Consiglio di Stato sez. VI 28/10/2010 n. 7650

Redazione 28/10/10
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Diritto di accesso ai documenti amministrativi – Documenti scolastici – Istanza dei genitori di un minore studente di ginnasio diretta a prendere visione degli elaborati di tutti i compagni di classe del proprio figlio – Diniego – Legittimità – Ragioni

È legittimo il diniego opposto all’istanza dei genitori di un minore studente di ginnasio diretta a prendere visione degli elaborati di tutti i compagni di classe del proprio figlio in determinate materie, considerato che la richiesta di accesso agli elaborati di tutti i compagni di classe appare proprio un inammissibile controllo generalizzato, solo che si consideri che la funzione docente non è diretta alla scelta dei più meritevoli secondo una graduatoria di valore, bensì alla formazione dei ragazzi e alla verifica dei risultati da ognuno di essi conseguiti. Non si tratta pertanto di una procedura comparativa, nella quale potrebbe ipotizzarsi una disparità di trattamento.

  

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

DECISIONE

Sul ricorso numero di registro generale 3419 del 2010, proposto da:
***************, ***************, in proprio e in qualità di esercenti la potestà genitoriale sul minore *****************, rappresentati e difesi dall’avv. *****************, con domicilio eletto presso lo studio legale Torino di ******** & Associati, sito in Roma, via Fabio Massimo n. 107;

contro

Ministero dell’istruzione, dell’Università e della ricerca, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di

************* e *****************, quali esercenti la potestà genitoriale nei confronti di ******************;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. LAZIO – ROMA: SEZIONE III BIS n. 13135/2009, resa tra le parti, concernente DINIEGO DI ACCESSO AGLI ELABORATI SCRITTI NELLE MATERIE DI INGLESE, ITALIANO, GRECO E MATEMATICA.

Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero intimato;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2010 il Cons. ****************** e uditol’avvocato ******* per l’avvocato Torino;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con la sentenza n. 13135 del 2009 il Tar del Lazio, sede di Roma, ha accolto in parte il ricorso proposto dai genitori del minore ***************** per l’annullamento dell’atto di diniego del Dirigente scolastico del Liceo classico statale Socrate in Roma (n. 1435 del 25.5.2009), relativo alla richiesta di accesso agli elaborati scritti del proprio figlio e degli altri compagni di classe (IV ginnasio) nelle materie di inglese, italiano, greco e matematica, oltre che ai registri personali delle insegnanti delle citate materie.
Il giudice di primo grado ha limitato l’accoglimento all’istanza degli interessati di accedere agli elaborati concernenti il proprio figlio, oltre ai registri di classe, mentre ha respinto la richiesta di accesso alle copie di tutti i compiti svolti dall’intera classe, nel presupposto che l’interesse diretto dei ricorrenti si concretizza esclusivamente nella tutela della posizione del proprio figlio, mentre l’analisi degli elaborati degli altri studenti della classe costituisce un raffronto di situazioni disomogenee tra loro e di scarsa utilità per l’interesse azionato.

2. La sentenza è appellata dagli originari ricorrenti, i quali si dolgono che ivi si dispone il “rilascio di copia” degli atti, anziché affermare il loro diritto di “prendere visione” degli originali ed eventualmente estrarre copia degli atti rilevanti; che l’accesso agli atti degli altri studenti dovrebbe essere consentito eventualmente con mascheratura del nome o in forma anonima; che sussiste l’interesse a verificare se vi sia stata disparità di trattamento del proprio figlio attraverso il raffronto con i compiti scritti dei compagni di classe.

3. Si è costituito il Ministero dell’istruzione, dell’Università e della ricerca, opponendosi genericamente all’appello.
Alla camera di consiglio del 4.6.2010 la causa è passata in decisione.

4. L’appello non può essere accolto.
La controversia attiene al diritto di accesso a documenti amministrativi; in particolare si tratta dell’istanza dei genitori di un minore studente di ginnasio diretta a prendere visione degli elaborati del proprio figlio e di tutti i compagni di classe in determinate materie. Essi si dolgono che la loro richiesta sia stata limitata al rilascio di copia degli elaborati del proprio figlio, e non anche alla loro previa visione, e insistono per la ostensione degli elaborati di tutti i compagni di classe in quelle materie.
Ai sensi dell’art. 39 dell’O.M. 21.5.2001 n. 90, il diritto di accesso ai documenti scolastici si esercita “mediante esame e visione degli atti, senza alcun pagamento, o con rilascio di copie informi con rimborso del costo di produzione…”.
La disposizione ministeriale consente, con l’uso della congiunzione disgiuntiva, entrambe le forme di accoglimento della richiesta di accesso e la spesa per le copie è così irrisoria da non ledere nessun diritto.
E’ quindi infondata la censura che l’ufficio scolastico avrebbe dovuto consentire la previa visione degli atti.
Inoltre il Collegio rileva che, ai sensi dell’art. 24, comma 3, della legge n. 241 del 1990, “non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell’operato delle pubbliche amministrazioni”.
Nel caso concreto, la richiesta di accesso agli elaborati di tutti i compagni di classe appare proprio un inammissibile controllo generalizzato, solo che si consideri che la funzione docente non è diretta alla scelta dei più meritevoli secondo una graduatoria di valore, bensì alla formazione dei ragazzi e alla verifica dei risultati da ognuno di essi conseguiti. Non si tratta pertanto di una procedura comparativa, nella quale potrebbe ipotizzarsi una disparità di trattamento.
In concreto, poi, i voti molto negativi ottenuti dal minore in quasi tutte le materie, sia nella pagella del primo trimestre, sia in quella intermedia del marzo 2009 (allegati n. 5 e 6 del giudizio di primo grado), dimostrano l’inutilità della richiesta rispetto all’interesse diretto, concreto ed attuale dei genitori che si concretizza, come opportunamente affermato dal giudice di primo grado, “esclusivamente nella tutela della posizione del figliolo”.

5. In conclusione la sentenza appellata resiste alle censure e va confermata.
Sussistono giusti motivi per l’integrale compensazione delle spese di lite, in considerazione della sostanziale assenza di difesa dell’Amministrazione.

P.Q.M.

il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sesta sezione, definitivamente pronunciando sull’appello in epigrafe, lo respinge; spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2010 con l’intervento dei Signori:
****************, Presidente FF
********************, Consigliere
***************, Consigliere
Claudio Contessa, Consigliere
******************, ***********, Estensore

 

 

 

L’ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

 

 

Il Segretario

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 28/10/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
Il Dirigente della Sezione

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