Consiglio di Stato sez. VI 15/7/2010 n. 4560

Redazione 15/07/10
Scarica PDF Stampa
Svolgimento del processo

Il Ministero dell’Interno riferisce che nel corso del 2003 il sig. G.A., dichiarandosi datore di lavoro del sig. T.F.C. (cittadino della Romania, all’epoca dei fatti non aderente all’Unione Europea), ebbe a presentare istanza di regolarizzazione del proprio dipendente ai sensi del d.l. 9 settembre 2002, n. 195 (recante "Disposizioni urgenti in materia di legalizzazione del lavoro irregolare di extracomunitari’).
Risulta agli atti che con nota in data 16 ottobre 2003, la Questura di Verona ebbe a comunicare alla competente Prefettura che sussistesse una ragione ostativa al rilascio della richiesta regolarizzazione, "in quanto (trattasi di) straniero segnalato in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore in Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato – nello specifico straniero segnalato inammissibile in ambito Schengen ai sensi dell’art. 96 della convenzione Schengen dall’Austria con scadenza il 27/5/06".
Pertanto, con il provvedimento in data 21 ottobre 2003 (fatto oggetto di impugnativa in prime cure) la Prefettura di Verona, richiamato integralmente il contenuto della richiamata nota della Questura, dispose la reiezione dell’istanza, ritenendo sussistente la ragione ostativa di cui al d.l. 195del 2002, art. 1, co. 8, lettera b).
Secondo la Prefettura, infatti, risultava dirimente ai fini del decidere la circostanza secondo cui "il suddetto lavoratore extracomunitario risulta segnalato, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore in Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato".
Il provvedimento del Prefetto veniva impugnato dal sig. T.F.C. innanzi al T.A.R. del Veneto il quale, con la pronuncia oggetto del presente gravame, accoglieva il ricorso e disponeva l’annullamento del provvedimento impugnato.
Secondo i primi Giudici, infatti, il provvedimento di rigetto non avrebbe fornito un’adeguata motivazione in ordine ai contenuti essenziali del provvedimento di non ammissione adottato dallo Stato estero, anche al fine di consentire all’odierno appellato di approntare in modo adeguato le proprie difese.
Nella tesi del T.A.R., il generale onere motivazionale gravante in capo all’Amministrazione non potrebbe dirsi soddisfatto né alla luce del generico contenuto della nota della Questura in data 16 ottobre 2003, né alla luce del successivo provvedimento prefettizio del 21 ottobre (con il quale, a ben vedere, ci si era limitati a ribadire il contenuto della formula normativa di carattere ostativo, senza suffragare la determinazione reiettiva con l’allegazione di alcun elemento puntuale in fatto).
La pronuncia in questione veniva impugnata in sede di appello dal Ministero dell’Interno, la quale ne chiedeva l’integrale riforma articolando un unico motivo di gravame.
Con ordinanza n. 2279/05 (resa all’esito della Camera di consiglio del giorno 10 maggio 2005) questo Consiglio di Stato accoglieva l’istanza di sospensione cautelare della pronuncia gravata, proposta in via incidentale dal Ministero dell’Interno, ritenendo – per un verso – sussistente il fumus di fondatezza dell’appello e – per altro verso – la preminenza dell’interesse alla salvaguardia delle esigenze tutelate dal Trattato di Schengen
All’udienza pubblica del giorno 23 marzo 2010 la Difesa erariale rassegnava le proprie conclusioni e il ricorso veniva trattenuto in decisione.

