Consiglio di Stato sez. VI 1/12/2010 n. 8372

Redazione 01/12/10
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FATTO
1. 1l Ministero delI’interno, con ricorso n. 2177 del 2004 proposto al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, ha fatto opposizione al decreto ingiuntivo n. 372 del 26.4.2004 emesso dal Presidente della Sezione I ter del medesimo T.a.r., con cui è stato intimato al Ministero dell’interno di pagare al ricorrente, sign. L. P., la somma di 3460,00 euro per compenso di 62 giorni di ferie non fruite.
2. Il T.a.r., con sentenza n. 15331 del 2004, ha rigettato l’opposizione. Ha compensato tra le parti le spese dei giudizio.
3. Con l’appello in epigrafe è chiesta la riforma della sentenza di primo grado, con l’annulIamento o revoca del detto decreto ingiuntivo.
4. All’udienza del 26 ottobre 2010 la causa è stata trattenuta per la decisione.

DIRITTO
1. Nella sentenza di primo grado si afferma: dagli atti di causa emerge che il sign. P. al 13.6.2003, data di decorrenza del provvedimento di dispensa dal servizio per inabilità, doveva in effetti fruire di 62 giorni di congedo ordinario; è condivisibile la giurisprudenza per cui si ha titolo al pagamento sostitutivo del congedo ordinario anche nei casi di mancata fruizione per decesso, cessazione dal servizio per malattia o dispensa intervenuta dopo il collocamento in aspettativa per infermità; in ogni caso, richiamata anche l’irrinunciabilità del diritto alle ferie e la impossibilità oggettiva di goderne in periodo di malattia, il titolo al compenso sostitutivo discende direttamente dalla mancata fruizione delle ferie, purché non imputabile alla volontà deIl’interessato; non è ipotizzabile che un appartenente alla Polizia di Stato, collocato in aspettativa per infermità contratta per causa di servizio, subisca un trattamento peggiore di chi, avendo contratto malattia non per motivi di servizio, ha riconosciuto il compenso sostitutivo soltanto perché non collocato in aspettativa ma in congedo straordinario.
2. Nell’appello si deduce che l’art. 18 del d.P.R. n. 254 del 1999 ("Recepimento delI’accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione delle Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al quadriennio normativo 1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999"), alla base della pretesa del ricorrente, prevede il diritto del dipendente alla retribuzione del congedo ordinario anche quando non sia stato fruito per decesso, cessazione dal servizio per infermità, o, come nella specie, per dispensa intervenuta dopo il collocamento in aspettativa per infermità, ma nulla prevede sulla monetizzazione del congedo ordinario non fruito durante il periodo di esonero del dipendente dal servizio per collocamento in aspettativa per infermità; in questo quadro è stato richiamato in giurisprudenza il necessario collegamento tra il riconoscimento del compenso per ferie non godute e le documentate esigenze di servizio che, su richiesta dell’Amministrazione, hanno comportato lo svolgimento della prestazione lavorativa e il mancato godimento delle ferie, con la conseguenza che, a voler riconoscere che nel periodo di congedo per infermità continui a maturare il congedo ordinario, il loro mancato godimento non comporta il riconoscimento del compenso sostitutivo.
Al ricorrente non spetta perciò alcuna somma ulteriore rispetto a quella già liquidata dall’Amministrazione e relativa alle ferie non godute maturate prima del periodo di aspettativa.
3. L’appello è infondato.
Questo Consiglio ha affermato, con giurisprudenza prevalente che si condivide, che sussiste il diritto al compenso sostitutivo delle ferie non fruite durante il periodo di aspettativa per infermità.
