Consiglio di Stato sez. VI 14/4/2008 n. 1575; Pres. Varrone, C.

Redazione 14/04/08
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Fatto

1. Con la sentenza impugnata, il T.a.r. per la Sardegna ha respinto il ricorso proposto dall’odierna appellante principale avverso gli atti della gara per pubblico incanto indetta in data 14.11.2001 dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici delle Province di Sassari e Nuoro per l’affidamento delle opere di restauro e sistemazione degli atrii Comita e Metropoli della Basilica di San Gavino ed i lavori di sistemazione del Parco Archeologico con realizzazione di coperture dei resti monumentali di Palazzo Re *******, Terme Maetze, Terme Pallottino.
2. Contro tale sentenza hanno proposto appello la Isarm Impresa Scavi Archeologici Restauri Monumentali, capogruppo e mandataria della relativa A.T.I., e la Costruzioni Meccaniche e Carpenterie Metalliche s.a.s. di **************** (già ****************), mandante.
3. Si è costituita in giudizio la Ati Sotgiu chiedendo il rigetto dell’appello e proponendo a sua volta appello incidentale.
4. Si è costituita anche in giudizio l’Avvocatura dello Stato per il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per la Soprintendenza per i Beni Archeologici di Sassari e Nuoro.
5. All’udienza dell’11 gennaio 2008, la causa è stata trattenuta per la decisione.