Motivi della decisione

1. Con il ricorso in epigrafe, il Ministero dell’Interno propone gravame avverso la sentenza del T.A.R. del Veneto con cui è stato accolto il ricorso proposto da un cittadino rumeno e, per l’effetto, è stato disposto l’annullamento del provvedimento del Prefetto che aveva respinto l’istanza volta alla regolarizzazione ai sensi dell’art. 1 del d.l. 9 settembre 2002, n. 195 per aver ritenuto sussistente la ragione ostativa di cui all’art. 1, co. 8, lett. b) del medesimo decreto.
2. Con l’unico motivo di ricorso, il Ministero appellante lamenta che la pronuncia oggetto di gravame abbia omesso di considerare che nessun profilo di illegittimità inficiasse la determinazione negativa assunta dall’Organo statale a fronte dell’istanza a suo tempo proposta dal sig. ********, trattandosi dell’adozione di provvedimento interamente vincolato sulla base della pertinente normativa primaria.
Ed infatti, una volta acclarato che l’odierno appellato fosse stato colpito da una segnalazione ai fini della non ammissione da parte dei competenti Organi della Repubblica d’Austria (art. 96 del Trattato di Schengen), nessun ulteriore margine valutativo residuava in capo alle Autorità italiane, le quali altro non avrebbero potuto, se non respingere l’istanza di regolarizzazione per la rilevata sussistenza della ragione ostativa di cui è menzione all’art. 1, co. 8, lett. b) del d.l. 195, cit.
2.1. Il ricorso è meritevole di accoglimento.
Al riguardo il Collegio ritiene che risultasse effettivamente ostativa all’accoglimento dell’istanza di regolarizzazione del cittadino straniero la previsione normativa di cui alla lettera b) del comma 8, d.l. 195 del 2002, secondo cui "le disposizioni del presente articolo non si applicano ai rapporti di lavoro riguardanti i lavoratori extracomunitari (…) b) che risultino segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore in Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato".
In punto di fatto risulta infatti agli atti che l’odierno appellato fosse stato segnalato nell’ambito del "Sistema d’Informazione Schengen" dalla Repubblica d’Austria ai sensi del comma 3 dell’art. 96 della Convenzione del 14 giugno 1985 relativa all’eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni (convenzione ratificata in Italia con legge 30 settembre 1993, n. 388).
Il comma 3 in questione contempla le ipotesi in cui "lo straniero (sia) stato oggetto di una misura di allontanamento, di respingimento o di espulsione non revocata né sospesa che comporti o sia accompagnata da un divieto d’ingresso o eventualmente di soggiorno, fondata sulla non osservanza delle regolamentazioni nazionali in materia di ingresso e di soggiorno degli stranieri".
Al riguardo si osserva che l’iscrizione del nominativo dello Straniero ad opera di una Parte contraente conformemente alle previsioni di cui al richiamato art. 96 (i.e.: nell’ambito del Sistema Informativo Schengen) priva del tutto l’Amministrazione nazionale di qualunque discrezionalità nell’adozione dei provvedimenti ostativi di cui al d.l. 195 del 2002, art. 1, co. 8, lettera b).
Né può ritenersi che gravasse sull’Amministrazione dell’Interno un onere istruttorio e motivazionale eccedente rispetto alla mera indicazione relativa all’esistenza della ragione ostativa, all’indicazione del Paese che aveva operato la segnalazione e al titolo relativamente al quale la segnalazione al Sistema Informativo era stata effettuata (i.e.: delle uniche informazioni a disposizione dell’Amministrazione, anche in considerazione dei limitati oneri informativi gravanti sui Paesi firmatari dell’Accordo di Schengen ai sensi par. 3 dell’art. 94 del medesimo accordo).
Sotto tale aspetto, ci si limita ad osservare che appare obiettivamente incongruo censurare l’operato dell’Amministrazione per non aver fornito informazioni le quali eccedevano quelle obiettivamente a sua disposizione ed eccedevano altresì lo stesso quid minimum in termini informativi che può essere imposto ai Paesi firmatari ai sensi del richiamato accordo (in base alla disposizione da ultimo richiamata, infatti, l’indicazione del motivo della segnalazione ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato non rappresenta un elemento che gli Stati firmatari devono necessariamente comunicare).
In definitiva, non può essere addebitata all’Amministrazione appellante la carenza motivazionale ritenuta dai primi Giudici dirimente ai fini dell’adozione della pronuncia di accoglimento impugnata nella presente sede.
3. In base a quanto esposto, l’appello in epigrafe deve essere accolto e conseguentemente, in riforma della pronuncia in epigrafe, deve essere disposta la reiezione del ricorso introduttivo del primo giudizio.
Sussistono giusti motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite fra le parti

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe lo accoglie e per l’effetto, in riforma della pronuncia oggetto di gravame, dispone la reiezione del ricorso introduttivo del primo giudizio.
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Redazione