Consiglio di Stato sez. VI 27/8/2010 n. 5978

Redazione 27/08/10
Scarica PDF Stampa

FATTO e DIRITTO
1. L’odierna appellante dottoressa D. A. ha partecipato ad una procedura di valutazione comparativa per l’assegnazione di un posto di ricercatore universitario nella disciplina Letteratura italiana presso la Facoltà di conservazione dei beni culturali dell’Università di Bologna, sede di Ravenna, bandita con decreto rettorale 13 maggio 2001 n. 4313.
La procedura si è conclusa con la vittoria dell’odierna controinteressata, dottoressa C. S. N.
1.2. Gli atti di tale procedura hanno formato oggetto di un ricorso al Tribunale amministrativo regionale per l’Emilia – Romagna, accolto con sentenza n. 1085 del 2003, avuto riguardo al giudizio espresso dalla Commissione.
Tale sentenza, passata in giudicato, ha statuito che:
a) è fondato e assorbente il primo motivo di ricorso, per illegittima valutazione come pubblicazione della tesi di dottorato di ricerca della concorrente N.;
b) sono assorbiti gli altri motivi di ricorso;
c) è annullato il giudizio su titoli e pubblicazioni espresso nei confronti della dottoressa N., e in via derivata sono annullati i giudizi comparativi, e gli atti successivi di approvazione della graduatoria e di nomina della vincitrice.
1.3. In esecuzione di tale sentenza l’Amministrazione universitaria ha riconvocato la Commissione; questa ha riformulato i giudizi individuali e collegiali sulla dottoressa N. e ha riformulato i giudizi comparativi, indicando come vincitrice, nuovamente, la dottoressa N..
1.4. La dottoressa A. ha impugnato anche questo secondo esito concorsuale.
Il ricorso è stato respinto con la sentenza in epigrafe, n. 2282 del 2004.
1.5. Tale sentenza è stata appellata dalla dottoressa A..
2. Con il primo motivo di appello viene riproposto il primo motivo del ricorso di primo grado e contestato il capo di sentenza che lo ha respinto.
2.1. Si era lamentato (pagg. 5-12 ricorso di primo grado) che:
a) la Commissione prima di riprendere le operazioni valutative avrebbe dovuto convalidare l’operato precedente;
b) la Commissione nella sostanza avrebbe ripetuto tal quali i giudizi precedenti, invalidati dal giudicato, con mere modifiche terminologiche;
c) illogicamente verrebbe espresso nei confronti della dottoressa N. il medesimo giudizio espresso in precedenza, pur dovendosi prescindere dalla tesi di dottorato che era stato l’elemento centrale del primo giudizio positivo, e allo scopo utilizzando un’altra pubblicazione della N. (un saggio su Pirandello) che nel primo giudizio non era stata affatto presa in considerazione.
2.2. Il Tribunale amministrativo ha disatteso tali doglianze osservando che:
a) avendo il giudicato colpito solo il giudizio sulla N. e i conseguenti giudizi comparativi, solo tali atti andavano rinnovati senza necessità di convalida degli altri atti;
b) il giudicato vincolava la Commissione solo a non utilizzare il titolo che il giudicato ha ritenuto non utilizzabile, non anche a non rivalutare tutti gli altri titoli, anche quelli originariamente non considerati, non perché ritenuti non utili, ma perché ritenuti assorbiti.
2.3. Parte appellante critica tale capo di sentenza (pagg. 5-13 dell’atto di appello) ribadendo la necessità di una convalida e l’impossibilità di valutare un titolo non preso in considerazione in precedenza, non potendosi lo stesso considerare assorbito, bensì irrilevante.
2.4. Il mezzo è infondato.
Il giudicato esige il rinnovo del giudizio singolo e comparativo nei confronti della dottoressa N..
Non era pertanto necessaria alcuna operazione di convalida di atti non travolti dal giudicato.
