Consiglio di Stato sez. V 10/5/2010 n. 2754

Redazione 10/05/10
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Svolgimento del processo. – Con determinazione del responsabile dell’Area Amministrativa del Comune di Sinnai n. 224 del 31 luglio 2008, come rettificata dalla determinazione n. 228 del 7 agosto 2008, il Comune di Sinnai ha indetto un concorso pubblico per la copertura, a tempo indeterminato, di n. 2 posti di Agente di Polizia Municipale da inquadrare nella categoria C, posizione economica C1.
Ai fini della partecipazione all’anzidetta procedura il bando di concorso ha previsto, all’art. 3 punto e), il requisito dell’ abilitazione alla guida di motoveicoli (Cat. A "limitata" o Cat. A "senza limiti") e autoveicoli (Cat. B).
Va osservato, sempre in punto di fatto, che, all’esito della procedura, cinque degli otto posti sono stati conseguiti da concorrenti di sesso femminile
Con la sentenza appellata i Primi Giudici hanno accolto il ricorso proposto da ***************, quale Consigliera di parità effettiva della Regione Sardegna, valendosi della legittimazione processuale attribuitale dall’art. 37, comma 2°, del D.Lgs. 11 aprile 2006 n 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna).
I Primi Giudici hanno rimarcato, in punto di fatto, che, sulla base dei dati pubblicati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, le donne sono in possesso della patente di cat. A solo nella misura percentuale del 10%. Da tale premessa il Tribunale ha tratto il corollario che tale requisito partecipativo comporterebbe un’ipotesi di discriminazione indiretta a danno delle lavoratrici non necessaria e non proporzionata allo scopo da perseguire. Il Giudice di prima istanza ha osservato, infatti, che la il fine amministrativo di assumere soggetti in grado di disimpegnare in modo ottimale le funzioni di vigile urbano avrebbe potuto essere ugualmente assolto con la rimodulazione della clausola nel senso di imporre ai vincitori della selezione di acquisire, entro un congruo termine dall’esaurimento della procedura, la patente di guida di tipo A.
Il Comune propone appello.
Resiste la ricorrente originaria.
Le parti hanno affidato al deposito di apposite memorie l’ulteriore illustrazione delle rispettive tesi difensive.
All’udienza del 19 gennaio 2010 la causa è stata trattenuta per la decisione.

Motivi della decisione. – L’appello è fondato.
Giova ricapitolare il quadro normativo di riferimento.
L’art. 25, comma 2°, del D.Lgvo 11 aprile 2006 n 198 stabilisce che "si ha discriminazione indiretta, ai sensi del presente titolo, quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri mettono o possono mettere i lavoratori di un determinato sesso in una posizione di particolare svantaggio rispetto a lavoratori dell’altro sesso, salvo che riguardino requisiti essenziali allo svolgimento dell’attività lavorativa, purché l’obiettivo sia legittimo e i mezzi impiegati per il suo conseguimento siano appropriati e necessari".
Il successivo art. 27, comma 1°, precisa, altresì, che "è vietata qualsiasi discriminazione fondata sul sesso per quanto riguarda l’accesso al lavoro, in forma subordinata, autonoma o in qualsiasi altra forma, indipendentemente dalle modalità di assunzione e qualunque sia il settore o il ramo di attività, a tutti i livelli della gerarchia professionale"..
La Sezione reputa che nel caso di specie non risulti integrata una discriminazione indiretta in quanto il requisito di partecipazione risulta strumentale al perseguimento di interessi pubblici non suscettibili di essere appagati con idonei mezzi alternativi.
Risulta acquisito in giudizio che il possesso del descritto titolo di abilitazione alla guida dei motoveicoli risulta indispensabile al fine di consentire l’efficiente espletamento delle funzioni di vigile urbano nell’ambito del territorio del Comune in esame, tenuto conto della normativa, anche comunale, regolatrice della materia.
Posta tale premessa la Sezione osserva che, diversamente da quanto opinato dal Primo Giudice, l’esigenza pubblica del celere e sicuro reclutamento di otto agenti di polizia municipale idonei ad espletare in modo ottimale le mansioni professionali non potesse essere soddisfatta con mezzi alternativi rispetto alla previsione del requisito di ammissione in parola.
La sostituzione della clausola che prevede il possesso della patente A come requisito di ammissione con una clausola che consenta il conseguimento dell’abilitazione prima dell’assunzione, considerata dal Primo Giudice idonea a contemperare le opposte esigenze, finisce, infatti, per subordinare il soddisfacimento dell’interesse pubblico ad un evento aleatorio e, quindi, per incidere negativamente sulla sicurezza e sulla celerità dell’effettivo reclutamento delle risorse umane. L’interesse pubblico perseguito dall’amministrazione impone, quindi, la certezza dell’immediata idoneità dei vincitori mentre la paventata soluzione alternativa presenta il rischio che nessuno dei vincitori possa essere assunto, con conseguente vanificazione dell’intero procedimento, e, in ogni caso, impone uno slittamento dell’esito effettivo della procedura concorsuale.
Si deve allora concludere, che la previsione del requisito è conforme ai rammentati parametri normativi della legittimità dell’obiettivo nonché dell’appropriatezza e necessità del mezzo adoperato.
L’appello deve essere, quindi, accolto.
La particolare natura della controversia in esame induce il Collegi a disporre la compensazione delle spese.

P.Q.M. – Accoglie l’appello e, per l’effetto, riforma la sentenza appellata e respinge il ricorso di primo grado.
Spese compensate
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Redazione