Concorsi pubblici: lo scorrimento della graduatoria per il reclutamento delle forze di Polizia

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Il Consiglio di Stato chiarisce per quale motivo è ammissibile l’indizione di un nuovo concorso.

Con la sentenza n. 5408/2016 del 21/12/2016, il Consiglio di Stato, Sez. IV, ha ribadito che, in materia di concorsi pubblici, “il meccanismo dello scorrimento della graduatoria preesistente, a preferenza rispetto all’indizione di un nuovo concorso, non si applica al reclutamento nelle Forze Armate e nelle Forze di Polizia, la cui provvista e il cui avanzamento di carriera presuppongono come normale una cadenza periodica se non annuale“.

In particolare, con la pronuncia in commento, i giudici di Palazzo Spada, in ossequio a quanto affermato dall’Adunanza Plenaria con la sentenza n. 14/2011, hanno chiarito la distinzione tra reclutamento del personale mediante nuove procedure concorsuali, e reclutamento attraverso lo scorrimento delle preesistenti graduatorie.

Invero, sebbene in materia di concorsi pubblici debbano essere tendenzialmente privilegiate le procedure cc.dd. “di scorrimento”, d’altra parte tale criterio è suscettibile di essere derogato in tutte quelle ipotesi nelle quali “speciali disposizioni legislative impongano una precisa cadenza periodica del concorso, collegata anche a peculiari meccanismi di progressioni nelle carriere, tipiche di determinati settori del personale pubblico“, tali da determinare un vero e proprio dovere della P.A. di bandire un nuovo concorso (cfr. Cons. Stato, Ad. Plen., 28 luglio 2011, n. 14).

Orbene, il Consiglio di Stato ha precisato che, nel caso di reclutamento delle Forze Armate e delle Forze di Polizia, la provvista di personale e l’avanzamento di carriera richiedono, di norma, che il reclutamento avvenga con cadenza periodica, se non annuale, motivo per cui il caso di specie integra perfettamente “la fattispecie derogatoria prevista dalla ricordata decisione dell’Adunanza Plenaria n. 14 del 2011, § 51“.

Sentenza collegata

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Dott. Ventura Marco

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