In particolare è stato precisato, con esame della fattispecie che si ritiene opportuno riportare per esteso data la sua completezza e la piena applicabilità al caso in controversia, che "l’art. 14 del d.P.R. n. 395/1995 ha previsto la monetizzazione delle ferie maturate e non godute, quando all’atto della cessazione dal servizio, il congedo non sia stato fruito per documentate esigenze di servizio. Successivamente l’art. 18 del d.P.R. n. 254/1999 ha previsto la possibilità della monetizzazione del congedo ordinario e non fruito in caso di decesso, cessazione dal servizio per infermità o dispensa disposta dopo il collocamento in aspettativa per infermità. La tesi del Ministero, secondo cui le ferie non maturerebbero durante il periodo di aspettativa per infermità, è smentita dalla giurisprudenza, che ha, invece, evidenziato che il diritto del lavoratore alle ferie annuali, tutelato dall’art. 36 della Costituzione, è ricollegabile non solo ad una funzione di corrispettivo dell’attività lavorativa, ma altresi – come riconosciuto dalla Corte costituzionale nelle sentenze n. 616 del 1987 e n. 158 del 2001-al soddisfacimento di esigenze psicologiche fondamentali del lavoratore, il quale -a prescindere dalla effettività della prestazione- mediante le ferie può partecipare più incisivamente alla vita familiare e sociale e può vedersi tutelato il proprio diritto alla salute nell’interesse dello stesso datore di lavoro; da ciò consegue che la maturazione di tale diritto non può essere impedita dalla sospensione del rapporto per malattia del lavoratore e che la stessa autonomia privata, nella determinazione della durata delle ferie ex art. 2109, capoverso, c.c., trova un limite insuperabile nella necessità di parificare ai periodi di servizio quelli di assenza del lavoratore per malattia (Cass. civ., sez. un., n. 14020/2001). Tale principio è stato applicato dalla giurisprudenza maggioritaria nel senso che il diritto al compenso sostitutivo delle ferie non godute durante il periodo di aspettativa spetta al lavoratore successivamente dispensato dal servizio (Cons. Stato, VI, n. 6227/05; n. 2520/01; V, n. 2568/05; IV, n. 2964/05). Questo Collegio non ignora l’esistenza di precedenti di segno contrario (Cons. Stato, VI, n. 816/07; n. 1475/07), ma ritiene di dover aderire all’orientamento favorevole al riconoscimento in conformità a quanto sostenuto in una più recente decisione (Cons. Stato, VI, n. 1765/2008; n. 3637/2008). Con tali ultime pronunce è stato evidenziato che il mancato godimento delle ferie non imputabile all’interessato non preclude l’insorgenza del diritto alla percezione dell’ emolumento sostitutivo, in quanto il diritto al congedo ordinario (indisponibile, irrinunciabile ed indegradabile da parte del datore di lavoro, anche se pubblico), maturabìle pure nel periodo di aspettativa per infermità (nella specie, incontestatamente contratta per causa di servizio), include automaticamente il diritto al compenso sostitutivo, ove tali ferie non vengano fruite. Tale principio non si fonda sul (sopravvenuto rispetto ai fatti) art. 18 del d.P.R. n. 254/1999, ma su prevalenti valori anche di rango costituzionale e ciò comporta che il suddetto art. 18 non ha carattere costitutivo del diritto qui invocato, ma sia meramente ricognitivo di un principio già esistente, rispetto al quale l’art. 14 del d.P.R. n. 395/1995 costituisce applicazione rispetto al caso della mancata fruizione delle ferie per esigenze di servizio, senza però escludere la monetizzazione in ipotesi quale quella in esame (questa è comunque l’unica interpretazione compatibile con i richiamati superiori principi). lnfatti, nei casi in cui il lavoratore si trova nell’assoluta impossibilità di godere del periodo di ferie (come in quello di specie, in cui alla malattia è seguita la dispensa dal servizio), anche un eventuale divieto di monetizzazione (disposto a garanzia del lavoratore) non può certo finire per ritorcersi contro lo stesso dipendente, impedendogli anche di ottenere, a titolo sostitutivo, il pagamento delle ferie non godute.
Il diritto al congedo ordinario e al compenso sostitutivo costituiscono due facce inscindibili di una stessa situazione giuridica, costituzionalmente tutelata dall’art. 36." (Cons. Stato, Sez. VI, 24 febbraio 2009, n. 1084; cfr. anche Sez. VI: 26 gennaio2009, n.339; 23 luglio 2008, n. 3636).
4. Per quanto considerato l’appello è infondato e deve perciò essere respinto.
Nulla deve essere disposto sulle spese non essendosi costituita la parte appellata.

P.Q.M.

respinge l’appello in epigrafe.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Redazione