun accertamento in ordine al reato ascritto all’interessato. Mancando una sentenza di condanna, il periodo triennale di inibizione alla guida previsto dall’art.219, comma3 ter, c.d.s. avrebbe dovuto decorrere dalla data dall’accertamento dei fatti effettuato dall’organo di Polizia.

La decisione del Consiglio

La sentenza affronta la complessa questione relativa alla durata del periodo di interdizione che deve intercorrere per poter riconseguire una nuova patente di guida dopo il provvedimento di revoca disposto dal Prefetto in caso di estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova.
La difficoltà nasce dal fatto che, in caso di esito positivo di messa alla prova, viene pronunciata sentenza di proscioglimento e il reato si estingue. Manca quindi una sentenza di condanna che accerti il reato e la responsabilità penale e sorgono di conseguenza dubbi sulla possibilità di applicare l’art. 219, co.3 ter, che testualmente recita: “ Quando la revoca della patente di guida è disposta a seguito delle violazioni di cui all’art. 186, 186 bis e 187 non è possibile conseguire una nuova patente di guida prima di tre anni a decorrere dalla data di accertamento del reato”.
Alla luce di tali considerazioni, parte appellante chiedeva di riformare la sentenza impugnata, che stabiliva come data per poter riconseguire il titolo di abilitazione alla guida quella successiva a tre anni dal passaggio in giudicato della sentenza di proscioglimento, e di far decorrere la durata di tre anni dal momento in cui si era verificato l’incidente o, quantomeno, dal momento in cui l’Autorità di Pubblica Sicurezza aveva dato atto di aver svolto l’accertamento.
Ma i Giudici di Palazzo Spada hanno disatteso completamente l’assunto del ricorrente.
La sentenza parte dall’esame dell’art.168 ter c.p. che disciplina la messa alla prova e che prevede testualmente che l’estinzione del reato (per superamento della messa alla prova) “non pregiudica l’applicazione delle sanzioni amministrative accessorie, ove previste dalla legge”. Richiamando la sentenza della Cassazione penale 23 giugno 2016, n. 29639, il Consiglio di Stato precisa che, in tale ipotesi, il giudice “non può e non deve” disporre la sanzione amministrativa e che è il Prefetto l’organo competente ad emanare il provvedimento di revoca della patente a seguito della trasmissione degli atti da parte del cancelliere dopo il passaggio in giudicato della sentenza che dichiara l’estinzione del reato. Poi, proseguendo nella motivazione, il G.A. ritiene che “anche nel meccanismo imperniato sulla messa alla prova, l’accertamento del reato non è affatto eliminato, ma resta comunque condizionato alla sentenza che prende atto del buon esito del periodo di prova (che potrebbe essere anche non favorevole..)”.
Ad avviso del Consiglio di Stato la comminatoria della sanzione accessoria da parte del Prefetto è un “effetto legale del reato” e presuppone comunque l’accertamento dello stesso, riconducibile al momento del passaggio in giudicato della sentenza di proscioglimento. Ne consegue che, anche in tal caso, ai sensi dell’art. 219 c.3, la durata del periodo di interdizione per il conseguimento di una nuova patente è di tre anni a partire dal passaggio in giudicato della sentenza di proscioglimento.
In sintesi, il ragionamento del G.A. trova dei punti di contatto con quello della Corte Costituzionale che nella sentenza 14 aprile 1995, n. 125, con riferimento alla sospensione per messa alla prova nel processo minorile, evidenzia che “presupposto concettuale essenziale del provvedimento, connesso ad esigenze di garanzia dell’imputato, è costituito da un giudizio di responsabilità penale che si sia formato nel giudice, in quanto altrimenti si imporrebbe il proscioglimento” . Dunque anche la sentenza di estinzione del reato per messa alla prova, non contenendo un pieno proscioglimento, conterebbe un accertamento della penale responsabilità.
Infine, appare opportuna una notazione riguardo alla giurisdizione in materia: le Sezioni Unite della Cassazione con sentenza n.10406/2014 hanno dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo nelle controversie aventi ad aggetto il diniego al riconseguimento della patente nei casi previsti dall’art.219, comma 3 ter. Nello stesso senso si è anche espresso il Consiglio di Stato, Sez.III, sentenza 25.01.2016, n.235 e numerosi Tar.

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Sentenza collegata

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Avv. Brucoli Silvio

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