Controllore del treno: legittimo conoscere le generalità da parte del passeggero multato

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L’attività accertativa svolta dal controllore del treno, incaricato di un pubblico servizio, impone anche la sottoscrizione del verbale di sanzione pecuniaria, non ravvisandosi un “diritto all’anonimato” di tale pubblico dipendente. Lo ha stabilito la V Sezione del Consiglio di Stato nella Sentenza n. 2530 depositata il 5 aprile 2022.

Indice:

  1. La vicenda
  2. Il ricorso al Tar
  3. L’accoglimento giudiziale del diritto d’accesso
  4. Le generalità del controllore
  5. La presunta privacy dell’agente accertatore

La vicenda

A bordo di un treno, il controllore irrogava a un passeggero la sanzione di 50,00 euro, in quanto il titolo di viaggio di cui era munito non era stato convalidato prima della partenza. Ritenendo che non ricorressero i presupposti per l’applicazione della sanzione, e che fossero state commesse delle irregolarità nelle modalità di contestazione, l’uomo presentava denuncia – querela alla Polizia Ferroviaria della stazione di arrivo, e un reclamo avverso il verbale di accertamento, che veniva respinto. In seguito, presentava alla Direzione regionale di Trenitalia una domanda di accesso agli atti (ex artt. 22 e seguenti della l. n. 241/1990), avente ad oggetto una serie di documenti, tuttavia l’accesso veniva negato, trasmettendo solo la copia del verbale di contestazione.

Il ricorso al Tar

A fronte del diniego opposto, l’uomo proponeva ricorso al TAR esponendo che, nella specie, dovevano ritenersi sussistenti i presupposti per l’esercizio del diritto di accesso, considerato il collegamento tra le esigenze di difesa, la situazione soggettiva finale e il documento di cui era stata chiesta l’ostensione. Trenitalia, costituendosi in giudizio, depositava alcuni dei documenti oggetto dell’istanza di accesso. Il ricorrente ribadiva di avere la necessità di conoscere i documenti richiesti con l’indicazione delle generalità del verbalizzante, oltre che per dare seguito alla denuncia – querela già presentata, anche per agire presso l’Autorità di regolazione dei trasporti. Trenitalia sosteneva che doveva ritenersi prevalente l’interesse ad omettere ogni riferimento idoneo ad identificare l’agente accertatore per ragioni di privacy e sicurezza, in quanto non era configurabile un nesso di strumentalità necessaria tra le generalità dell’agente verbalizzante, e la situazione finale che il ricorrente intendeva far valere.

L’accoglimento giudiziale del diritto d’accesso

Il Tribunale amministrativo regionale, con sentenza n. 250 del 2022, statuiva la parziale cessazione della materia del contendere con riferimento agli atti oggetto della domanda depositati senza parti oscurate, quindi, accoglieva il ricorso in ogni altra parte con conseguente accertamento del diritto del ricorrente ad ottenere copia integrale, non oscurata, della documentazione richiesta con la domanda di accesso.

Le generalità del controllore

Il TAR evidenziava l’infondatezza di quanto sostenuto da Trenitalia circa la non configurabilità di un collegamento tra la necessità di conoscere le generalità dell’agente accertatore e le esigenze difensive, in quanto per poter verificare che lo stesso era in possesso di validi titoli legittimanti, o per potere svolgere le proprie difese in sede civile, il ricorrente non poteva prescindere dall’acquisizione delle generalità del soggetto al quale eventualmente notificare l’atto introduttivo del giudizio; inoltre, le generalità dell’agente accertatore non rientravano tra i dati per i quali l’ordinamento apprestava una particolare e rafforzata tutela, quali i dati sensibili, giudiziari e super sensibili.

Trenitalia ha interposto appello, che è stato giudicato infondato dal Consiglio di Stato. Il collegio di seconde cure ha infatti riconosciuto la legittimazione dell’uomo, che si è ritenuto parte lesa di un comportamento illegittimo, all’ostensione dei documenti amministrativi recanti il nominativo dell’agente accertatore, oggetto dell’istanza di accesso. L’istante, infatti, per il Consiglio di Stato, risulta portatore di un interesse:

– Diretto: in quanto il contenuto degli atti richiesti, comprensivo delle generalità dell’agente verbalizzante, contiene informazioni che direttamente o indirettamente lo riguardano;

– Concreto: per la sussistenza di un legame tra il contenuto degli atti e il richiedente. L’istante ha fornito la reale indicazione della necessità, concreta e potenziale, delle informazioni richieste per la tutela del proprio interesse giuridico.

La presunta privacy dell’agente accertatore

Per il collegio di seconde cure non ha rilievo opporre all’ostensione la necessità di assicurare la privacy dell’agente accertare, non rinvenendosi disposizioni normative che tutelano, nella specie, il diritto alla riservatezza, a fronte della necessità, nel bilanciamento di opposti interessi, di garantire l’esercizio del diritto di difesa, posto che l’attività accertativa svolta dal controllore del treno, incaricato di un pubblico servizio, impone anche la sottoscrizione del verbale di sanzione pecuniaria, non ravvisandosi, come correttamente evidenziato dall’appellato, un “diritto all’anonimato” di tale pubblico dipendente.

Sentenza collegata

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Avv. Biarella Laura

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