Consiglio di Stato sez. VI 12/1/2009 n. 38; Pres. Varrone

Redazione 12/01/09
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Svolgimento del processo

1. Con ricorso proposto dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio la Lucchini Siderurgica S.P.A domandava l’annullamento della delibera 30.11.1993 del CIPI (Comitato Interministeriale per il Coordinamento della Politica Industriale), con cui le veniva revocato in parte un contributo finanziario concesso ai sensi dell’art. 3 della legge 193 del 1984.
A fondamento del ricorso deduceva plurime censure di violazione di legge ed eccesso di potere.
Si costituivano in giudizio per resistere al ricorso il Ministero delle Attività Produttive, il CIPI, la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Con sentenza n. 1030 del 15 febbraio 2002 il TAR accoglieva il ricorso.
2. La sentenza è stata appellata dal Ministero delle Attività Produttive, dal CIPI, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che contrasta le argomentazioni del giudice di primo grado. Si è costituita per resistere all’appello ****************************
La causa è passata in decisione alla pubblica udienza del 7 novembre 2008.

Motivi della decisione

1. Il TAR ha accolto il primo motivo (con cui si deduceva la mancata comunicazione dell’avvio del procedimento di revoca del contributo) e l’ultimo motivo (nella parte in cui si deduceva il travisamento dei fatti nella motivazione posta a base del provvedimento) di censura.
Appella l’Amministrazione riproponendo l’eccezione di tardività del ricorso – già sollevata e respinta in primo grado – e lamentando l’erroneità nel merito della sentenza.
2. L’appello è fondato con riguardo alla pregiudiziale eccezione in rito.
L’eccezione di irricevibilità si fonda sull’assunto che il termine di impugnazione del provvedimento dovesse decorrere dall’avviso comparso nella G.U. della Repubblica Italiana n. 62 del 16 marzo 1994, recante l’indicazione della delibera CIPI di revoca del contributo e del suo contenuto, ovvero – al più tardi – dalla data in cui ne era stato dato atto nella controversia civile insorta tra le parti.
Il testo dell’avviso, infatti, era stato trascritto sia nella comparsa conclusionale del giudizio di primo grado (depositata per l’udienza collegiale del 13 febbraio 1995), tenutosi dinanzi al Tribunale di Roma e relativo ad opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto dalla Lucchini Siderurgica S.P.A. per il pagamento del contributo, sia nell’atto di appello notificato alla *************************** il 7 maggio 1996.
Al contrario la sentenza appellata ha ritenuto che il termine decorresse dal 24 ottobre 1996, giorno in cui la delibera è stata depositata in copia integrale all’udienza relativa alla causa n. 1594/96 pendente dinanzi alla Corte di Appello di Roma.
La tesi sostenuta dal giudice di primo grado non è corretta. Il Collegio può condividere l’opinione secondo cui la pubblicità contenuta nella G.U. della Repubblica Italiana n. 62 del 16 marzo 1994 non è idonea ad assolvere il requisito della conoscenza legale del provvedimento, perché non prevista da norme di legge, che vi ricolleghino tale effetto. Tuttavia, è piuttosto evidente come in capo all’appellata debba ritenersi perfezionato il requisito della conoscenza del provvedimento impugnato, pur in difetto di formale comunicazione.
Infatti, le ripetute indicazioni contenute negli atti giudiziari sopra indicati in uno al notevole lasso di tempo decorso dall’adozione del provvedimento e dalla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (e, si potrebbe aggiungere, alla qualità professionale dell’appellata), integrano quelle presunzioni gravi, precise e concordanti che, ai sensi dell’art. 2729 c.c., consentono di provare il fatto ignoto attraverso fatti noti. La circostanza che gli atti giudiziari fossero direttamente conosciuti dal solo difensore processuale non rileva al fine di escludere la validità dell’inferenza (posto che, se così non fosse stato – nel senso che gli atti fossero stati direttamente portati a conoscenza della parte -, il problema neppure si poneva). Non vale, dunque, richiamare l’orientamento giurisprudenziale che nega l’esistenza di un onere di conoscenza della parte rappresentata degli atti comunicati al suo difensore o di cui questi abbia conoscenza, giacché il punto è un altro: la presunzione risiede proprio nel fatto che, secondo regole di comune esperienza, il difensore dialoga con la parte che rappresenta processualmente sulle questioni rilevanti per la controversia, a maggior ragione dopo che la stessa si sia già conclusa con sentenza. È irragionevole ipotizzare che la Lucchini Siderurgica S.P.A. non avesse avuto conoscenza della delibera datata 30.11.1993 del CIPI dopo che si era tenuto un giudizio civile per il pagamento delle somme revocate con tale decreto e che era stato proposto appello, mentre a tale delibera era stato ripetutamente fatto riferimento negli atti del giudizio.
Si aggiunga che nella stessa comparsa di costituzione in grado di appello della ********, datata 8 ottobre 1996 e recante la procura alle liti – sottoscritta dal competente organo abilitato a dichiarare la volontà sociale – per il giudizio di appello, detta delibera viene menzionata.
Posto che il ricorso di primo grado è stato notificato solo il 16 dicembre 1996, lo stesso deve senz’altro ritenersi tardivo.
3. L’appello è accolto con riguardo all’eccezione di irricevibilità del ricorso di primo grado. Ne consegue l’annullamento senza rinvio della sentenza appellata ai sensi dell’art. 34, comma 1 L. 1034/71. La risalenza della controversia e l’esito alterno del giudizio ne giustifica la compensazione delle spese del doppio grado.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, accoglie l’appello e, per l’effetto, dichiara irricevibile il ricorso di primo grado e annulla la sentenza appellata.
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Redazione