In sede di rinnovo del giudizio sulla dottoressa N. la Commissione aveva un solo vincolo, derivante dal giudicato: non prendere in considerazione la tesi di dottorato di ricerca, che non costituiva "pubblicazione". Il giudicato non impediva, invece, alla Commissione di riesaminare l’intera produzione scientifica della dottoressa N., e dunque anche pubblicazioni inizialmente non prese in considerazione.
Il fatto che una data pubblicazione non fosse stata presa in esame nel primo giudizio non implica affatto, come sostiene parte appellante, che nel primo giudizio tale pubblicazione era stata considerata non rilevante o di poco valore scientifico, perché nulla di ciò si evince.
Nel primo giudizio vi è una pura e semplice omessa valutazione di tale pubblicazione, ossia un assorbimento di essa, indotto dalla circostanza che la Commissione aveva ritenuto sufficiente, a fondare il proprio giudizio positivo, la tesi di dottorato di ricerca.
Una volta che si doveva rinnovare il giudizio prescindendo da quest’ultimo titolo, per elementari ragioni di equità rivivevano tutti i titoli, anche quelli assorbiti.
Nel merito, il giudizio positivo sul saggio su Pirandello ha portato a confermare il primo giudizio positivo, sostituendo il saggio su Pirandello la tesi di dottorato di ricerca.
Tale operazione è immune da vizi logici o di travisamento.
Infatti in punto di fatto il saggio su Pirandello è uno stralcio, una editio minor, della tesi di dottorato di ricerca. In sintesi, la dottoressa N. ha stralciato una parte della tesi di dottorato e ne ha fatto un’autonoma pubblicazione.
La circostanza che la motivazione del secondo giudizio positivo sia simile a quella del primo giudizio positivo trova la sua piena giustificazione nella circostanza della parziale identità contenutistica dei due titoli.
3. Con il secondo motivo di appello si ripropone il secondo motivo del ricorso di primo grado e si critica il capo di sentenza che lo ha respinto.
3.1. Si era lamentato (pagg. 12 – 17 del ricorso di primo grado) che in violazione del giudicato la Commissione, nel rinnovare il giudizio, avrebbe modificato anche il giudizio sulla dottoressa A. anziché solo quello sulla dottoressa N..
3.2. Il primo giudice ha disatteso la censura osservando che al di là del formale diverso tenore testuale, nella sostanza il giudizio sulla A. non sarebbe cambiato.
3.3. Parte appellante contesta (pagg. 13-17 dell’atto di appello) osservando che è stato rinnovato nella sostanza il giudizio sulla A. al di fuori dei limiti imposti dal giudicato.
3.4. La censura va disattesa.
In base al giudicato si dovevano rinnovare anche i giudizi comparativi, pertanto necessariamente andava riespresso non solo il giudizio sulla N., ma anche quello sulla A..
In tale rinnovata comparazione la Commissione ben poteva meglio esplicitare le ragioni che la hanno indotta a preferire la N. alla A., e che evidentemente non erano basate solo sulla tesi di dottorato di ricerca.
Nel primo giudizio, il particolare pregio annesso alla tesi di dottorato di ricerca, era stato ritenuto elemento assorbente, sicché non si era ritenuto necessario indicare ulteriori argomenti per porre la N. in posizione di vantaggio nella comparazione con la A..
Una volta che tale titolo è venuto meno, la comparazione doveva necessariamente essere basata su altri elementi, senza che a ciò ostasse il giudicato che sul punto non conteneva vincoli puntuali.
4. Con i successivi motivi di appello si ripropongono gli altri motivi del ricorso di primo grado, che a loro volta costituiscono la riproposizione dei motivi del primo ricorso di primo grado, assorbiti dal giudicato.
4.1. Con il terzo motivo di appello viene riproposto il quarto motivo del ricorso di primo grado e contestato il capo di sentenza che lo ha respinto.
4.2. Si lamentava (pagg. 20-23 ricorso di primo grado), che illegittimamente per la prima prova scritta tutti e tre gli argomenti prescelti sarebbero stati volti a favorire la dottoressa N., in quanto oggetto di sue pubblicazioni a stampa.
