Consiglio di Stato sez. V 10/9/2010 n. 6526

Redazione 10/09/10
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FATTO

1. Il Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sez. I, con la sentenza n. 1809 del 2 aprile 2008 ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dai signori *******, ********** e ***********, eredi del signor *************, per ottenere il risarcimento del danno subito dal loro dante causa per effetto dell’annullamento parziale – giusta sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania, n. 4339 dell’11 luglio 2002 – del verbale di proclamazione degli eletti al Consiglio Circoscrizionale di ***** del Comune di Napoli, nella misura corrispondente ai gettoni di presenza, ex art. 82, comma 2, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dalla data di proclamazione degli eletti fino al 30 luglio 2002, data del decesso, nonché di quello patrimoniale ex art. 2059 C.C., sotto forma di danno esistenziale e morale, da liquidare in forma equitativa, ex artt. 1226 e 2059 C.C.
Secondo il tribunale, infatti, la domanda doveva essere proposta nei confronti del Comune di Napoli (com’era avvenuto per l’impugnazione del verbale di proclamazione degli eletti), ente cui si riferivano le elezioni e quindi unico soggetto passivo legittimato, e non già del Ministero dell’Interno e dell’Ufficio Elettorale Circoscrizionale di *****, questi ultimi essendo, alla stregua di un consolidato indirizzo giurisprudenziale, organi temporanei abilitati esclusivamente a dichiarare i risultati finali del procedimento elettorale, destinati a dissolversi con la stessa proclamazione degli eletti.
2. I predetti signori *******, ********** e ***********, hanno chiesto la riforma di tale sentenza, articolando tre motivi di gravame, rubricati rispettivamente "Error in judicando per difetto di motivazione e contrasto con i precedenti" (primo motivo); "Error in judicando. Violazione di legge: art. 7, lettera C legge 21/7/2000 n. 205 e successive modifiche e art. 82 D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni" (secondo motivo), nonché "Error in judicando. Violazione di legge: art. 7, lettera C legge 21/7/2000 n. 205 e successive modifiche.
In sintesi, gli appellanti, evidenziato che i primi giudici avevano omesso di considerare che con altra sentenza (sez. II, n. 20402 del 16 dicembre 2005) sulla stessa controversia avevano affermato il principio esattamente opposto (escludendo che gli errori commessi nel computo delle schede potessero configurare una responsabilità risarcitoria dell’amministrazione comunale, da individuarsi solo nei confronti degli uffici elettorali), hanno insistito per l’accoglimento della domanda risarcitoria, rientrante nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, sussistendone tutti i presupposti.
Il Comune di Napoli, cui il gravame è stato notificato, ha dedotto l’infondatezza di tutti gli spiegati motivi di appello.
3. Alla pubblica udienza del 27 luglio 2010, dopo la rituale discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

4. L’appello deve essere respinto.
4.1. La Sezione non ritiene di doversi discostare dal prevalente indirizzo giurisprudenziale secondo cui nei giudizi elettorali la qualità di parte pubblica necessaria (passivamente legittimata) non spetta agli organi straordinari a carattere temporaneo preposti al compimento delle operazioni, destinati a sciogliersi subito dopo la definizione del procedimento, ma compete esclusivamente all’ente locale interessato, che si appropria del risultato elettorale e sul quale si riverberano gli effetti dell’annullamento o della conferma della proclamazione degli eletti (C.d.S., sez. V, 8 agosto 2003, n. 4587; **********, 22 luglio 2002, n. 443).
E’ stato anche precisato che nel procedimento elettorale, anche se l’ente locale è tenuto a subire eventuali effetti negativi della condotta posta in essere da organi non incardinati nel proprio apparato organizzativo, il consolidamento di tali effetti in capo all’ente medesimo fa sì che esso divenga il portatore istituzionale dell’interesse alla conservazione dei propri organi nella composizione ad essi conferita dall’atto di proclamazione degli eletti: l’ente locale è pertanto parte necessaria del giudizio proposto per l’ annullamento dell’atto di proclamazione degli eletti (C.d.S., sez. V, 25 febbraio 2003, n. 1076, fattispecie in tema di correzione del risultato elettorale).
4.2. Per completezza la Sezione osserva che, in ogni caso, anche nel merito la pretesa è destituita di fondamento.
Innanzitutto l’esercizio delle funzioni elettive, tra cui rientra anche quella di consigliere circoscrizionale, dà luogo ad un rapporto di servizio onorario, il cui compenso è escluso, ai sensi dell’articolo 54 della Costituzione, da qualsiasi connotato di sinallagmaticità (Cass. SS.UU. 20 aprile 2007, n. 9363; 10 aprile 1997, n. 3129; 13 febbraio 1991, n. 1521).
La corresponsione del gettone di presenza, previsto dall’invocato articolo 82, comma 2, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, non costituisce quindi retribuzione, ai sensi dell’articolo 36 della Costituzione, bensì soltanto una somma a titolo di indennità per l’attività onoraria effettivamente prestata per la partecipazione a consigli e commissioni, con la conseguenza che qualora tale attività sia stata prestata nulla è dovuto, indipendentemente dalla causa che ha determinato la mancata partecipazione.
Ciò esclude, ad avviso della Sezione, anche la ricorrenza del danno non patrimoniale, sotto forma di danno esistenziale e/o morale, tanto più che nel caso di specie, anche a prescindere dalla evidente carenza di prova, sempre necessaria al riguardo (Cass., sez. III, 8 aprile 2010, n. 8360), non sussiste alcuna violazione a diritti inviolabili della persona, individuati dalla Suprema Corte (SS.UU, 11 novembre 2008, n. 26972; III, 25 settembre 2009, n. 20684) nel diritto alla salute (art. 32 Cost.), nel diritto alla reputazione, all’immagine, al nome e alla riservatezza (artt. 2 e 3 Cost.), nei diritti inviolabili della famiglia (art. 2, 29 e 30 Cos.), non essendo risarcibile il danno non patrimoniale consistito in meri disagi e fastidi (non scaturenti da lesioni gravi di diritti costituzionalmente garantiti, Cass. civ., III, 9 aprile 2009, n. 8703).
5. In conclusione l’appello deve essere respinto.
Sussistono nondimeno giusti motivi, in ragione della peculiarità della controversia, per dichiarare compensate tra le parti le spese del presente grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, definitivamente pronunciando sul ricorso in appello proposto dai signori *******, *************** e *********** avverso la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sez. I, n. 1809 del 2 aprile 2008, lo respinge.
Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Redazione