Motivi della decisione

1. L’appello principale proposto dalla Ati Isram è infondato.
2. Non possono essere accolte le censure con le quali si lamenta l’invalidità dei verbali relativi alle sedute dell’8.1.2002 e del 14.1.2002.
2.1. Occorre premettere che, in base a di un principio di ragionevolezza, il verbale non deve necessariamente contenere la descrizione minuta di ogni singola modalità di svolgimento dell’azione amministrativa (il che finirebbe per appesantire notevolmente la funzione verbalizzatrice senza una seria giustificazione), ma deve riportarne soltanto gli aspetti salienti e significativi. Tali sono, in particolare, quelli necessari per consentire la verifica della correttezza delle operazioni eseguite dall’organo collegiale.
In altri termini, si deve ritenere che eventuali lacune del verbale possano causare l’invalidità dell’atto verbalizzato solo nel caso in cui tali lacune riguardino aspetti dell’azione amministrative la cui conoscenza risulti necessaria per poterne verificare la correttezza. Le omissioni che riguardano aspetti diversi e non determinanti nei sensi appena specificati danno invece luogo a mere irregolarità formale.
Ciò comporta che il contenuto essenziale di un verbale non può essere determinato una volta per tutte, in quanto esso inevitabilmente è destinato a variare in correlazione con il tipo di attività amministrativa che viene verbalizzata.
La stessa indicazione della durata delle operazioni verbalizzate (e, quindi, l’indicazione dell’orario di inizio e di chiusura della seduta collegiale) in alcuni casi può essere considerato un elemento essenziale (ad esempio, per i verbali delle commissioni di concorso, perché tale dato può essere necessario per controllare il tempo che la commissione ha dedicato alla lettura di ciascun elaborato, al fine di vagliare la ponderatezza delle relative determinazioni); in altri casi, può risultare, invece, superflua (nelle ipotesi, ad esempio, in cui si evince altrimenti che la valutazione è stata attenta e ponderata).
In definitiva, il giudizio sulla completezza del verbale è un giudizio da fare caso per caso, tenendo conto della specificità della situazione che viene in considerazione.
2.2. Sulla base di queste premesse ermeneutiche devono ritenersi infondate le censure con le quali le odierne appellanti contestano la completezza dei verbali relativi alle sedute dell’8.1.2002 e del 14.1.2002. Come ha correttamente evidenziato il primo Giudice, nonostante alcune irregolarità formali, i predetti verbali contengono tutti gli elementi necessari per verificare la correttezza dell’azione amministrativa, in quanto:
– riportano le operazioni svolte in ciascuna delle due sedute dalla Commissione con la precisione necessaria per ricostruirne il contenuto e la scansione temporale;
– elencano i nominativi dei componenti della Commissione ed imputano tutte le operazioni svolte alla Commissione medesima;
– risultano sottoscritti da tutti i commissari, ciascuno dei quali in tal modo ha assunto la responsabilità della verbalizzazione, rendendo irrilevante la circostanza che non sia stato indicato il nome del soggetto verbalizzante.
2.3. Integra, invece, una mera irregolarità formale il fatto che il verbale non indichi l’orario di chiusura dei lavori. In questo caso, dalla lettura del verbale si evince che i documenti presentati dall’Ati Isarm sono stati esaminati e valutati con attenzione, tanto che sono puntualmente indicate le ragioni che ne hanno determinato l’esclusione.
2.4. Non è rilevante neanche il fatto che sia stato redatto un unico documento per entrambe le sedute dell’8.1.2002 e del 14.1.2002. Quel documento, infatti, sebbene unico nella sua materialità, distingue chiaramente le operanti svolte nell’una e nell’altra seduta: esso, quindi, in realtà contiene due verbali distinti, che soltanto materialmente sono accorpati nell’ambito di un unico documento cartaceo.
2.5. Non rileva, come si già anticipato, nemmeno il fatto che non sia stato indicato il soggetto verbalizzante: i verbali sono stati sottoscritti da tutti i membri della Commissione e quindi si può ritenere che ciascun membro abbia in tal modo assunto la responsabilità della verbalizzazione, che, pertanto, sarà imputabile, non come avviene di regola, ad un solo soggetto, ma al plenum nella sua interezza.
2.6. Non corrisponde al vero che il verbale della seduta dell’8.1.2002 non rechi la sottoscrizione dei membri della Commissione né indichi la composizione del Collegio dal momento che, come sopra si è detto, il verbale di tale seduta è contenuto nello stesso documento che contiene anche il verbale della seduta del 14.1.2002 e tale documento è sottoscritto da tutti i membri della Commissione. Tale sottoscrizione, per quanto unica, consente ai medesimi di assumere la paternità di entrambi i verbali.
2.7. Costituisce un irregolarità formale anche la mancata indicazione della data della verbalizzazione in quanto ciò che rileva è la data (invece indicata) in cui si è svolta la seduta, potendo poi la relativa verbalizzatone avvenire in un momento successivo rispetto ad essa.
3. Sono infondate anche le censure dirette a denunciare le altre violazioni procedimentali commesse dalla Commissione (violazione della regola di pubblicità delle sedute; difetto di motivazione sotto diversi profili; cognizione delle offerte economiche prima di completare il giudizio di ammissibilità della ricorrente).
3.1. Come ha correttamente rilevato il primo Giudice, nel caso di specie, la documentazione presentata dall’Ati Isram risulta incompleta, perché non consente l’esatta individuazione dei lavori precedentemente svolti dalla stessa società: l’esclusione, quindi, rappresentava un atto dovuto, la cui validità non è compromessa dalle denunciate violazioni procedimentali.
3.2. Né si può sostenere che non fossero chiari i documenti da depositare, perché il bando di gara e il disciplinare allegato indicavano chiaramente tipo, forma e contenuto dei documenti da depositare.
4. Appurata l’insufficienza della documentazione prodotta e, quindi, l’illegittimità dell’esclusione, tutti gli altri motivi, anche quelli con cui si contesta la mancata esclusione dell’Ati Sotgiu, diventano improcedibili per difetto di interesse.
5. Dalle considerazioni svolte deriva anche la legittimità dela diffida per l’incameramento della cauzione inviata alla Nuova MAA e della segnalazione all’Autorità di Vigilanza. Il relativo motivo di appello è pertanto, infondato.
6. Il rigetto dell’appello principale rende improcedibile l’appello incidentale per difetto di interesse.
7. Le spese del giudizio di appello possono essere compensate in considerazione della complessità delle questioni affrontate.

PQM

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione VI, respinge l’appello principale e dichiara improcedibile l’appello incidentale.
Compensa le spese di giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Redazione