4.3. Il Tribunale amministrativo ha disatteso la censura osservando che da un lato non vi è interesse alla censura in difetto di prova del danno subito e che dall’altro lato la scelta di un argomento oggetto di approfondimento da parte di uno o più dei candidati non inficia la procedura laddove i principali argomenti del programma sono comunque oggetto di studio da parte dei candidati.
4.4. Parte appellante critica tale capo di sentenza osservando che ha uno specifico interesse alla censura in quanto ella risulta soccombente, nel giudizio comparativo, proprio quanto agli esiti delle prove scritte.
In ogni caso il giudice non era esentato dal valutare la logicità e opportunità di una scelta dell’argomento della prova scritta che favoriva un candidato.
4.5. Il mezzo va disatteso.
L’opportunità della scelta dell’Amministrazione non è sindacabile da parte del giudice, a meno che all’inopportunità si sommi un vizio di legittimità.
Nella specie la scelta di argomenti che la candidata N. aveva approfondito non appare viziata da eccesso e sviamento di potere, parzialità, illogicità, in quanto si tratta comunque di argomenti di carattere generale che erano stati approfonditi anche dagli altri candidati.
Né la ricorrente ha dimostrato, come era suo onere, che solo la N. sarebbe stata avvantaggiata dalla scelta dei temi.
5. Con il quarto motivo di appello vengono riproposti il terzo e il quinto motivo del ricorso di primo grado e si contestano i capi di sentenza che li hanno respinti.
5.1. Si lamentava in prime cure con il terzo motivo (pagg. 17-20 del ricorso di primo grado) che in danno della A. sarebbe stata omessa la valutazione di alcuni titoli, e segnatamente il titolo di perfezionamento in filologia moderna e una serie di altri studi pubblicati in riviste internazionali, e non sarebbe stata valutata la circostanza che la A. è titolare di cattedra in un liceo.
5.2. Si lamentava in prime cure con il quinto motivo (pagg. 24-26del ricorso di primo grado) che sarebbe mancata una reale comparazione tra i candidati su tutte e tre le fasi della selezione, titoli, prove scritte, prova orale.
5.3. Il primo giudice ha disatteso la doglianza osservando che:
a) il rinnovato giudizio avrebbe comportato una rivalutazione dei titoli;
b) nell’attuale disciplina la comparazione dei candidati non richiede la compilazione di una graduatoria;
c) la comparazione attiene al merito della valutazione discrezionale della Commissione;
d) la Commissione ha compiuto un giudizio globale di maggiore versatilità della N., che rende irrilevante la mancata valutazione di singoli titoli della ricorrente, comunque evidenzianti una preparazione più settoriale.
5.2. Parte appellante critica la sentenza (pagg. 19-26 dell’atto di appello), osservando che in sede di rinnovo della valutazione i titoli dell’appellante non sono stati rivalutati; che non si esigeva una graduatoria, ma una comparazione effettiva e adeguatamente motivata; che l’appellante ha una preparazione che non è settoriale.
5.3. Il mezzo è infondato.
Le censure non muovono critiche puntuali all’operato della Commissione, ma mirano inammissibilmente a ottenere il rinnovo di un giudizio valutativo che, sia pure in modo sintetico, ha considerato l’intera produzione scientifica della ricorrente, ritenendola di valore inferiore rispetto a quella della vincitrice.
Basta leggere i giudizi sui titoli, segnatamente i giudizi individuali e quello collegiale, allegati al verbale n. 2 del 28 maggio 2002, da cui si evince che tutte le pubblicazioni della A. sono state considerate, e si è motivatamente ritenuto che ella è prevalentemente concentrata sul *******, spaziando in altri campi solo mediante recensioni.
La comparazione tra la A. e la D. è sufficientemente e congruamente motivata e immune da vizi.
6. In conclusione l’appello va respinto.
Le spese di lite possono essere compensate.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione sesta), definitivamente pronunciando sull’appello, lo respinge.
Compensa tra le parti le spese e gli onorari di giudizio.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Redazione